| Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 324 |  
| Regolamento  di  attuazione  delle  direttive  94/58/CE  e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare. |  
  |  
 |  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle   Comunita'   europee   (legge  comunitaria  1995-1997),  ed  in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;  Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;  Vista  la  direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;  Visto  il  regolamento  di  esecuzione del codice della navigazione (navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;  Vista  la  legge  21  novembre  1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di  mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad  un sistema generale di riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione  superiore  che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;  Visto  il  decreto  legislativo  2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione  della  direttiva  n.  92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema    generale    per   il   riconoscimento   della   formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n. 271, recante adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile  2000,  n.  432,  di  recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa  all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza delle  navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e  di  lavoro  a  bordo,  come  modificata  dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;  Uditi  i  pareri  del  Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi    dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi rispettivamente  nell'adunanza  del  12  giugno  2000 e del 9 ottobre 2000;  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche comunitarie, dei trasporti  e  della navigazione, delle comunicazioni e della sanita', di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente;                                Emana                      il seguente regolamento:
                                 Art. 1                        Campo di applicazione
    1.  Il  presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che prestano  servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione: a) delle  navi  da  guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre   navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi   governativi non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle  imbarcazioni  da  diporto che non effettuano alcun traffico   commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di          legge alle quali e' operato il rinvio.              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti          legislativi qui trascritti.              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Note alle premesse:              -   L'articolo 87  della  Costituzione,  al  comma  5o,          conferisce,  al  Presidente  della  Repubblica il potere di          promulgare la legge e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria          1995-1997".              -  L'articolo 5  della  legge  24 aprile  1998, n. 128,          recita:              "Art.   5  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  con          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  adottati previo parere delle Commissioni parlamentari          e  del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri          direttivi  corrispondenti  a quelli enunciati nelle lettere          b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.              2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1,          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al          comma  1  del presente articolo possono altresi', per tutte          le  materie  non coperte da riserva assoluta di legge, dare          attuazione   alle   direttive,   anche  se  precedentemente          trasposte,  di  cui  le  direttive comprese nell'allegato C          costituiscano    la   modifica,   l'aggiornamento   od   il          completamento.              3.   Ove   le   direttive  cui  essi  danno  attuazione          prescrivano   di   adottare  discipline  sanzionatorie,  il          Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, puo'          prevedere  nei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  per le          fattispecie  individuate  dalle  direttive stesse, adeguate          sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in          ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera          c) del comma 1 dell'articolo 2.              -  L'Allegato  C  della predetta legge n. 128/1998 reca          l'elenco   delle  direttive  da  recepire  con  regolamento          autorizzato.              -  La  direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre          1994  e'  pubblicata  nella  GUCE  n. L 319 del 12 dicembre          1994.              -  La  direttiva  98/35/CE  del Consiglio del 25 maggio          1998,  che  modifica  la  direttiva 94/58/CE, e' pubblicata          nella GUCE n. L 172 del 17 giugno 1998.              -  Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ha approvato          il codice della navigazione.              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica          15 febbraio   1952,   n.   328,   reca:  "Approvazione  del          regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione".              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo          1973,  n.  156,  reca:  "Approvazione del testo unico delle          disposizioni legislative in materia postale, di banco posta          e di telecomunicazioni".              -  La  legge  21 novembre 1985, n. 739, reca: "Adesione          alla   Convenzione  del  1978  sulle  norme  relative  alla          formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed          alla  guardia,  adottata  a  Londra il 7 luglio 1978, e sua          esecuzione".              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:          "Attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un          sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di          istruzione     superiore    che    sanzionano    formazioni          professionali di una durata minima di tre anni.              -  La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L          019 del 24 gennaio 1989.              -  Il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:          "Attuazione   della  direttiva  92/51/CEE  relativa  ad  un          secondo sistema generale di riconoscimento della formazione          professionale che integra la direttiva 89/48/CEE".              -  La  direttiva  92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno          1992 e' pubblicata nella GUCE n. L 209 del 24 luglio 1992.              -  Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca:          "Adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei          lavoratori  marittimi  a  bordo  delle navi mercantili e da          pesca  nazionali,  a norma della legge 31 dicembre 1999, n.          485".              -  La  legge 31 dicembre 1998, n. 485, reca: "Delega al          Governo  in  materia  di  sicurezza  del lavoro nel settore          portuale marittimo".              -  Il  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e della          navigazione  19 aprile  2000, n. 432, reca: "Regolamento di          recepimento     della     direttiva    95/21/CE    relativa          all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza          delle   navi,   la   prevenzione   dell'inquinamento  e  le          condizioni  di  vita  e  di lavoro a bordo, come modificata          dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE".              -  La  direttiva 98/25/CE e' pubblicata nella GUCE n. L          133 del 7 maggio 1998.              -  La  direttiva 98/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L          184 del 27 giugno 1998.              -  La  direttiva 99/97/CE e' pubblicata nella GUCE n. L          331 del 23 dicembre 1999.              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del  Consiglio  dei  Ministri". "L'art. 17 (Regolamenti) al          comma 2, cosi' recita:              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari".
