| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 |  
| Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato  dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;    Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ad interim  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;                             E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione  1. Il   presente  regolamento  modifica  e  integra  la  disciplina dell'ordinamento,  dei  connessi  albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle   professioni   di:   dottore  agronomo  e  dottore  forestale, agrotecnico,   architetto,  assistente  sociale,  attuario,  biologo, chimico,   geologo,   geometra,  ingegnere,  perito  agrario,  perito industriale, psicologo.  2. Le  norme  contenute  nel  presente  regolamento  non modificano l'ambito  stabilito  dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite   o  riservate,  in  via  esclusiva  o  meno,  a  ciascuna professione. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli          atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              -  L'art.  87, quinto comma, della Costituzione prevede          che  il  Presidente  della Repubblica "Promulga le leggi ed          emana i decreti aventi valore di legge".              - L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della          Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art.          6,   comma   4,   della   legge  19 ottobre  1999,  n.  370          (Disposizioni  in  materia  di  universita'  e  di  ricerca          scientifica e tecnologica) prevede:              "18.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati, a norma          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca          scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il Ministro          della  giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini          professionali,  con  esclusivo  riferimento  alle attivita'          professionali  per  il  cui  esercizio la normativa vigente          gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato,          e'  modificata  e  integrata  la  disciplina  del  relativo          ordinamento,  dei  connessi albi, ordini o collegi, nonche'          dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle          relative   prove,   in   conformita'  ai  seguenti  criteri          direttivi:                a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'          professionale  ai  titolari  di  diploma universitario e ai          possessori  dei  titoli istituiti in applicazione dell'art.          17,  comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e          successive modificazioni;                b) eventuale  istituzione  di  apposite sezioni degli          albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla          lettera  a),  indicando  i  necessari  raccordi con la piu'          generale   organizzazione   dei  predetti  albi,  ordini  o          collegi;                c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove          degli  esami  di  Stato  con quanto disposto ai sensi della          lettera a).              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17 della          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri):              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari".
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|   |                                 Art. 2.           Istituzione di sezioni negli albi professionali  1. Le   sezioni   negli   albi   professionali  individuano  ambiti professionali  diversi  in  relazione al diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo.  2. Ove  previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:    a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;    b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.  3.  L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio  puo'  essere  iscritto  nella  sezione  A  del  medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.  |  
|   |                                 Art. 3.           Istituzione di settori negli albi professionali  1.  I  settori  istituiti  nelle  sezioni  degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.  2.  Ove  previsto  dalle  disposizioni  di  cui al titolo II, nelle sezioni  degli  albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.  3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu' altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di iscrizione  a  piu'  settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.  4.  Gli  iscritti  in  un  settore  che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della  stessa  sezione,  devono conseguire la relativa abilitazione a seguito  del  superamento  di  apposito  esame di Stato limitato alle prove  e  alle  materie  caratterizzanti  il  settore  cui  intendono accedere.  5.  Formano  oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un  settore  della  sezione  A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite,  anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.  |  
|   |                                 Art. 4                    Norme organizzative generali
    1.   Salve   le   disposizioni   speciali   previste  nel  presente regolamento,  il  numero  dei  componenti  degli organi collegiali, a livello  locale  o  nazionale,  degli  ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le  due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al numero   degli   iscritti  a  ciascuna  sezione.  Tale  numero  viene determinato  assicurando  comunque  la  presenza  di  ciascuna  delle componenti  e  una  percentuale  non inferiore al cinquanta per cento alla  componente  corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.  2.   Nell'ipotesi   di   procedimento   disciplinare   i   relativi provvedimenti   vengono   adottati   esclusivamente   dai  componenti appartenenti   alla   sezione   cui   appartiene   il  professionista assoggettato al procedimento.  3.  Con  successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge  14  gennaio  1999,  n. 4, e successive modificazioni, verranno definite  le  procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede  disciplinare,  nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2. 
                                         Nota all'art. 4:              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 18, della legge          14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
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|   |                                 Art. 5.                           Esami di Stato  1. Coloro  che  hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.  2. Salvo  disposizioni  speciali, gli esami consistono in due prove scritte  di  carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono  esentati  da  una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla  sezione  B  o da settori diversi della stessa sezione e coloro che  conseguono  un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla  base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini o collegi professionali.  3. Il  contenuto  delle  prove  degli  esami  di Stato non modifica l'ambito  delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.  4. Nulla   e'   innovato  circa  le  norme  vigenti  relative  alla composizione  delle  commissioni  esaminatrici  e  alle  modalita' di espletamento delle prove d'esame.  |  
|   |                                 Art. 6.                              Tirocinio  1. Il  periodo  di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso degli studi secondo modalita' stabilite  in  convenzioni  stipulate  fra  gli ordini o collegi e le universita',  ed  eventualmente,  con riferimento alle professioni di cui  al  capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti  che  svolgono  attivita'  di formazione professionale o tecnica superiore.  2. Coloro   che  hanno  effettuato  il  periodo  di  tirocinio  per l'accesso  alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione  A,  sulla  base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.  |  
|   |                                 Art. 7.                    Valore delle classi di laurea  1. I  titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore   legale   ai   fini  dell'ammissione  agli  esami  di  Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.  2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea  e  di  laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla  normativa  vigente,  la  relativa  corrispondenza  con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.  |  
|   |                                 Art. 8.     Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi         conseguiti in conformita' al precedente ordinamento  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dalle norme finali e transitorie contenute   nel   titolo  II,  coloro  i  quali  hanno  conseguito  o conseguiranno   il   diploma   di  laurea  regolato  dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95,  legge  15 maggio  1997,  n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami  di  Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi  alle  professioni  di  cui  al titolo II, ferma restando la necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.  2.  Coloro  i  quali,  ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione,   hanno  titolo  ad  iscriversi  all'albo  professionale indipendentemente  dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.  3.  I  diplomati  nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi  a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento. 
