Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2001 |
Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Visto in particolare l'art. 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; Visto l'art. 5, comma 4, della legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni disciplinino, sulla base degli indirizzi del Governo, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi; Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266: "Legge-quadro sul volontariato"; Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381: "Disciplina delle cooperative sociali"; Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327: "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell'8 marzo 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione progettazione e gestione dei servizi alla persona 1. Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonche' per la valorizzazione del loro ruolo nella attivita' di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 2. Le regioni, sulla base del presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per: a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualita' e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualita' e il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela; b) favorire la pluralita' di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacita' progettuale ed organizzativa dei soggetti dei terzo settore; d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali; e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. 3. I comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale. |
| Art. 2. I soggetti del terzo settore 1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro. |
| Art. 3. Le organizzazioni di volontariato 1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarieta' sociale, di autoaiuto e reciprocita' nonche' con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attivita' compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalita' del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991. |
| Art. 4. Selezione dei soggetti del terzo settore 1. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi: a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti; b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento; 2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi: a) le modalita' adottate per il contenimento del turn over degli operatori; b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunita'; d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. 3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso. |
| Art. 5. Acquisto di servizi e prestazioni 1. I comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore. 2. Le regioni disciplinano le modalita' per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare: a) le modalita' per garantire una adeguata pubblicita' del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale; b) le modalita' per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate; c) i criteri per l'eventuale selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4. 3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997. 4. I comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilita' del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'art. 17 della legge n. 328 del 2000. |
| Art. 6. Affidamento della gestione dei servizi 1. Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione. 2. Nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualita' che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. 3. I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4. 4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalita' per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto. |
| Art. 7. Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore 1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilita' a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalita' di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonche' per la individuazione delle forme di sostegno. |
| Art. 8. Promozione e qualificazione del terzo settore 1. Le regioni e i comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai fondi europei, avvalendosi anche delle realta' e delle competenze da loro espresse. |
| Art. 9. Norme finali e transitorie 1. In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime e le modalita' per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i soggetti del terzo settore. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonche' ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse. 3. Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 168 |
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