                           |  
|   |                                 Art. 2                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "lavoratore  marittimo"  ogni  persona  che  svolge,  a  qualsiasi   titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave; b) "comandante" l'ufficiale che esercita il comando di una nave; c) "ufficiale"  un  membro  dell'equipaggio,  diverso dal comandante,   nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti; d) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformita' alle   disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I; e) "primo  ufficiale di coperta" l'ufficiale, immediatamente sotto il   comandante  in linea gerarchica, al quale compete il comando della   nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo; f) "allievo  ufficiale  di  coperta"  un  membro  dell'equipaggio che   svolge  attivita'  formative  a bordo di una nave per acquisire la   competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta; g) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina responsabile della   propulsione  meccanica,  del  funzionamento  e  della manutenzione   degli impianti meccanici ed elettrici della nave; h) "ufficiale  di  macchina"  l'ufficiale  qualificato in conformita'   alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I; i) "primo   ufficiale   di   macchina"   l'ufficiale   di   macchina,   immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica,   al  quale  compete la responsabilita' della propulsione meccanica,   del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed   elettrici  della  nave qualora il direttore di macchina non sia in   grado di esercitarla; l) "allievo  ufficiale  di  macchina"  un  membro dell'equipaggio che   svolge  attivita'  formative  a bordo di una nave per acquisire la   competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina; m) "radioperatore"  un  membro  dell'equipaggio  in  possesso  di  un   certificato    che   abilita   all'esercizio   di   una   stazione   radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; n) "comune  di  guardia  di coperta" un membro dell'equipaggio di una   nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta; o) "comune  di  guardia di macchina" un membro dell'equipaggio di una   nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina; p) "nave  adibita  alla  navigazione  marittima"  una nave diversa da   quelle  che  navigano  esclusivamente  nelle  acque interne, nelle   acque  protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle   zone in cui si applicano i regolamenti portuali; q) "nave  battente  bandiera di uno Stato membro" una nave registrata   in  uno  Stato  membro dell'Unione europea e battente bandiera del   medesimo   Stato   membro   conformemente   alla  legislazione  di   quest'ultimo;  le  navi che non corrispondono a questa definizione   sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; r) "viaggi  costieri"  i viaggi effettuati in prossimita' della costa   come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto   del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; s) "potenza  di  propulsione"  la  potenza  di  uscita totale massima   caratteristica  continuata  in  chilowatt  sviluppata da tutti gli   apparati  di  propulsione  principali  della  nave  che appare sul   certificato   di  iscrizione  della  nave  o  su  altro  documento   ufficiale; t) "nave  petroliera"  la  nave costruita ed adibita per il trasporto   alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido; u) "nave  chimichiera"  la  nave,  costruita  o  adattata, adibita al   trasporto  alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo   stato  liquido  elencati nel capitolo 17 del codice internazionale   dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); v) "nave gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto   alla  rinfusa  di  uno  qualsiasi  dei prodotti gassosi allo stato   liquefatto  elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei   trasportatori di gas (IBG code); z) "norme  radio"  le  norme  relative  al  servizio mobile marittimo   adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni; aa) "nave  da  passeggeri" la nave