Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 agosto 2001 |
Autorizzazione all'organismo di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Limone Costa d'Amalfi", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1356 del 4 luglio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della indicazione geografica protetta "Limone Costa d'Amalfi" nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale del 28 marzo 2000 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione "Limone Costa d'Amalfi" ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2 che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 28 luglio 2000 l'organismo di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione "Limone Costa d'Amalfi" protetta transitoriamente a livello nazionale; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla IGP "Limone Costa d'Amalfi"; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" con sede in Napoli, via Porzio, Centro direzionale Is. G1, al controllo della IGP "Limone Costa d'Amalfi" e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dall'8 agosto 2000 quale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 3. L'organismo privato autorizzato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta "Limone Costa d'Amalfi". |
| Art. 4. L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati, nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta "Limone Costa d'Amalfi", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92". |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Limone Costa d'Amalfi" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta "Limone Costa d'Amalfi" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Limone Costa d'Amalfi". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
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