Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 agosto 2001 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Bardolino superiore". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bardolino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini a D.O.C. "Bardolino" in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" ed il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 maggio 2001; Visti il parere integrativo del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale e' stata modificata la proposta di designazione e presentazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore in denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita e "Bardolino superiore" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" per i vini "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1968 ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001. La denominazione di origine controllata "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore devono intendersi revocate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatesi. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" anche con riferimento alla specificazione "classico" per quelli ottenuti nella zona di origine piu' antica. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni, contenute nell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 3. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" superiore e "Bardolino" classico superiore prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2000 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 164/1992, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore". |
| Art. 4. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento, in bottiglie od in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento: di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento con la rivendicazione della denominazione di origine controllata "Bardolino" con le specificazioni superiore e classico superiore, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura "Vendita autorizzata fino ad esaurimento", ovvero sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2000 o di anni precedenti, purche' documentabili. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia. |
| Art. 5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o agosto 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "BARDOLINO SUPERIORE" Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", anche con l'indicazione "classico", e' riservata ai vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo disciplinare. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: 1) Corvino Veronese (cruina o corvina) 35-65% e' tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varieta' Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purche' il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro; 2) Rondinella 10-40%; 3) Molinara Rossignola (Rossetta); Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet, Sauvignon, da soli o congiuntamente per un max del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno. I vigneti gia' iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Bardolino", alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1. Art. 3. A) La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della societa' Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica; segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del "Gabanel" toccando le localita' Casetta Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla localita' Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a localita' Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando localita' S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a localita' Case-Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla localita' scuole comunali di Soria. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando localita' Rainera, e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla localita' Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla localita' Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese. Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze della localita' Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a localita' Campanella. In prossimita' di localita' Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle localita' Colombara e Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valleggio - Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valleggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimita' di quota sessantaquattro. Da questo imbocca la viabile che porta alla localita' Fornelletti e attraversando detta localita' prosegue sino a intersecare la strada di Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla localita' Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita' di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio. Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco, dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta localita' toccando le borgate di Costa e Albisano e sale sinuosamente con tornanti sino ad inserirsi sulla strada provinciale di S.Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli. Piu' specificamente il percorso della linea di quota 500 e' il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimita' della localita' Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della localita' Pianezze, Le Banche di Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle localita' Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversando il vaio delle Giare, percorre la strada che conduce alla localita' Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimita' di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla localita' Canal. Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla localita' Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo. B) La zona di produzione di origine piu' antica delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" a cui e' riservato l'uso della tradizionale specificazione aggiuntiva "classico", comprende in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion. Tale zona e' cosi' delimitata: a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimita' di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di localita' Tavernole, sino a toccare localita' Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta localita' porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234. Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri); fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion, presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe. Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Cola'. Per altra carrareccia discende alla localita' Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare le strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda. Segue breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere semplici e doppie. Il numero minimo di ceppi di vite a ettaro e' di 3.300. Per vigneti gia' iscritti all'albo della denominazione "Bardolino" alla data di approvazione del presente disciplinare e che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, e' tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di quindici anni, alle condizioni indicate al comma successivo. Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a tetto piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro. Le uve possono essere destinate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a nove tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", un titolo alcolometrico-volumetrico naturale minimo di 11,00% vol. I conduttori dei vigneti iscritti agli albi ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare, per dette uve, la denominazione di origine controllata "Bardolino". La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. La facolta' di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera e), della legge n. 164/1992, e senza eccedere il limite massimo previsto. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona. Le operazioni di vinificazione e di affinamento dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione aggiuntiva "classico", devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera b). Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della Regione Veneto, anche nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", a condizione che: 1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse; 2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente desciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto del presente disciplinare e' di almeno un anno a decorrere dal 1o novembre dell'annata di produzione. E' ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti a partire da uve della zona di origine o con mosti concentrati rettificati. E' consentito che i vini atti a a essere designati con la denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore" siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con la denominazione di origine controllata "Bardolino", purche' corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di quest'ultima denominazione e previa comunicazione del detentore alla Camera di commercio ed all'Ispettorato centrale repressione delle frodi, competenti per territorio. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino superiore", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico con profumo delicato; sapore: asciutto sanido, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato da leggero sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l; zucchero riduttori : massimo 6 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelta", "selezionato" e simili. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla "vigna" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto a condizione che: vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possono essere evidenziate separatamente; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve siano vinificate separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa vigente. In ottemperanza all'art. 23 della legge n. 164 del 1992 l'uso della denominazione controllata e garantita "Bardolino Superiore" e' consentita all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume pari a litri 0,75 e 1,50. Le bottiglie contenenti vino "Bardolino Superiore" devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi caso bocca in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite. Per il vino "Bardolino Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni aree, fattorie e zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. |
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