adibita alla navigazione marittima   abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri; bb) "nave  da  pesca"  la  nave adibita alla cattura di pesce o altre   risorse vive del mare; cc) "Convenzione  STCW"  (Standards  of  Trainig,  Certification  and   Watchkeeping)  la  Convenzione internazionale sui requisiti minimi   di  addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata   a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985,   n. 739, e i successivi emendamenti; dd) "annesso  alla  Convenzione  STCW"  il  documento  allegato  alla   Convenzione  STCW  1978 come sostituito con la risoluzione 1 della   Conferenza   dei   Paesi   aderenti  all'Organizzazione  marittima   internazionale  (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato   I del presente regolamento; ee) "codice   STCW"   (Standards   of   Training,  Certification  and   Watchkeeping)  il codice di addestramento, certificazione e tenuta   della  guardia  adottato  con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza   dei  Paesi  aderenti  all'Organizzazione  marittima internazionale   (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; ff) "funzioni"  una serie di compiti, servizi e responsabilita', come   specificatamente  indicati  dal  codice  STCW,  necessari  per  la   conduzione  della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e   la tutela dell'ambiente marino; gg) "servizi  radio" le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della   guardia,  di  radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione   tecnica   eseguite   in   conformita'  delle  norme  radio,  della   Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in   mare  (SOLAS)  del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e   delle  pertinenti  raccomandazioni  dell'Organizzazione  marittima   internazionale (IMO); hh) "Convenzione  SOLAS"  (Safety  of  Life  at  Sea)  la Convenzione   internazionale  per  la  salvaguardia  della  vita  umana in mare,   firmata  a  Londra  nel  1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio   1980, n. 313, e successivi emendamenti; ii) "nave  da  passeggeri  ro-ro"  (roll  on  roll  off)  la  nave da   passeggeri  espressamente  progettata  e  costruita  anche  per il   trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di   carichi,   disposti  su  pianali  o  in  contenitori,  caricati  e   scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote; ll) "compagnia   di   navigazione"  la  persona  fisica  o  giuridica   proprietaria  della  nave  o  qualsiasi  altra  persona  fisica  o   giuridica  quale  l'armatore  o il noleggiatore a scafo nudo della   nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti   alla  conduzione  della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e   le   responsabilita'  gravanti  sulla  compagnia  ai  sensi  delle   disposizioni del presente regolamento; mm) "certificato"  qualsiasi  documento  valido,  a prescindere dalla   denominazione  con  la  quale  sia noto, rilasciato ai sensi della   Convenzione  STCW  del 1978 dall'autorita' competente di uno Stato   membro    dell'Unione   europea,   o   con   l'autorizzazione   di   quest'ultimo,  abilitante  il  titolare  ad  assolvere le funzioni   menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali; nn) "certificato  adeguato"  il  documento previsto nell'annesso alla   Convenzione   STCW,  rilasciato  e  convalidato  conformemente  al   presente  regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio   nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello   di  responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di   una  nave  del  tipo  e  dalle  caratteristiche  di tonnellaggio e   potenza  di  propulsione considerati e nel particolare viaggio cui   essa e' adibita; oo) "servizio  di navigazione" il servizio svolto a bordo di una nave   rilevante  ai  fini  del  rilascio  di  un  certificato  o  di  un   certificato  adeguato  ovvero  per  il  conseguimento  di un'altra   qualifica; pp) "Paese  terzo"  il  Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione   europea; qq) "mese"  un  mese  civile o un periodo di trenta giorni risultante   dalla somma di periodi inferiori. 