                                         Nota all'art. 8:              -  Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,          n.  127,  e successive modificazioni e integrazioni (Misure          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e          dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:              "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio          universitario   nazionale  e  le  commissioni  parlamentari          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui          al presente comma determinano altresi':                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente          comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta          formazione permanente e ricorrente;                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e          telematici;                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
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|   |                                 Art. 9.                       Attivita' professionali  1.  L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo II,  per  ciascuna  professione,  non pregiudica quanto forma oggetto dell'attivita' di altre professioni ai sensi della normativa vigente.  |  
|   |                                Art. 10.                   Sezioni e titoli professionali  1.  Nell'albo  professionale  dell'ordine  dei  dottori  agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.  2.  Agli  iscritti  nella  sezione  A  spetta  il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.  3. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:    a) agronomo e forestale;    b) zoonomo;    c) biotecnologico agrario.  4.  Agli  iscritti  nella  sezione  B  spettano  i  seguenti titoli professionali:    a) agronomo e forestale iunior;    b) zoonomo;    c) biotecnologo agrario.  5.  L'iscrizione  all'albo  professionale  dell'ordine  dei dottori agronomi  e dottori forestali e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "sezione B - agronomi e forestali iuniores", "sezione B - zoonomi", "sezione B - biotecnologi agrari".  |  
|   |                                Art. 11.                       Attivita' professionali  1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando  immutate  le  riserve  e  attribuzioni gia' stabilite dalla vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nei commi 2, 3 e 4, le  altre  attivita' previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.  2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione  B,  settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  restando  immutate le riserve e attribuzioni,  gia'  stabilite  dalla  vigente normativa, le seguenti attivita':    a) la   progettazione   di   elementi   dei   sistemi   agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;    b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali,     delle     trasformazioni     alimentari,    della commercializzazione   dei   relativi   prodotti,  della  ristorazione collettiva,  dell'agriturismo  e  del  turismo  rurale,  della difesa dell'ambiente  rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;    c) la  collaborazione  alla  progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;    d) le attivita' estimative relative alle materie di competenza;    e) le attivita' catastali, topografiche e cartografiche;    f) le  attivita'  di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione   di   beni  e  mezzi  tecnici  agricoli,  agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;    g) il  patrocinio  nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;    h) la  certificazione  di  qualita' e le analisi delle produzioni vegetali,  animali  e forestali sia primarie che trasformate, nonche' quella ambientale;    i) le  attivita'  di  difesa  e  di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi  agrari  e  forestali,  la  lotta  alla  desertificazione, nonche'   la   conservazione  e  valorizzazione  della  biodiversita' vegetale, animale e dei microrganismi.  3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione  B,  settore  zoonomo,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'articolo  1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':    a) la  pianificazione  aziendale  e industriale nel settore delle produzioni animali;    b)  la  consulenza  nei  settori  delle produzioni animali, delle trasformazioni  e  della  commercializzazione dei prodotti di origine animale;    c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;    d)  le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione  di  beni  e  mezzi  tecnici  del settore delle produzioni animali;    e) la certificazione del benessere animale;    f)   la   riproduzione  animale,  comprendente  le  attivita'  di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;    g)  l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;    h)  le attivita' di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversita' animale e dei microrganismi.  4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  restando  immutate le riserve e attribuzioni  gia'  stabilite  dalla  vigente  normativa, le seguenti attivita':    a) la   consulenza  nei  settori  delle  produzioni  vegetali  ed animali,   con   particolare   riferimento  all'impiego  corretto  di biotecnologie;    b) la  consulenza  per  la certificazione della qualita' genetica dei  prodotti  alimentari  sia  per  gli  animali  che per l'uomo, in particolare   per   la   tracciabilita'  di  organismi  geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;    c) la  consulenza  nei  settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari  e  dei  prodotti  agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;    d) la  certificazione  con  l'impiego di biotecnologie innovative della  qualita'  e  del  controllo  nella  sanita'  e provenienza dei prodotti  agricoli,  compresi  quelli  per  l'alimentazione  umana  e animale;    e) le   consulenze  relative  all'uso  di  biotecnologie  per  la certificazione varietale degli organismi vegetali;    f) la  consulenza  per  l'uso  di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;    g) la   consulenza   per  il  monitoraggio  ambientale  in  campo agroalimentare,    mediante   l'uso   di   tecniche   biotecnologiche innovative;    h) le  attivita'  di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione   di   mezzi   tecnici  dei  settori  delle  biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;    i) il  patrocinio  nelle commissioni tributarie per le materie di competenza. 
                                         Nota all'art. 11:              - Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n.          152  (Modifiche  ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976,          n.   3,  e  nuove  norme  concernenti  l'ordinamento  della          professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e'          il seguente:              "Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e          dei  dottori  forestali  le attivita' volte a valorizzare e          gestire   i  processi  produttivi  agricoli,  zootecnici  e          forestali,   a  tutelare  l'ambiente  e,  in  generale,  le          attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono          di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:                a) la  direzione,  l'amministrazione, la gestione, la          contabilita',  la  curatela  e  la consulenza, singola o di          gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle          industrie  per  l'utilizzazione,  la  trasformazione  e  la          commercializzazione dei relativi prodotti;                b) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la          sorveglianza,  la  liquidazione,  la  misura,  la stima, la          contabilita'  e il collaudo delle opere di trasformazione e          di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica          e  delle  opere  di  sistemazione idraulica e forestale, di          utilizzazione  e  regimazione  delle  acque  e  di difesa e          conservazione  del suolo agrario, sempreche' queste ultime,          per  la  loro natura prevalentemente extraagricola o per le          diverse  implicazioni professionali non richiedano anche la          specifica competenza di professionisti di altra estrazione;                c) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la          sorveglianza,  la  liquidazione,  la  misura,  la stima, la          contabilita'   e   il   collaudo   di   opere  inerenti  ai          rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da          sci  ed  attrezzature  connesse,  alla  conservazione della          natura,  alla  tutela  del  paesaggio  ed  all'assestamento          forestale;                d) la  progettazione,  la direzione, la sorveglianza,          la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il          collaudo,    compresa    la   certificazione   statica   ed          antincendio,  dei lavori relativi alle costruzioni rurali e          di  quelli  attinenti  alle  industrie agrarie e forestali,          anche  se  iscritte  al  catasto  edilizio  urbano ai sensi          dell'art.  1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.          90,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 giugno          1990,  n.  165,  nonche'  dei  lavori  relativi  alle opere          idrauliche  e  stradali  di  prevalente interesse agrario e          forestale  ed  all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi          artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio          dighe del Ministero dei lavori pubblici;                e) tutte  le operazioni dell'estimo in generale e, in          particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari,          capitali  agrari,  produzioni  animali e vegetali dirette o          derivate,    mezzi    di    produzione,    acque,    danni,          espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche          e  forestali  e  nelle  industrie  per  l'utilizzazione, la          trasformazione   e   la  commercializzazione  dei  relativi          prodotti;                f) i   bilanci,  la  contabilita',  gli  inventari  e          quant'altro  attiene  alla  amministrazione delle aziende e          imprese    agrarie,    zootecniche   e   forestali   o   di          trasformazione  e commercializzazione dei relativi prodotti          e  all'amministrazione  delle  associazioni  di produttori,          nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;                g) l'accertamento   di  qualita'  e  quantita'  delle          produzioni   agricole,  zootecniche  e  forestali  e  delle          relative  industrie,  anche in applicazione della normativa          comunitaria, nazionale e regionale;                h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa          attivita'   di  sperimentazione  e  controllo  nel  settore          applicativo;                i) i   lavori   e   gli   incarichi   riguardanti  la          coltivazione   delle   piante,   la   difesa   fitoiatrica,          l'alimentazione  e  l'allevamento degli animali, nonche' la          conservazione,   il   commercio,   l'utilizzazione   e   la          trasformazione dei relativi prodotti;                l) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la          sorveglianza,  la  liquidazione,  la  misura,  la stima, la          contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela          del  suolo,  delle  acque  e dell'atmosfera, ivi compresi i          piani  per  lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di          cave  a  cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione          ed  allo  smaltimento  sul  suolo agricolo di sottoprodotti          agro-industriali   e   di   rifiuti   urbani,   nonche'  la          realizzazione di barriere vegetali antirumore;                m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia          per il catasto rustico che per il catasto urbano;                n) la  valutazione  per  la  liquidazione  degli  usi          civici  e  l'assistenza  della  parte nella stipulazione di          contratti   individuali   e  collettivi  nelle  materie  di          competenza;                o) le   analisi   fisico-chimico-microbiologiche  del          suolo,  i  mezzi  di  produzione  e  dei prodotti agricoli,          zootecnici  e forestali e le analisi, anche organolettiche,          dei  prodotti  agro-industriali  e  l'interpretazione delle          stesse;                p) la   statistica,   le   ricerche  di  mercato,  il          marketing,   le   attivita'   relative   alla  cooperazione          agricolo-forestale,  alla  industria  di trasformazione dei          prodotti  agricoli,  zootecnici  e  forestali  ed alla loro          commercializzazione,  anche  organizzata in associazioni di          produttori, in cooperative e in consorzi;                q) gli  studi  di  assetto  territoriale  ed  i piani          zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per          quanto  attiene  alle  componenti  agricolo-forestali ed ai          rapporti  citta-campagna;  i piani di sviluppo di settore e          la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la          classificazione   del   territorio   rurale,   agricolo   e          forestale;                r) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la          sorveglianza,  la  misura,  la stima, la contabilita' ed il          collaudo    di    lavori   inerenti   alla   pianificazione          territoriale   ed   ai   piani   ecologici  per  la  tutela          