Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2001 (vai al sommario) |
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ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al decreto 4 giugno 2001 del Ministero per i beni e le attivita' culturali, recante: "Approvazione dello statuto della Societa' italiana autori ed editori.". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2001). |
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L'"allegato" al decreto citato in epigrafe, riguardante lo "Statuto della Societa' italiana autori ed editori", pubblicato da pag. 42 a pag. 45 della suddetta Gazzetta Ufficiale, e' corretto e ripubblicato nel testo qui di seguito riportato: "Allegato
STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI
Art. 1. Struttura e funzioni 1. La Societa' italiana autori ed editori e' ente pubblico a base associativa con sede in Roma. 2. Essa svolge le seguenti funzioni: a) esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633; c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno; d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi; f) svolge le attivita' strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate; g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario; h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario. Art. 2. Base associativa 1. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocita' per quanto concerne le iscrizioni presso le societa' consorelle. 2. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato. 3. La qualita' di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo accertamento da parte della Societa' del verificarsi delle condizioni di seguito indicate: a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno; b) aver maturato attraverso la Societa' somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda; c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta dalla Societa' per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa. 4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal riconoscimento delle qualita' di associato ordinario, e' tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per: a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita' previsti al comma 1; b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio; c) radiazione; d) morte; e) cessazione dell'attivita' se trattasi di persona giuridica; f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Societa' quando questa sia inferiore ai quattro anni; g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi. 5. L'associato ordianario gode dei diritti ed e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali. All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statuatarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale. Il caso di comportamenti di particolare gravita' che rendano incompatibili i rapporti dell'associato ordinario con la Societa', l'assemblea puo' deliberate la radiazione dell'associato. Art. 3. Organizzazione 1. Sono organi deliberativi della Societa': a) l'assemblea; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente. 2. Sono organi consultivi della Societa' le commissioni di sezione. 3. Sono organi di controllo della Societa': a) il collegio dei revisori; b) l'ufficio di controllo interno. Art. 4. Composizione dell'assemblea 1. L'assemblea e' composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative. 2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e' costituito un seggio. Il voto per corrispondenza e' ammesso nel caso di invalidita' con certificazione dello stato e della firma. 3. Un regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e per quello passivo nonche' le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale. 4. Il regolamento di cui al comma precedente dovra' essere preventivamente approvato dall'autorita' vigilante. Il regolamento dovra' consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati ordinari votano separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione. Art. 5. Compiti dell'assemblea 1. L'assemblea: a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione; b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione; c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori; d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Societa'; e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarieta'; f) delibera i provvedimenti di radiazione; g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 2. L'elezione di cui alla lettera b), del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verra' stabilito dal regolamento generale. Art. 6. Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419. 2. La carica di consigliere e' incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione. 3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, e' disposta con decreto dell'Autorita' di vigilanza. Art. 7. Compiti del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione: a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della Societa'; b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Societa'; c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1; d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione e' approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione. Art. 8. Nomina del presidente 1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, e' nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 9. Compiti del presidente 1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la societa'. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza. Art. 10. Commissioni di sezione 1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica. 2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento. 3. La qualita' di componente delle commissioni di sezione non e' compatibile con la qualita' di membro dell'assemblea. 4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati. Art. 11. Composizione del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica. 2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalita' iscritte nel registro dei revisori contabili. Art. 12. Compiti del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Art. 13. Il direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio e' regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni. 2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la relizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessiamente raggiunti. In particolare il direttore generale: a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale puo' formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Societa'; b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dal regolamento della Societa' di cui all'art. 22 del presente statuto e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; c) sovraintende alle attivita' di acquisizione delle entrate ed esercita altresi' i poteri di spesa nei limiti delle previsioni del bilancio ed in conformita' alle modalita' e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22; d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Societa' svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la reponsabilita' di specifici progetti riguardanti piu' strutture gestionali; e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi; f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicita' dell'attivita' di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Art. 14. Struttura della Societa' e dirigenti generali 1. La Societa' e' organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non piu' di cinque divisioni. 2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali. 3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non puo' essere superiore a 60, di cui non piu' di 20 quali uffici periferici. 4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonche' le modalita' di preposizione agli uffici. 5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attivita' e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati. A tal fine: a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformita' alle modalita' e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22; b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti; c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22. Art. 15. Ufficio di controllo interno e Ufficio relazioni con il pubblico 1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attivita' degli uffici della Societa', riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea, e possono essere sia dipendenti della Societa' sia esterni ad essa. 2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio e' composto da personale dipendente della Societa'. Art. 16. Vigilanza 1. La vigilanza sulla Societa' e' svolta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Art. 17. Patrimonio 1. Il patrimonio della Societa' e' costituito da: a). beni immobili e mobili di proprieta' della Societa' ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve; b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio. Art. 18. Proventi 1. I proventi della Societa' sono costituiti da: a) contributi degli associati; b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate; c) corrispettivi sui servizi; d) rendite; e) contributi, erogazioni, donazioni. Art. 19. Bilancio 1. L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno. 3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' trasmesso all'Autorita' vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' comunicato all'Autorita' di vigilanza Art. 20. Fondo di solidarieta' 1. La Societa' esercita forme di solidarieta' attraverso un autonomo Fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo. 2. Un apposito regolamento determina criteri e modalita' per la concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento e' comunicato all'Autorita' di vigilanza. 3. La Societa' gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati ordinari. Art. 21. Promozione 1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1. 2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilita' di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888 e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalita'. Art. 22. Regolamento di organizzazione e funzionamento 1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Societa', per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e comunicato all'Autorita' di vigilanza. Art. 23. Norme transitorie L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e con la maggioranza qualificata dei due terzi disciplina il passaggio degli attuali iscritti soci e mandanti tra gli associati ordinari o straordinari.". |
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