| Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 26 luglio 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo "Istituto controlli tecnici S.r.l.", in Milano,  ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della  conformita'  ai  requisiti  essenziali  di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/398/CEE. |  
  |  
 |  
                        IL DIRETTORE GENERALE           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'              del Ministero delle attivita' produttive                                  e                        IL DIRETTORE GENERALE               della tutela delle condizioni di lavoro         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento  ordinario  -  n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle   direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;  Vista   l'istanza   presentata  dall'organismo  Istituto  controlli tecnici  S.r.l.  -  I.C.T.,  con  sede  legale  in via Aselli n. 24 - Milano, in data 20 ottobre 2000 acquisita in atti di questo Ministero in  data  2 novembre  2000,  protocollo  n. 757663, volta ad ottenere l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  di  certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;  Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto controlli  tecnici S.r.l. - I.C.T. - con sede legale in via Aselli 24 -  Milano,  soddisfa  quanto  richiesto  dalla direttiva del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre 1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  263  del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;  Considerato  che  l'organismo  Istituto  controlli tecnici S.r.l. - I.C.T.,  con sede legale in via Aselli, 24 - Milano, ha dichiarato di essere  in  possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;                             Decretano:                               Art. 1.  1. L'organismo Istituto controlli tecnici S.r.l. - I.C.T., con sede legale  in  via  Aselli  24  -  Milano,  e'  autorizzato  ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per  i  seguenti  prodotti  di  cui  all'allegato  IV della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine.  16)  apparecchi  per  il  sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche  e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero  dell'attivita'  produttive  -  Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione, disponendo appositi controlli.  3.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non  inferiore  a  dieci  anni.  L'ispettorato  tecnico del Ministero dell'attivita'   produttive  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  si  riservano  la  verifica  della permanenza dei requisiti per la certificazione.  4.   Nel   corso   dell'attivita',  nel  caso  venga  accertata  la inadeguatezza  delle  capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza  dei  criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica  24 luglio  1996,  n.  459,  codesto  organismo non soddisfa  piu'  i  requisiti  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 26 luglio 2001
                                     Il direttore generale                      per lo sviluppo produttivo e la competitività                          del Ministero delle attività produttive                                        Visconti         Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro       del Ministero del lavoro       e delle politiche sociali                Ferraro  |  
|   |  
 
 | 
 |