dell'ambiente;  la  valutazione di impatto ambientale ed il          successivo  monitoraggio  per  quanto  attiene agli effetti          sulla  flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali          per   lo   sviluppo   degli   ambiti  naturali,  urbani  ed          extraurbani;   i   piani  ecologici  e  i  rilevamenti  del          patrimonio agricolo e forestale;                s) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la          sorveglianza,  la  misura,  la stima, la contabilita' ed il          collaudo  di lavori inerenti alla valutazione delle risorse          idriche  ed  ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo          irriguo  che  per  le  necessita' di approvvigionamento nel          territorio rurale;                t) lo  studio,  la  progettazione,  la direzione e il          collaudo  di  interventi  e  di  piani  agrituristici  e di          acquacoltura;                u) la  progettazione  e  la  direzione  dei lavori di          costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17          e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;                v) la  progettazione,  la direzione, la sorveglianza,          la  liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo          di  lavori  relativi  al  verde pubblico, anche sportivo, e          privato,  ai  parchi naturali urbani e extraurbani, nonche'          ai giardini e alle opere a verde in generale;                z) il  recupero  paesaggistico  e  naturalistico;  la          conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il          recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;                aa) le  funzioni  peritali  e  di arbitrato in ordine          alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;                bb) l'assistenza   e  la  rappresentanza  in  materia          tributaria  e  le  operazioni  riguardanti  il credito e il          contenzioso  tributario  attinenti  alle  materie  indicate          nelle lettere precedenti;                cc) le  attivita',  le  operazioni  e le attribuzioni          comuni  con altre categorie professionali ed in particolare          quelle   richiamate   nell'art.   19   del   regio  decreto          11 febbraio  1929,  n.  274,  ivi  comprese quelle elencate          sotto  le  lettere  a),  d),  f),  m),  n) dell'art. 16 del          medesimo  regio  decreto  n.  274  del 1929 e quelle di cui          all'art.  1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed          agli  articoli  1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,          nei limiti delle competenze dei geometri.              2.  I  dottori  agronomi e i dottori forestali hanno la          facolta'  di  svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche          in  settori  diversi  da  quelli  ivi indicati quando siano          connesse  o  dipendenti da studi o lavori di loro specifica          competenza.              3.  Per  gli  incarichi  di  notevole complessita' sono          ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti,          se necessario ed opportuno anche di categorie professionali          diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da          espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli          incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di          notevole  portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed          alla  regimazione  delle  acque  se  attuate  con strutture          complesse  e  su  aree  di notevole estensione, nonche' gli          incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata          all'aspetto  agricolo e rurale, con particolare riguardo ai          piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.              4.  L'elencazione  di  cui  al  comma  1 non pregiudica          l'esercizio  di  ogni  altra  attivita'  professionale  dei          dottori  agronomi  e  dei  dottori forestali, ne' di quanto          puo'  formare oggetto dell'attivita' professionale di altre          categorie a norma di leggi e regolamenti.".
                           |  
|   |                                Art. 12.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A                          e relativa prova  1. L'iscrizione  nella  sezione  A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2. Per  l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:    a) classe 3/S - Architettura del paesaggio;    b) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;    c) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;    d) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;    e) classe   54/S  -  Pianificazione  territoriale  urbanistica  e ambientale;    f) classe  74/S  -  Scienze  e  gestione  delle  risorse rurali e forestali;    g) classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;    h) classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;    i) classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;    l)  classe  82/S  -  Scienze  e  tecnologie  per  l'ambiente e il territorio;    m) classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.  3.  L'esame  di Stato e' articolato in due prove scritte, una prova pratica  e  una  orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione  A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione  B,  prevedendo una maggiore complessita' correlata alla piu' elevata competenza professionale.  |  
|   |                                Art. 13.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relativa prova  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:    a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:      1)  classe  7  -  Urbanistica  e  scienze  della pianificazione territoriale e ambientale;      2)  classe  20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;    b) per l'iscrizione al settore zoonomo:      1)  classe  40  -  Scienze  e  tecnologie  zootecniche  e delle produzioni animali;    c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:      1) classe 1 - Biotecnologie.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle    produzioni    vegetali,    produzioni    animali,   gestione silvocolturale,   trasformazioni   agroalimentari   e   biotecnologie agrarie;    b) una  seconda  prova  scritta  nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;    c) una prova pratica articolata:      1)  per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in  un  elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un  progetto  di  un'opera  semplice  di edilizia rurale corredati da analisi  economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD);   analisi   e   certificazione   di   qualita'   dei  prodotti agroalimentari;      2)  per  il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in  un  progetto  di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere   edilizie   necessarie,  corredato  da  disegni  ed  elaborati economico  estimativi;  analisi  e  certificazione  di  qualita'  dei prodotti agroalimentari;      3)  per  il  settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per  un'azienda  zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;      4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici  o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati  e  nella  interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;    d) una  prova  orale  concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:      1)  per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa   verte   sulla   conoscenza   dell'agronomia   generale,  delle coltivazioni  erbacee  ed  arboree,  della  loro  difesa dagli agenti infettivi  e  dai  parassiti  microbici,  vegetali  e  animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle   scienze   del   territorio,   dell'idraulica  agraria,  della meccanizzazione  agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della  principale  legislazione  nazionale  ed  europea  relativa  al settore agro-alimentare;      2)  per  il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi  forestali  dai  parassiti  microbici, animali e vegetali, sulle  tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla  zootecnia  degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia   e   sull'estimo   forestale   e  dendrometria,  sulla tecnologia  del  legno  e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico  forestali,  sulla pianificazione del territorio forestale, sulle  costruzioni  forestali,  sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri,  sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione europea;      3)   per   il  settore  zoonomo  essa  verte  sulla  conoscenza dell'agronomia   generale   e   delle   coltivazioni  foraggere,  del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione  animale,  delle  tecnologie  di  allevamento  di tutte le specie  zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti  di  origine  animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali  patologie  animali,  della  riproduzione  animale,  delle tecnologie  di  trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilita' delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della  principale  legislazione  zootecnica  in Italia e nella Unione europea;      4)  per  il  settore  biotecnologico  agrario  essa verte sulla conoscenza  della  biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate,    delle   principali   caratteristiche   delle   molecole informazionali,  della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e  arboree,  della  zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni   vegetali   e   animali,  delle  principali  trasformazioni agroalimentani,   dell'economia   aziendale   e   della  legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.  |  
|   |                                Art. 14.                     Norme finali e transitorie  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  dei  dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.  |  
|   |                                Art. 15.                   Sezioni e titoli professionali  1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la    denominazione:   "Ordine   degli   architetti,   pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.  2. La sezione A e' ripartita nei seguenti settori:    a) architettura;    b) pianificazione territoriale;    c) paesaggistica;    d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.  3.  Agli  iscritti  nella  sezione  A  spettano  i  seguenti titoli professionali:    a) agli  iscritti  nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;    b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;    c) agli  iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;    d) agli    iscritti   nel   settore   "conservazione   dei   beni architettonici  ed  ambientali"  spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.  4. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:    a) architettura;    b) pianificazione.  5.  Agli  iscritti  nella  sezione  B  spettano  i  seguenti titoli professionali:    a) agli  iscritti  nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;    b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.  6.   L'iscrizione  all'albo  professionale  e'  accompagnata  dalle dizioni:  "sezione  A  -  settore architettura", "sezione A - settore pianificazione  territoriale",  "sezione  A - settore paesaggistica", "sezione  A  -  settore  conservazione  dei  beni  architettonici  ed ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore pianificazione".  |  
|   |                                Art. 16.                       Attivita' professionali  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  restando  immutate le riserve e attribuzioni  gia'  stabilite  dalla  vigente normativa, le attivita' gia' stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione  di  architetto,  ed  in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":    a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della citta';    b) lo  svolgimento  e  il  coordinamento  di  analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali,   il   coordinamento   e  la  gestione  di  attivita'  di valutazione  ambientale  e  di  fattibilita' dei piani e dei progetti urbani e territoriali;    c) strategie,  politiche  e  progetti  di trasformazione urbana e territoriale.  3.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":    a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;    b) la redazione di piani paesistici;    c) il  restauro  di  parchi e giardini storici, contemplati dalla legge  20 giugno  1909,  n.  364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.  4.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":    a) la  diagnosi  dei  processi  di  degrado  e  dissesto dei beni architettonici  e  ambientali  e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.  5.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa:    a) per il settore "architettura":      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;      2)  la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura,  la  contabilita'  e  la  liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;      3)  i  rilievi  diretti  e  strumentali sull'edilizia attuale e storica.    b) per il settore "pianificazione":      1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;      2)  la  costruzione  e  gestione  di  sistemi  informativi  per l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;      3)  l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;      4)   procedure   di  gestione  e  di  valutazione  di  atti  di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. 
