Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2001 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2001 Capitale minimo delle societa' di gestione del risparmio

L'attivita' di "venture capital", intesa come offerta di capitale di rischio alle imprese, assume particolare rilevanza in funzione dello sviluppo economico e, in particolare, dell'industria dei settori ad alta tecnologia.
Le innovazioni introdotte nel comparto del risparmio gestito dalle disposizioni attuative del Testo unico della finanza fanno del fondo di investimento chiuso riservato a investitori qualificati uno strumento particolarmente adatto allo sviluppo del "venture capital", in virtu' della flessibilita' ad esso riconosciuta nel definire le modalita' di partecipazione e la propria politica di investimento, anche in deroga alle norme prudenziali di frazionamento dei rischio dettate dalla Banca d'Italia per i fondi destinati al pubblico.
In proposito, si e' rilevato il particolare interesse degli operatori per l'istituzione di fondi chiusi di piccole dimensioni, riservati a investitori istituzionali, destinati esclusivamente a investimenti in societa' orientate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico, risultanti anche dall'attivita' di ricerca svolta ad esempio dalle universita' o da altri centri specializzati.
E' stato segnalato che tali entita' troverebbero tuttavia un ostacolo alla costituzione di societa' di gestione del risparmio (SGR) dedicate alla promozione di fondi della specie nel livello di capitale minimo richiesto dalle vigenti disposizioni (un milione di euro). Tale importo comporterebbe una eccessiva immobilizzazione di risorse a fronte di esigenze organizzative relativamente contenute e di patrimoni da gestire che, per la loro particolare natura, sarebbero comunque di entita' non rilevante. A tal fine, e' stato chiesto che tali SGR vengano autorizzate all'esercizio dell'attivita' con una dotazione di capitale ridotta.
La richiesta appare meritevole di considerazione per le particolari finalita' delle iniziative, che potrebbero dispiegare positivi effetti per lo sviluppo sia dell'innovazione tecnologica sia dello strumento del fondo chiuso di "venture capital" nel nostro Paese, a condizione che vengano circoscritte con chiarezza le ipotesi di costituzione di SGR con capitale minimo ridotto, al fine di evitare che esse siano utilizzate anche per iniziative di tipo diverso.
Si osserva inoltre che le connotazioni delle SGR "dedicate" ai fondi in questione ne delineano una ridotta complessita' organizzativa operativa, che permette una minore dotazione di capitale iniziale.
In relazione a tutto quanto sopra, avuto presente che l'art. 34, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) demanda alla Banca d'Italia il compito di determinare l'ammontare minimo del capitale sociale delle SGR, e' stato disposto che la misura del capitale sociale (interamente versato) necessario per l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio potra', in deroga a quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 1o luglio 1998, cap. 1, sez. II, essere pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle societa' per azioni qualora le SGR rispettino le condizioni di seguito indicate:
A. PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLA SUR: la maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta da universita', centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da universita', enti pubblici territoriali, camere di commercio.
B. ATTIVITA' ESERCITABILI: esclusivamente la promozione e/o gestione di fondi chiusi con le caratteristiche indicate ai successivi punti C, D, E.
C. SOTTOSCRITTORI DEI FONDI: i fondi devono essere riservati alle seguenti categorie di investitori qualificati:
- imprese di investimento, banche, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione, societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;
- soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- fondazioni bancarie;
- persone giuridiche e altri enti in possesso di una specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;
- persone fisiche in possesso di una specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto, a condizione che il regolamento di gestione del fondo preveda una sottoscrizione iniziale di almeno 250.000 euro.
D. OGGETTO DELL'INVESTIMENTO DEI FONDI: il regolamento dei fondi deve prevedere che il patrimonio verra' investito esclusivamente (fatta eccezione per l'eventuale detenzione di disponibilita' liquide per esigenze di tesoreria) in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di societa' che:
- siano di recente costituzione ovvero da costituire;
- abbiano come oggetto sociale attivita' di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell'ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.
E. VALORE MASSIMO DI TUTTI I FONDI ISTITUITI/GESTITI DALLA SGR: 25 milioni di euro. In caso di superamento di tale valore, la SGR dovra', entro 12 mesi dalla data in cui l'importo risulta superato, adeguare il proprio capitale a quello richiesto in via generale dal Provvedimento del Governatore del 10 luglio 1998 (un milione di euro).
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla vigente disciplina per l'accesso al mercato delle SGR.
 
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