Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 5 luglio 2001 |
Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66/2001. (Deliberazione n. 289/01/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 4 luglio 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 5 luglio; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed, in particolare, l'art. 3, comma 11; Visto l'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni n. 127/00/CONS recante approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi; Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. L'articolo unico, al comma 1 della delibera n. 127/00/CONS e' cosi' modificato: "1. L'Autorita' adotta, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lettera c), punto 5, e 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi". 2. All'art. 1 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di "Autorita'" aggiungere le seguenti parole: "Ministero", il "Ministero delle comunicazioni". 3. All'art. 1 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di "emittente nazionale" dopo le parole "via satellite" aggiungere le parole "o via cavo". 4. All'art. 1 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di "emittente estera" dopo le parole "via satellite" aggiungere le parole "o via cavo". 5. All'art. 1 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di "up-link" aggiungere le seguenti parole: "rete televisiva via cavo" una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico. 6. All'art. 2, comma 2, lettera a), dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "via satellite" aggiungere le seguenti parole: "o distribuiscano via cavo". 7. All'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere le seguenti parole: "La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento". 8. All'art. 3, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "Allegato 1" aggiungere le seguenti parole: "in caso di diffusione via satellite, e di cui all'allegato 3, in caso di distribuzione via cavo". 9. All'art. 3, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "Allegati 1" sostituire le parole "e 2" con le seguenti: ", 2 e 3". 10. All'art. 3, comma 6, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorita'" con le parole "l'autorita' competente". 11. All'art. 6, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorita'" con le parole "l'autorita' competente". 12. All'art. 7, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorita'" con le parole "l'autorita' competente". 13. All'art. 8, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "via satellite" aggiungere le seguenti parole: "o per la distribuzione" e sopprimere le parole "di up-link" e "dall'Autorita'". 14. All'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "per la diffusione" aggiungere le seguenti parole: "o per la distribuzione via cavo". 15. All'art. 9, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "Autorita'" con le parole "autorita' competente" e aggiungere dopo le parole "via satellite" le seguenti parole: "o di distribuzione via cavo". 16. L'art. 16 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS e' cosi' sostituito: "Salvo quanto previsto dall'art. 7, le autorita' competenti, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza". 17. All'art. 17, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere in fine le seguenti parole: "o alla distribuzione via cavo". 18. Dopo l'allegato 2 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS aggiungere il seguente: "Allegato 3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA CAVO La societa/impresa individuale .... con sede in .... tel. ............... fax. ............. codice fiscale .... partita IVA .... iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di .... rappresentata da: cognome ....................................... nome .......................................... luogo di nascita .............................. residenza o domicilio ......................... codice fiscale ................................ chiede ! ! il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo; ! ! il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo; dichiara la denominazione del programma e': ........................... La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) e': ............................................ Il programma e': ! ! liberamente accessibile; ! ! ad accesso condizionato; Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato. Luogo e data Firma del richiedente" |
| Art. 2. 1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. 2. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it Napoli, 5 luglio 2001 Il presidente: Cheli |
| Allegato A (delibera n. 289/01/CONS)
TESTO DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON LA DELIBERA N. 127/00/CONS COORDINATO CON LA DELIBERA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE N. 289/01/CONS (*) Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi
Capo I Disposizioni generali Art. 1. Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono per: "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; "Ministero", il Ministero delle comunicazioni; "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249; "emittente nazionale", un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilita' editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata; "emittente estera", un soggetto, avente la propria sede legale all'estero, che ha la responsabilita' editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata; "programmi ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; "programmi non ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; "accesso condizionato", sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all'attivazione da parte dell'utente di un meccanismo di decodifica del segnale d'ingresso; "up-link", segmento ascendente del collegamento terra-satellite; "rete televisiva via cavo" una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico. Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento e' applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l'Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327. 2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti: a) emittenti nazionali che diffondano via satellite o distribuiscano via cavo programmi ricevibili in Stati parti; b) emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti; c) emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti. 3. L'Autorita', tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, puo', con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilita' del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti. (*) Le modifiche apportate dalla delibera n. 289/01/CONS sono stampate con caratteri corsivi 4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico. 5. Il presente regolamento non si applica altresi' ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all'alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni. Capo II Autorizzazione Art. 3. Autorizzazione 1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita', sulla base delle norme del presente regolamento. La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a societa' di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a societa' di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello spazio economico europeo, e' consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocita' nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. 