                                         Nota all'art. 16:              -  La  legge  20 giugno  1909, n. 364, reca: "Norme per          l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".
                           |  
|   |                                Art. 17.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:    a) per l'iscrizione nel settore "architettura":      1)  classe  4/S  -  Architettura  e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;    b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":      1)  classe  54/S  -  Pianificazione  territoriale urbanistica e ambientale;      2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;    c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":      1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;      2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;      3)  classe  82/S  -  Scienze  e  tecnologie per l'ambiente e il territorio;    d) per   l'iscrizione   nel   settore   "conservazione  dei  beni architettonici ed ambientali":      1)  classe  10/S  -  Conservazione  dei  beni  architettonici e ambientali;      2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) per l'iscrizione nel settore "architettura":      1)  una  prova  pratica  avente  ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;      2)   una   prova  scritta  relativa  alla  giustificazione  del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;      3)  una  seconda  prova  scritta  vertente  sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;      4)  una  prova  orale  consistente  nel commento dell'elaborato progettuale  e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte,   nonche'   sugli  aspetti  di  legislazione  e  deontologia professionale;    b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":      1)  una  prova  pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni  della  citta'  e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;      2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;      3)  una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica,   nonche'   sugli  aspetti  di  legislazione  e  deontologia professionale;    c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":      1)   una   prova   pratica   avente  ad  oggetto  le  tematiche paesaggistiche ed ambientali;      2)   una   prova  scritta  su  temi  di  cultura  ambientale  e paesaggistica;      3)  una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica,   nonche'   sugli  aspetti  di  legislazione  e  deontologia professionale;    d) per   l'iscrizione   nel   settore   "conservazione  dei  beni architettonici e ambientali":      1)  due  prove  scritte  su  temi  di  cultura  e tecnica della conservazione;      2)  una  discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.  4.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di Stato  per  l'ammissione  alla  sezione  A  sono esentati dalla prova scritta  che  abbia  ad  oggetto  materie per le quali gia' sia stata verificata  l'idoneita'  del  candidato  nell'accesso  al  settore di provenienza.  5.  Nel  caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed  universita',  attivita'  strutturate  di tirocinio professionale, adeguatamente  regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la  partecipazione  documentata  a tali attivita' esonera dalla prova pratica. 
                                         Nota all'art. 17:              -  La  direttiva  85/384/CEE  reca: "Riconoscimento dei          diplomi,  delle  certificazioni ed altri titoli nel settore          dell'architettura".
                           |  
|   |                                Art. 18.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:    a) per il settore "architettura":      1)  classe  n.  4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;      2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;    b) per il settore "pianificazione":      1)  classe  n.  7  - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;      2)  classe  n.  27  -  Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) per il settore "architettura":      1)  una  prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto  esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;      2)   una   prova  scritta  avente  ad  oggetto  la  valutazione economico-quantitativa della prova pratica;      3)  una  seconda  prova  scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;      4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;    b) per il settore "pianificazione":      1)  una  prova  pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni  della  citta'  e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;      2)  una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilita' urbanistica di un'opera pubblica;      3)  una  seconda  prova  scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;      4)  una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.  4.  Nel  caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed  universita',  attivita'  strutturate  di tirocinio professionale, adeguatamente  regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la  partecipazione  documentata  a tali attivita' esonera dalla prova pratica.  |  
|   |                                Art. 19.                     Norme finali e transitorie  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli  architetti  sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente  regolamento  possono  iscriversi  alla  sezione  A, settore "architettura".  4.  I  possessori  dei  diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame  di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:    a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea   in   scienze   ambientali  e  la  laurea  in  pianificazione territoriale ed urbanistica;    b) per   l'iscrizione   nel   settore   conservazione   dei  beni architettonici  e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. 
                                         Nota all'art. 19:              -  Per  il  testo  dell'art.  17, comma 95, della legge          15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.
                           |  
|   |                                Art. 20.                   Sezioni e titoli professionali  1.  Nell'albo  professionale  dell'ordine  degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.  4.  L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali e' accompagnata,   rispettivamente,   dalle   dizioni:   "sezione  degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".  |  
|   |                                Art. 21.                       Attivita' professionali  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le seguenti attivita' professionali:    a) elaborazione   e   direzione  di  programmi  nel  campo  delle politiche e dei servizi sociali;    b) pianificazione,  organizzazione  e  gestione  manageriale  nel campo delle politiche e dei servizi sociali;    c) direzione  di  servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;    d) analisi  e  valutazione  della  qualita'  degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;    e) supervisione  dell'attivita'  di  tirocinio degli studenti dei corsi  di  laurea  specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;    f) ricerca sociale e di servizio sociale;    g) attivita'  didattico-formativa  connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':    a) attivita',  con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in  tutte  le  fasi  dell'intervento  sociale  per la prevenzione, il sostegno  e  il  recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni  di  bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione   con  organizzazioni  di  volontariato  e  del  terzo settore;    b) compiti  di  gestione,  di collaborazione all'organizzazione e alla   programmazione;   coordinamento   e  direzione  di  interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;    c) attivita'  di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;    d) attivita'  didattico  formativa connessa al servizio sociale e supervisione  del  tirocinio  di  studenti  dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;    e) attivita'  di  raccolta  ed  elaborazione  di  dati  sociali e psicosociali ai fini di ricerca.  |  
|   |                                Art. 22.           Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito  esame  di  Stato.  Per  l'ammissione  all'esame di Stato e' richiesto  il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.  2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prima  prova  scritta,  sui  seguenti argomenti: teoria e metodi  di  pianificazione,  organizzazione  e  gestione  dei servizi sociali;  metodologie  di  ricerca  nei  servizi  e  nelle  politiche sociali;  metodologie  di  analisi  valutativa  e  di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;    b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali;  discussione  e  formulazione  di  piani  o programmi per il raggiungimento  di  obiettivi  strategici  definiti dalla commissione esaminatrice;    c) una   prova   orale   sui   seguenti   argomenti:  discussione dell'elaborato    scritto;    argomenti    teorico-pratici   relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.  3.  Agli  esami  di  Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti  sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo,  ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.  |  
|   |                                Art. 23.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito  esame  di  Stato.  Per  l'ammissione  all'esame di Stato e' richiesto  il  possesso  della  laurea  nella  classe 6 - Scienze del servizio sociale.  2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prima  prova  scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti  teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale;  principi,  fondamenti,  metodi,  tecniche professionali del servizio  sociale,  del  rilevamento  e  trattamento di situazioni di disagio sociale;    b) una  seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi  di  politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;    c) una   prova   orale,   sulle  seguenti  materie  o  argomenti: legislazione  e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto;  esame  critico  dell'attivita'  svolta durante il tirocinio professionale;    d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione  e  formulazione  di  proposte  di  soluzione  di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).  |  
|   |                                Art. 24.                     Norme finali e transitorie  1. Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.  2. Coloro  i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.  4. Coloro  i  quali  sono  in possesso della laurea sperimentale in servizi  sociali  conseguita  ai  sensi  della  normativa  previgente l'entrata  in  vigore  del presente regolamento e coloro i quali alla data  di  entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.  |  
|   |                                Art. 25.                   Sezioni e titoli professionali  1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior.  4.    L'iscrizione   all'albo   degli   attuari   e'   accompagnata rispettivamente  dalle dizioni "sezione degli attuari" "sezione degli attuari iuniores".  |  
|   |                                Art. 26.                       Attivita' professionali  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le seguenti attivita' professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:    a) la  formulazione  e  l'elaborazione  di  piani  tecnici per la costituzione,  la  trasformazione,  il  riassetto, la liquidazione di imprese   ed   enti   di   assicurazione   sulla  vita  e  danni,  di capitalizzazione e di previdenza;    b) i  metodi  di  organizzazione  di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);    c) il  calcolo  ed  il  processo  valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operativita'  tecnico-gestionale  di  imprese  ed  enti di cui alla lettera a);    d) l'analisi  dei  rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi  con  l'esercizio di attivita' assicurative e previdenziali, con  configurazione  dei  relativi piani strategici di controllo e di copertura;    e) l'analisi  e  la  revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi,   di   bilanci  tecnici  di  fondi  pensioni,  relativi reporting e certificazioni;    f) la  progettazione  tecnico-attuariale  di tariffe assicurative vita  e  danni  e  di  fondi  pensione;  la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;    g) le   altre   prestazioni  che  implicano  calcoli,  revisioni, rilevazioni  ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti  la  previdenza,  le  assicurazioni,  ovvero  operazioni  di carattere finanziario.  2.  Sono  inoltre  di  competenza  degli iscritti alla sezione A le attivita' professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e  n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.  3.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla   vigente   normativa,  le  seguenti  attivita'  professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:    a)  la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;    b) la  gestione  operativa  dell'offerta  di  servizi finanziari, assicurativi  e  previdenziali  da  parte  di  imprese assicuratrici, istituti  di credito, societa' di intermediazione mobiliare, societa' di  gestione  del  risparmio  ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;    c) le  quantificazioni  standard preordinate alla selezione delle varie   forme   assicurative,  di  fondi  di  pensione,  di  prodotti finanziari,  e  al  calcolo  delle riserve matematiche e dei piani di tariffe  e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;    d) l'elaborazione  dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza  e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;    e) i  calcoli  e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti. 
