Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2001 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 30 luglio 2001, n. 66
Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 2001/2002.

Al Ministero per le politiche
agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di mercato -
Direzione generale agroalimetare -
Ufficio IV/Seminativi
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti (Coldiretti)
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
(Confagricoltura)
Alla Confederazione italiana
agricoltori (C.I.A.)
Al Coordinamento organizzazioni
professionali agricole italiane
(Copagri)
All'Associazione nazionale
cerealisti
All'Associazione nazionale tra
produttori di alimenti zootecnici
(Assolzoo)
All'Associazione Italmopa
All'Unipi
La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2001/2002.
1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1o luglio 2001 e termina il 30 giugno 2002. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1o agosto 2001 al 30 aprile 2002, come disposto dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Si precisa che il termine del 30 aprile 2002 e' perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute successivamente a tale termine all'AGEA.
2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento CE n. 824/2000 del 19 aprile 2000:
a) essere raccolti nella Comunita';
b) essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
c) essere di qualita' sana, leale e mercantile;
d) presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella A.
3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA a pena di inammissibilita', con domanda scritta redatta in conformita' del modello (allegato 1) in ogni sua parte, spedita in plico raccomandato o trasmesso tramite telefax, con obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.
All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformita' all'allegato 2);
fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identita' del sottoscrittore dell'offerta, in corso di validita';
originale del certificato di analisi chimico-merceologiche, relativo al prodotto offerto.
Qualora l'offerta sia ammissibile l'AGEA comunichera' al piu' presto all'offerente il centro di intervento e l'Ente depositario presso il quale dovra' essere effettuato il conferimento.
La quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.
L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia non puo' essere superato il termine del 1o luglio 2002.
4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sara' avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.
Se invece il magazzino designato dall'AGEA non e' il centro d'intervento verso il quale il prodotto puo' essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AGEA stessa. A tal fine il conferente dovra' inviare apposita documentazione giustificativa delle spese di trasporto sostenute; qualora tali spese siano superiori a quelle riconosciute dall'AGEA, la stessa rimborsera' la somma inferiore.
Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino, corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AGEA all'ente depositario nonche' le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino.
5. La presa in consegna dei cereali e' subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'ente depositario possieda la qualita' e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.
Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
A detto contraddittorio prendera' parte personale AGEA o dalla medesima delegato.
Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari, di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine, ma comunque non oltre tre giorni, presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.
L'AGEA fara' eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati, entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.
In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procedera' ad effettuare i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.
L'ente depositario emettera' la bolletta di acquisto per la partite di cereali conferita, in conformita' alle disposizioni che verranno comunicate dall'AGEA.
Fermo restando l'obbligo dell'ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AGEA sottoporra' successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere a), b) e c) del regolamento CE n. 824/2000 del 19 aprile 2000.
La bolletta di acquisto e la fattura di vendita, rilasciata dall'offerente, debbono essere trasmessa dall'ente depositario all'ACEA via fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in consegna. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari al 30% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformita' del modello allegato 3 e 4.
Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso ente depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al 2o grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'ente depositario, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalita' sopra indicate, da personale dell'AGEA e/o organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.
Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna puo' essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5 del regolamento CE n. 824/2000, ed in particolare:
nella contabilita' di magazzino siano indicati la quantita' constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura in particolare il grado di umidita', i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;
la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
l'ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita' di magazzino;
le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilita' di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima, secondo la procedura gia' indicata.
6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento e' di 101,31 euro/tonnellata.
Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre e' quello di maggio 2001 e cioe' 117,25 euro/tonn.
Tale prezzo e' suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle (B-C-D-E-F-G) nonche' della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella H).
Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto al conferente, il quale puo' scegliere il pagamento anche in euro.
Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'AGEA, saranno a carico degli operatori responsabili.
Roma, 30 luglio 2001
Il direttore dell'area organismo pagatore
Migliorini
 
----> Vedere ALLEGATI da Pag. 43 a Pag. 56 della G.U. <----
 
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