IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati; Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 686, relativo a regolamento concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il proprio decreto 21 settembre 1998, concernente l'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998; Visto il proprio decreto 2 agosto 1999, concernente la prima lista integrativa all'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1999; Visto il proprio decreto 5 giugno 2000, concernente la seconda lista integrativa all'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2000; Viste le comunicazioni con le quali le regioni Piemonte, provincia di Trento, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Calabria, Lombardia e Marche hanno comunicato i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo e gli estremi con i quali i medesimi sono stati registrati in ordine numerico progressivo nel registro regionale; Decreta: In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686, e' riportata in allegato la terza lista integrativa dell'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, come risulta dalle comunicazioni notificate dalle regioni e dalle province autonome citate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2001 Il Ministro: Sirchia |