                                         Nota all'art. 26:              -  Il  testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio          1942,  n.  194  (Disciplina  giuridica della professione si          attuario) e' il seguente:              "Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita' professionale          dell'attuario   le   prestazioni   che  implicano  calcoli,          revisioni,  rilevazioni  ed  elaborazioni tecniche d'indole          matematico-attuariale,   che   riguardano   la   previdenza          sociale,  le  assicurazioni  ovvero operazioni di carattere          finanziario.              In particolare:                a) la  consulenza  e  le  rilevazioni  in  materia di          elaborazioni   di  piani  tecnici  per  la  costituzione  e          trasformazione  di  enti  di  assicurazione  sulla vita, di          capitalizzazione e di previdenza sociale;                b) gli   accertamenti   tecnici   per   valutare   le          situazioni  di  bilancio  e i bilanci tecnici degli enti di          cui alla lettera precedente;                c) il  calcolo  delle riserve matematiche e dei piani          di  tariffe  e  di  contributi concernenti le basi tecniche          delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;                d) i    metodi    di    organizzazione    di   uffici          statistico-attuariali    degli   enti   e   delle   imprese          assicurative  sulla  vita  e  per la previdenza sociale, le          rilevazioni  e  le elaborazioni statistiche di liquidazione          degli enti di cui alla lettera a);                e) l'elaborazione   dei  piani  di  ammortamento  per          prestiti  a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni          e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;                f) i   calcoli   e   i  progetti  occorrenti  per  la          valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;                g) le  perizie,  le  consulenze  tecniche e gli altri          incarichi   relativi   all'oggetto   della  professione  di          attuario.              La  elencazione  che precede non pregiudica quanto puo'          formare   oggetto  dell'attivita'  professionale  di  altre          categorie.".              -  La  legge  20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni          sul  riordinamento  degli  enti  pubblici e del rapporto di          lavoro del personale dipendente".              - I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175,          riguardano  rispettivamente  l'attuazione  della  direttiva          92/96/CEE  in materia di assicurazione diretta sulla vita e          l'attuazione   della  direttiva  92/49/CEE  in  materia  di          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla          vita.              -  Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:          "Attuazione  della direttiva 91/674/CEE in materia di conti          annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
                           |  
|   |                                Art. 27.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:    a) classe 19/S - Finanza;    b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale;    c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;    d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prima  prova  scritta, di carattere generale, concernente gli  strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;    b) una   seconda  prova  scritta  su  temi  tecnico-attuariali  e matematico-finanziari   delle   assicurazioni  vita,  danni  e  della previdenza;    c) una  prova  pratica,  consistente  nella  elaborazione  di  un progetto  tecnico-attuariale,  o  di  analisi  valutativa  di un caso aziendale,   nell'ambito  delle  tematiche  tecnico-attuariali  delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza;    d) una  prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza  matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta  in  particolare  a  verificare  la cultura professionale del candidato,  la sua capacita' operativa di sintesi e di comunicazione, nonche'  la  conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.  3.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di Stato  per  l'iscrizione  nella  sezione  A sono esentati dalla prima prova scritta.  |  
|   |                                Art. 28.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie   quantitative   di   base  impiegate  nell'ambito  delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;    b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;    c)  una  prova  pratica,  sull'approccio  tecnico-statistico o di trattamento  informatico  di  basi  di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;    d) una   prova   orale  basata  sulla  discussione  di  argomenti attinenti  l'offerta  e  la  gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi  e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze  teorico-pratiche  e  la  capacita'  di  comunicazione del candidato,  nonche'  la  conoscenza  della legislazione e deontologia professionale.  |  
|   |                                Art. 29.                     Norme finali e transitorie  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli  attuari  vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente  regolamento  possono  iscriversi  nella sezione A dell'albo degli attuari.  |  
|   |                                Art. 30.                   Sezioni e titoli professionali  1.  Nell'albo  professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.  4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi e' accompagnata, rispettivamente,  dalle  dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi iuniores".  |  
|   |                                Art. 31.                       Attivita' professionali  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in  particolare  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:    a) controllo  e  studi  di  attivita',  sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;    b) analisi  biologiche  (urine,  essudati,  escrementi,  sangue), sierologiche,  immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;    c) analisi  e  controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili  e  minerali  e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria,  suolo)  in  funzione  della  valutazione dell'integrita' degli ecosistemi naturali;    d) identificazione  di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo,  degli  animali  e  delle  piante;  identificazione  degli organismi  dannosi  alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;    e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;    f) progettazione,   direzione   lavori  e  collaudo  di  impianti relativamente agli aspetti biologici;    g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;    h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;    i) valutazione  di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla   vigente  normativa,  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di metodologie  standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:    a) procedure   analitico-strumentali   connesse   alle   indagini biologiche;    b) procedure   tecnico-analitiche   in   ambito   biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attivita' di ricerca;    c) procedure   tecnico-analitiche   e   di  controllo  in  ambito ambientale  e  di  igiene  delle  acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;    d) procedure   tecnico-analitiche   in   ambito   chimico-fisico, biochimico,   microbiologico,   tossicologico,   farmacologico  e  di genetica;    e) procedure di controllo di qualita'.  3.   Sono  fatti  salvi  gli  ulteriori  requisiti  previsti  dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attivita' professionali di cui  ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.  |  
|   |                                Art. 32.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:    a) classe 6/S - Biologia;    b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;    c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;    d) classe   9/S   -   Biotecnologie   mediche,   veterinarie,   e farmaceutiche;    e) classe  82/S  -  Scienze  e  tecnologie  per  l'ambiente  e il territorio;    f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prima  prova  scritta  in  ambito  biofisico, biochimico, biomolecolare,   biotecnologico,   biomatematico   e   biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;    b) una  seconda  prova  scritta  nelle materie relative a igiene, management  e  legislazione  professionale, certificazione e gestione della qualita';    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;    d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche,  utilizzo  di  strumenti  per  la gestione e valutazione della  qualita',  valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.  4.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di Stato  per  l'ammissione  alla  sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.  |  
|   |                                Art. 33.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:    a) classe 12 - Scienze biologiche;    b) classe 1 - Biotecnologie;    c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prima  prova  scritta  in  ambito  biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;    b) una   seconda   prova   scritta   in   ambito  biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;    d) una  prova  pratica  consistente nella soluzione di problemi o casi  coerenti  con  i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta  o  con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.  |  
|   |                                Art. 34.                     Norme finali e transitorie  1.  Gli  attuali  appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.  |  
|   |                                Art. 35.                   Sezioni e titoli professionali  1.  Nell'albo  professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.  4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata, rispettivamente,  dalle  dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".  |  