3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 4. L'autorita' competente provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1, in caso di diffusione via satellite, e di cui all'allegato 3, in caso di distribuzione via cavo, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente; b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente; c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero - in caso di esistenza di detti patti fiduciari - corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identita' dei beneficiari effettivi dei diritti di socio; d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento; e) scheda, di cui all'allegato 2, relativa al sistema di trasmissione impiegato. 5. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'autorita' competente ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli allegati 1, 2 e 3, nonche' nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa. 6. Il termine di sessanta giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 puo' essere prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora l'autorita' competente richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga e' deliberata con il medesimo provvedimento con cui l'autorita' competente delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l'autorita' competente decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato. Art. 4. Emittenti estere 1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Art. 5. Validita' e rinnovo 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate. 2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all'art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni gia' fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione. Art. 6. Contributi 1. L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 deve effettuare un versamento di L. 10.000.000 a favore dell'autorita' competente a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione. 2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorita', con proprio provvedimento, puo' stabilire una diversa misura dell'adeguamento del contributo. Art. 7. Revoca e decadenza delle autorizzazioni 1. L'autorita' competente dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi: a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento; b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3. 2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente: a) a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa; b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95; c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione; d) per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo. Capo III Norme applicabili ai titolari di autorizzazione per la diffusione via satellite o per la distribuzione via cavo di programmi televisivi. Art. 8. Reti e impianti di diffusione 1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione o per la distribuzione dei propri programmi, di apparecchiature per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite o per la distribuzione via cavo sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 4, della legge e all'art. 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318. Art. 9. Trasmissioni simultanee 1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica dell'autorita' competente, inclusiva anche dei dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo. Art. 10. Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verra' loro trasmesso dall'Autorita'. 2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati. Art. 11. Responsabilita' e rettifica 1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresi' responsabili i direttori degli stessi. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L'Autorita' puo', con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti. Art. 12. Pubblicita', sponsorizzazioni, televendite 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b) sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b), qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. Art. 13. Quote di emissione e produzione 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b) sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. Art. 14. Promozione opere audiovisive 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b) riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicita' di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea. Art. 15. Tutela dei minori 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che non diffondono o distribuiscono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere o distribuire programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23 e le 7. Art. 16. Sanzioni Salvo quanto previsto dall'art. 7, le autorita' competenti, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza. Art. 17. Disposizioni transitorie 1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della legge, piu' reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attivita' di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, da richiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorita'. 2. Il comma 1 e' applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall'Italia o alla distribuzione via cavo. |
| Allegato 1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA SATELLITE La societa/impresa individuale .... con sede in .... tel. ............... fax ............. codice fiscale .... partita I.V.A. .... iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di .... rappresentata da: cognome ........................................... nome .............................................. luogo di nascita .................................. residenza o domicilio ............................. codice fiscale .................................... Chiede: ! ! Il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite. ! ! Il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite. Dichiara: La denominazione del programma e': ............................. La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) e': ................................................... Il programma e': ! ! liberamente accessibile; ! ! ad accesso condizionato. Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi emanato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato. Luogo e data Firma del richiedente |
| Allegato 2 SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA DI TRASMISSIONE IMPIEGATO Denominazione del satellite: ................................... Posizione orbitale: ............................................ Frequenza di up-link: .......................................... Frequenza di down-link: ........................................ Il tipo di trasmissione e': ! ! analogico ! ! digitale Larghezza di banda utilizzata: ............................. Se il programma e' ad accesso condizionato, sistema di accesso condizionato impiegato: ..................................... Si allega la cartina riportante l'impronta del satellite e la potenza del segnale al suolo. |
| Allegato 3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA CAVO La societa/impresa individuale .... con sede in .... tel. ............... fax. ............. codice fiscale .... partita I.V.A. .... iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di .... rappresentata da: cognome ........................................... nome .............................................. luogo di nascita .................................. residenza o domicilio ............................. codice fiscale .................................... Chiede: ! ! Il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo. ! ! Il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo. Dichiara: La denominazione del programma e': ............................. La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) e': .............................................. Il programma e': ! ! liberamente accessibile; ! ! ad accesso condizionato. Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato. Luogo e data Firma del richiedente |
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