|   |                                Art. 36.                       Attivita' professionali  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in  particolare  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di metodologie innovative o sperimentali, quali:    a) analisi  chimiche  con  qualunque  metodo  e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi   innovativi  e  loro  validazione.  Relative  certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;    b) direzione  di  laboratori  chimici  la  cui attivita' consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);    c) studio e messa a punto di processi chimici;    d) progettazione  e  realizzazione  di  laboratori  chimici  e di impianti  chimici  industriali,  compresi gli impianti pilota, per la lavorazione  di  prodotti  alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti,  antinquinamento;  compilazione  dei  progetti,  preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;    e) verifiche  di  pericolosita'  o  non pericolosita' di sostanze chimiche   infiammabili,   nocive,   corrosive,  irritanti,  tossiche contenute  o  presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto,   magazzini  di  deposito,  reparti  di  produzione  e  in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla   vigente  normativa,  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di metodologie standardizzate, quali:    a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione  della  composizione  qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure   standardizzate   da   indicare  nel  certificato  (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);    b) direzione  di  laboratori  chimici  la  cui attivita' consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);    c) consulenze  e  pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi  sulla  produzione  di  attivita'  industriali  chimiche e merceologiche;    d)  inventari  e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici,  impianti  pilota,  laboratori  chimici,  prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;    e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di   qualita'   aziendali   per   gli   aspetti  chimici  nonche'  il conseguimento  di  certificazioni  o  dichiarazioni  di  conformita'; giudizi sulla qualita' di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualita' o eliminarne i difetti;    f) assunzione   della  responsabilita'  tecnica  di  impianti  di produzione,  di  depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici,   ecc;   trattamenti   di  demetallizzazione  dei  vini  con ferrocianuro  di  potassio  secondo  quanto  previsto dal decreto del Ministro  per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanita', del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;    g) consulenze   e  pareri  in  materia  di  prevenzione  incendi; conseguimento  delle  certificazioni  ed  autorizzazioni  di cui alla legge  7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;    h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;    i) consulenze  in  materia  di  sicurezza  e  igiene  sul lavoro, relativamente  agi  aspetti  chimici;  assunzione  di responsabilita' quale  responsabile  della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;    l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;    m) accertamenti  e  verifiche  su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosita' per le navi;    n) indagini  e  analisi  chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali. 
                                         Nota all'art. 36:              -  La  legge  7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul          nullaosta   provvisorio   per   le  attivita'  soggette  ai          controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2          e  3  della  legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative          dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".              -   Il   decreto   ministeriale  25 marzo  1985,  reca:          "Procedure  e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione          dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno          di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".              -  La  legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme per la          sicurezza degli impianti".              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,          prevede:    "Attuazione    delle    direttive   89/391/CEE,          89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,          90/394/CEE,  90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute          dei lavoratori durante il lavoro".
                           |  
|   |                                Art. 37.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:    a) classe 62/S - Scienze chimiche;    b) classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale;    c) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;    b) una  seconda  prova  scritta  vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;    d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.  |  
|   |                                Art. 38.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:    a) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;    b) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;    b) una  seconda  prova  scritta  vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;    d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.  |  
|   |                                Art. 39.                     Norme finali e transitorie  1.  Gli  attuali  appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.  |  
|   |                                Art. 40.                   Sezioni e titoli professionali  1.  Nell'albo  professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.  4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".  |  
|   |                                Art. 41.                       Attivita' professionali  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in  particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita' di  programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di analisi,  gestione,  sintesi  ed  elaborazione dei dati relativi alle seguenti  attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:    a) il  rilevamento  e  la  elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche,   specialistiche   e  derivate,  il  telerilevamento,  con particolare  riferimento  alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);    b) l'individuazione   e   la   valutazione   delle  pericolosita' geologiche  e  ambientali;  l'analisi,  prevenzione e mitigazione dei rischi  geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici  specifici,  la  programmazione  e  progettazione  degli interventi   geologici   strutturali   e  non  strutturali,  compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;    c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con  metodi  geofisici;  le  indagini e consulenze geologiche ai fini della  relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la  costruzione  del  modello  geologico-tecnico; la programmazione e progettazione  degli  interventi  geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;    d) il  reperimento,  la  valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale  compresa  la  relativa  programmazione,  progettazione e direzione  dei  lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;    e) le indagini e la relazione geotecnica;    f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali  per  gli  aspetti  geologici,  e  le attivita' geologiche relative alla loro conservazione;    g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per  la  riduzione  dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con  le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione   degli   strumenti   geologici   per  la  pianificazione territoriale  e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure  di  salvaguardia,  nonche'  per  la  tutela, la gestione e il recupero  delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di  pianificazione,  programmazione  e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;    h) gli  studi  d'impatto  ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale  (VIA)  e  per  la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;    i) rilievi  geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi  compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e   la   dinamica  dei  litorali;  il  Telerilevamento  e  i  Sistemi Informativi Territoriali (SIT);    l)   le   analisi,  la  caratterizzazione  fisicomeccanica  e  la certificazione dei materiali geologici;    m) le   indagini   geopedologiche   e  le  relative  elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;    n) le   analisi  geologiche,  idrogeologiche,  geochimiche  delle componenti  ambientali  relative  alla esposizione e vulnerabilita' a fattori  inquinanti  e  ai  rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;    o) il  coordinamento  della  sicurezza  nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;    p) la  funzione  di  Direttore responsabile in tutte le attivita' estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;    q) le   indagini   e   ricerche  paleontologiche,  petrografiche, mineralogiche,   sedimentologiche,   geopedologiche,   geotecniche  e geochimiche;    r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;    s) le attivita' di ricerca.  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla   vigente   normativa,   le   attivita'   di   acquisizione   e rappresentazione  dei  dati  di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:    a) il  rilevamento  e  la  redazione  di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);    b) il    rilevamento   degli   elementi   che   concorrono   alla individuazione  della  pericolosita'  geologica  e ambientale ai fini della   mitigazione   dei   rischi,   compreso  l'eventuale  relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;    c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con  metodi  geofisici  finalizzate  alla  redazione  della relazione tecnico geologica;    d) il  reperimento  e  la  valutazione  delle georisorse comprese quelle idriche;    e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;    f)    i    rilevamenti    geologico-tecnici    finalizzati   alla predisposizione  degli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e territoriale;    g)  gli  studi  d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;    h)   i   rilievi   geodetici,   topografici,   oceanografici   ed atmosferici,  ivi  compresi  i  rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;    i) le analisi dei materiali geologici;    l)  le  esecuzioni  di  indagini  geopedologiche  e  la  relativa rappresentazione cartografica;    m) la   funzione   di   Direttore  responsabile  nelle  attivita' estrattive con ridotto numero di addetti;    n)   le   indagini  e  ricerche  paleontologiche,  petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.  |  
|   |                                Art. 42.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:    a) classe   82/S   -   Scienze  e  tecnologie  per  l'ambiente  e territorio;    b) classe 85/S - Scienze geofisiche;    c) classe 86/S - Scienze geologiche.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prova  scritta  concernente  gli  aspetti  teorici  delle seguenti   materie:   geografia   fisica,   geomorfologia,   geologia applicata,       georisorse       minerarie       e      applicazioni mineralogiche-petrografiche   per  l'ambiente  e  i  beni  culturali, geofisica    applicata,    geotecnica,   tecnica   e   pianificazione urbanistica,  idraulica  agraria  e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;    b) una  seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;    d) una  prova  pratica,  avente ad oggetto le materie di cui alla lettera  a), nonche' la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia   strutturale,   con   particolare  riguardo  alla  lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.  |  
|   |                                Art. 43.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prova  scritta  concernente  gli  aspetti  tecnici  delle seguenti   materie:   geografia   fisica,   geomorfologia,   geologia applicata,       georisorse       minerarie       e      applicazioni mineralogiche-petrografiche   per  l'ambiente  e  i  beni  culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;    b) una  seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;    d) una  prova  pratica  avente  ad oggetto le materie di cui alla lettera a).  4.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di Stato  per  l'ammissione  alla  sezione  A  sono esentati dalla prova pratica, nonche' dalla seconda prova scritta.  |  
|   |                                Art. 44.                     Norme finali e transitorie  1.  Gli  attuali  appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.  |  
|   |                                Art. 45.                   Sezioni e titoli professionali  1.   Nell'albo   professionale  dell'ordine  degli  ingegneri  sono istituite  la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e' ripartita nei seguenti settori:    a) civile e ambientale;    b) industriale;    c) dell'informazione.  2.  Agli  iscritti  nella  sezione  A  spettano  i  seguenti titoli professionali:    a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;    b) agli  iscritti  al  settore  industriale,  spetta il titolo di ingegnere industriale;    c) agli  iscritti  al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.  3.  Agli  iscritti  nella  sezione  B  spettano  i  seguenti titoli professionali:    a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;    b) agli  iscritti  al  settore  industriale,  spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;    c) agli  iscritti  al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.  4.   L'iscrizione   all'albo   professionale   degli  ingegneri  e' accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e  ambientale";  "sezione  degli  ingegneri  -  settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri  iuniores  -  settore  civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri  iuniores  - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".  |  
|   |                                Art. 46.                       Attivita' professionali  1. Le attivita' professionali che formano oggetto della professione di  ingegnere  sono cosi' ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:    a) per   il   settore   "ingegneria   civile  e  ambientale":  la pianificazione,  la  progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la  stima,  il  collaudo,  la  gestione,  la  valutazione  di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di   trasporto,   di   opere  per  la  difesa  del  suolo  e  per  il disinquinamento  e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;    b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione,  lo  sviluppo,  la  direzione  lavori,  la  stima,  il collaudo,  la  gestione,  la  valutazione  di  impatto  ambientale di macchine,  impianti  industriali,  di  impianti  per  la  produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali  e  tecnologici,  di  apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;    c) per    il    settore    "ingegneria   dell'informazione":   la pianificazione,  la  progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la   stima,   il  collaudo  e  la  gestione  di  impianti  e  sistemi elettronici,   di  automazione  e  di  generazione,  trasmissione  ed elaborazione delle informazioni.  2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente  normativa  e  oltre  alle  attivita'  indicate  nel comma 3, formano  in  particolare  oggetto  dell'attivita' professionale degli iscritti  alla  sezione  A,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui all'articolo  1,  comma  2, le attivita', ripartite tra i tre settori come  previsto  dal  comma  1,  che  implicano  l'uso  di metodologie avanzate,  innovative  o  sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.  3.  Restando  immutate  le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale degli  iscritti  alla  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:    a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione  dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;      2)  la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilita'   e   la  liquidazione  relative  a  costruzioni  civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;      3)  i  rilievi  diretti  e  strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;    b) per il settore "ingegneria industriale":      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione  lavori,  stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici afferenti macchine e impianti;      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo di  singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di  sistemi,  nonche'  di  sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;    c) per il settore "ingegneria dell'informazione":      1)  le  attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al  concorso  e  alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione   lavori,  stima  e  collaudo  di  impianti  e  di  sistemi elettronici,   di  automazioni  e  di  generazione,  trasmissione  ed elaborazione delle informazioni;      2)  i  rilievi  diretti  e  strumentali  di  parametri  tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;      3)   le   attivita'   che   implicano   l'uso   di  metodologie standardizzate,  quali  la progettazione, direzione lavori e collaudo di  singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di  automazione  e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni,  nonche'  di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.  |  
|   |                                 Art. 47                   Esami di Stato per l'iscrizione                  nella sezione A e relative prove
    1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale:   1)  classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea   corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;   2) classe 28/S - Ingegneria civile;   3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio; b) per il settore industriale:   1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;   2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;   3) classe 27/S - Ingegneria chimica;   4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;   5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;   6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;   7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;   8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;   9) classe 37/S - Ingegneria navale;   10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali; c) per il settore dell'informazione:   1) classe 23/S - Informatica;   2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;   3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;   4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;   5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;   6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;   7) classe 35/S - Ingegneria informatica.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore   per il quale e' richiesta l'iscrizione; b) una  seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe   di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; c) una  prova  orale  nelle materie oggetto delle prove scritte ed in   legislazione e deontologia professionale; d) una  prova  pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti   la   classe   di   laurea  corrispondente  al  percorso  formativo   specifico.  4.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di Stato  per  l'ammissione  alla  sezione A sono esentati dalla seconda prova  scritta, purche' il settore di provenienza coincida con quello per il quale e' richiesta l'iscrizione.  5.  Per  gli  iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro  settore  della  stessa  sezione l'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove: a) una  prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il   quale e' richiesta l'iscrizione; b) una  prova  pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti   il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione. 
                                         Nota all'art. 47:              -  Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art.          17.
                           |  
|   |                                Art. 48.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B                          e relative prove  1.  L'iscrizione  nella  sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:    a) per il settore civile e ambientale:      1)  classe  4  -  Scienze  dell'architettura  e dell'ingegneria edile;      2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;    b) per il settore industriale:      1) classe 10 - Ingegneria industriale;    c) per il settore dell'informazione:      1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;      2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prova  scritta  relativa  alle materie caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;    b) una  seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti  disciplinari,  a  scelta  del  candidato,  caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;    c) una  prova  orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;    d)  una  prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno    degli   ambiti   disciplinari,   a   scelta   del   candidato, caratterizzanti  la  classe  di  laurea  corrispondente  al  percorso formativo specifico.  4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro  settore  della  stessa  sezione l'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prova  scritta  relativa  alle materie caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;    b) una  prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.  |  
|   |                                Art. 49.                     Norme finali e transitorie  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli ingegneri vengono iscritti  nella  sezione  A  dell'albo  degli  ingegneri, nonche' nel settore,  o  nei  settori,  per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi  nella  sezione  A  dell'albo degli ingegneri, nonche' nel settore,  o  nei  settori,  per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente  regolamento  possono  iscriversi  nella sezione A dell'albo degli  ingegneri,  nonche'  nel  settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.  |  
|   |                                Art. 50.                   Sezioni e titoli professionali  1.   Nell'albo   professionale  dell'ordine  degli  psicologi  sono istituite la sezione A e la sezione B.  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.  4.   L'iscrizione   all'albo   professionale   degli  psicologi  e' accompagnata    rispettivamente   dalle   dizioni:   "sezione   degli psicologi",  "sezione  degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi    iuniores   viene   annotata   la   specifica   attivita' professionale  dell'iscritto  in  coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.  5.  Qualora  gli  iscritti  nella  sezione  A abbiano conseguito la specializzazione   in  psicoterapia,  l'esercizio  dell'attivita'  di psicoterapeuta  e'  annotata  nell'Albo,  come  previsto  dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56. 
                                         Nota all'art. 50:              -  Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il          seguente: "Ordinamento della professione di psicologo".
                           |  
|   |                                 Art. 51                       Attivita' professionali
    1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le   attivita'  che  implicano  l'uso  di  metodologie  innovative  o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,   la  diagnosi,  le  attivita'  di abilitazione, riabilitazione e di   sostegno  in  ambito  psicologico rivolte alla persona, al gruppo,   agli organismi sociali e alle comunita'; b) le  attivita'  di  sperimentazione,  ricerca  e  didattica in tale   ambito; c) il  coordinamento e la supervisione dell'attivita' degli psicologi   iuniores.  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla  vigente normativa, le attivita' di natura tecnico-operativa in campo  psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e  comunita',  da  svolgere  alle  dipendenze  di soggetti pubblici e privati   e  di  organizzazioni  del  terzo  settore  o  come  libero professionista. In particolare lo psicologo iunior: a) partecipa  alla  programmazione  e  alla  verifica  di  interventi   psicologici e psicosociali; b) realizza  interventi  psico-educativi  volti a promuovere il pieno   sviluppo  di  potenzialita di crescita personale, di inserimento e   di partecipazione sociale; c) utilizza  il  colloquio,  le  interviste,  l'osservazione,  i tesi   psicologici   e   altri   strumenti  di  analisi,  ai  fini  della   valutazione  del  comportamento,  della personalita', dei processi   cognitivi  e  di  interazione  sociale,  delle  opinioni  e  degli   atteggiamenti,  dell'idoneita'  psicologica  a specifici compiti e   condizioni; d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare   o  recuperare  competenze  funzionali  di tipo cognitivo, pratico,   emotivo  e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in   caso  di  malattie  croniche,  per  reperire  formule  facilitanti   alternative; e) utilizza      strumenti     psicologici     per     l'orientamento   scolastico-professionale,  la gestione e lo sviluppo delle risorse   umane; f) utilizza  strumenti  psicologici  ed  ergonomici  per rendere piu'   efficace  e  sicuro  l'operare  con  strumenti,  il  comportamento   lavorativo  e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e   formativi  sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e   comunita',   per  modificare  e  migliorare  il  comportamento  in   situazione di persone o gruppi a rischio; g) cura  la  raccolta,  il caricamento e l'elaborazione statistica di   dati psicologici ai fini di ricerca.  |  
|   |                                Art. 52.           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prima  prova  scritta  sui  seguenti  argomenti:  aspetti teorici  e  applicativi  avanzati  della psicologia; pregettazione di interventi  complessi  su  casi  individuali,  in ambito sociale o di grandi  organizzazioni,  con  riferimento  alle  problematiche  della valutazione e dello sviluppo delle potenzialita' personali;    b) una    seconda   prova   scritta   sui   seguenti   argomenti: progettazione   di   interventi   complessi   con   riferimento  alle problematiche  della  valutazione  dello sviluppo delle potenzialita' dei    gruppi,    della    prevenzione   del   disagio   psicologico, dell'assistenza  e  del  sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;    c) una  prova  scritta applicativa, concernente la discussione di un  caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;    d) una  prova  orale  sugli  argomenti  della  prova scritta e su questioni  teorico-pratiche  relative all'attivita' svolta durante il tirocinio   professionale,  nonche'  su  aspetti  di  legislazione  e deontologia professionale.  |  
|   |                                Art. 53.           Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B  1.  L'iscrizione  alla  sezione  B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:    a) una  prova  scritta  vertente  sulla  conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;    b) una  seconda  prova  scritta  vertente  su discipline e metodi caratterizzanti il settore;    c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico   intervento   professionale  all'interno  di  un  progetto proposto dalla commissione;    d) una  prova  orale  consistente  nella  discussione delle prove scritte  e  della  prova  pratica, e nella esposizione dell'attivita' svolta  durante il praticantato, nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale.  4.  L'iscrizione  nella  sezione  B avviene con l'annotazione della specifica  attivita'  professionale,  in  coerenza  con  il  percorso formativo,  con  riferimento  alle  specifiche  figure  professionali individuate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  su  proposta  dell'ordine,  sentita  la conferenza  dei  presidi delle facolta' di psicologia, ferma restando comunque  la  facolta' di esercitare una qualsiasi delle attivita' di cui all'articolo 51, comma 2.  |  
|   |                                Art. 54.                     Norme finali e transitorie  1.  Al  fine  di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe  le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle  due  sezioni,  e  comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono  prorogati  i  consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione  vigente  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento.  2.   Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli  psicologi  sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.  3.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.  4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente  regolamento  possono  iscriversi  nella sezione A dell'albo degli psicologi.  |  
|   |                                Art. 55.                     Professioni di agrotecnico            geometra, perito agrario, perito industriale  1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito  agrario  e  perito  industriale,  oltre  che  con  i titoli e tirocini  previsti  dalla  normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un  tirocinio  di  sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.  2.  Le  classi  di  laurea  che  danno  titolo  all'accesso sono le seguenti:    a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;    b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;    c) per  la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;    d) per   la  professione  di  perito  industriale,  relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7,   8  (sezione  edilizia);  la  classe  9  (sezione  elettronica  e telecomunicazioni);   la   classe   10   (sezioni:   elettronica   ed automazione;   costruzioni   aeronautiche;   cronometria;   industria cartaria;  industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica;   materie  plastiche;  meccanica;  metallurgia;  tessile  con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione   industriale;   termotecnica);  la  classe  16  (sezione: industrie  minerarie);  la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la  classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria  tintoria);  la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche);   la   classe   25   (sezioni:  energia  nucleare;  fisica industriale);  la  classe  26  (sezione  informatica)  e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).  3.  Possono,  altresi',  partecipare  agli  esami  di  Stato per le predette  professioni  coloro  i  quali,  in possesso dello specifico diploma  richiesto  dalla  normativa  per l'iscrizione nei rispettivi albi,  abbiano  frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione  tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica  istruzione  31 ottobre  2000,  n.  436,  recante  norme  di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata  di  quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei  mesi  coerenti  con  le  attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.  4.  Agli  iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il  titolo  professionale  rispettivamente  di  agrotecnico laureato, geometra   laureato,  perito  agrario  laureato,  perito  industriale laureato.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli  Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21 
                                         Nota all'art. 55:              - La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro          in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".              -  Il  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione          31 ottobre  2000,  n.  436,  prevede:  "Norme di attuazione          dell'art.   69   della   legge   17 maggio  1999,  n.  144,          concernente  l'istruzione e la formazione tecnica superiore          (IFTS)".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  della  legge          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti          previdenziali):              "Art.  69.  - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta          formativa  destinata  ai  giovani e agli adulti, occupati e          non   occupati,   nell'ambito  del  sistema  di  formazione          integrata  superiore  (FIS),  e' istituito il sistema della          istruzione  e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale          si  accede  di  norma con il possesso del diploma di scuola          secondaria  superiore. Con decreto adottato di concerto dai          Ministri  della  pubblica  istruzione,  del  lavoro e della          previdenza  sociale  e  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica  e tecnologica, sentita la Conferenza unificata          di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono          definiti  le  condizioni  di accesso ai corsi dell'IFTS per          coloro  che  non  sono  in  possesso  del diploma di scuola          secondaria  superiore,  gli  standard  dei diversi percorsi          dell'IFTS,  le modalita' che favoriscono l'integrazione tra          i  sistemi  formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i          criteri   per  l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e          titoli;  con  il  medesimo decreto sono altresi' definiti i          crediti  formativi  che  vi  si acquisiscono e le modalita'          della   loro   certificazione   e  utilizzazione,  a  norma          dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 112.              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro          associati anche in forma consortile.              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'          valida in ambito nazionale.              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
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