                                         Note all'art. 2:              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre          1991,  n.  435,  reca: "Approvazione del regolamento per la          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". Il          testo  dell'articolo  1,  comma  1, punti 37 e 39, di detto          decreto e' il seguente:              "Art.   1   (Denominazioni  e  definizioni).  -  1.  Le          definizioni  utilizzate  nel  presente regolamento hanno il          significato  risultante dalle seguenti definizioni che sono          integrative o addizionali a quelle della Convenzione:                1-36 (Omissis);                37)    Navigazione   internazionale   costiera:   una          navigazione  che  si  svolge tra porti appartenenti a Stati          diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'          di 20 miglia dalla costa;                38 (Omissis);                39)  Navigazione  nazionale costiera: una navigazione          che  si svolge tra porti dello stesso Stato nel corso della          quale  la  nave  non  si  allontana piu' di 20 miglia dalla          costa;".              -   Il   capitolo  17  del  codice  internazionale  dei          trasportatori  di  prodotti chimici alla rinfusa (IBC code)          contiene  una  elencazione  dei prodotti chimici allo stato          liquido.              -   Il   capitolo  19  del  codice  internazionale  dei          trasportatori  di  gas (IGC code) indica i prodotti gassosi          allo stato liquefatto.              -  Per  la  "Convenzione  internazionale  sui requisiti          minimi  di  addestramento,  certificazione  e  tenuta della          guardia"  STCW  (Standards  of  training, certification and          watchkeeping),  adottata  a  Londra  il  7  luglio  1978  e          ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le          note alle premesse.              - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla          Convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a          Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione".
                           |  
|   |                                 Art. 3.                     Amministrazioni competenti  1. Le Amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del Codice della navigazione rilasciano i certificati adeguati di cui all'annesso  alla  Convenzione  STCW, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 2 e 3.  2.  Il  Ministero  della sanita' rilascia i certificati adeguati di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW.  3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia i certificati adeguati di  cui  alle  regole  IV/1,  paragrafo  3,  e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.  4.  Le  amministrazioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, sono altresi' competenti alla convalida dei certificati di cui si chiede il rinnovo ai  sensi dell'articolo 6 o il riconoscimento ai sensi degli articoli 7 e 8. 
                                         Nota all'art. 3:              -   Il   testo   dell'articolo  124  del  Codice  della          navigazione e' il seguente:              "Art. 124 (Rilascio dei documenti di abilitazione) - Il          rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi          indicati  alle  lettere  a)  e b) del primo e secondo comma          dell'articolo  precedente  e'  di  competenza del direttore          marittimo.              Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri          titoli   professionali   e'  di  competenza  del  Capo  del          compartimento  e  dei  capi degli altri Uffici indicati dal          regolamento.".
                           |  
|   |                                 Art. 4                        Certificati e modelli
    1.  Il  comandante,  il  direttore  di  macchina,  gli ufficiali di coperta  e  di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina e,  ove  previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati nelle regole  dell'annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di  un  certificato  adeguato,  rilasciato o convalidato da una delle amministrazioni  indicate  all'articolo  3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.  2.   Sono   parimenti   validi   i  certificati  adeguati  relativi all'espletamento  di  funzioni  diverse  da quelle di comandante e di primo  ufficiale  di coperta rilasciati o convalidati dalle autorita' competenti   di   uno  Stato  membro  a  cittadini  di  stati  membri dell'Unione europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW.  3.   I   certificati   rilasciati   dalle  amministrazioni  di  cui all'articolo  3  sono  conformi al modello di cui alla sezione A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/1.  4.  La  convalida conseguente al rinnovo di un certificato ai sensi dell'articolo  6  puo' essere attestata incorporandola nel modello di certificato  indicato  al comma 3. Se emessa altrimenti, la convalida e' redatta sul modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/2.  5.  La convalida conseguente alla decisione di riconoscimento di un certificato  ai  sensi  degli  articoli  7 e 8 e' conforme al modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/3.  6.  I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di convalida di cui  ai  commi  4,  secondo  periodo,  e  5,  sono  annotati,  previa attribuzione  di  un  numero  progressivo,  nel registro istituito ai sensi dell'articolo 10.  |  
|   |                                 Art. 5.                      Rilascio dei certificati  1.  Per  il  rilascio di uno dei certificati di cui all'articolo 3, comma  1,  i  lavoratori  marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:    a) avere  un'eta'  non  inferiore  a  quella prevista per ciascun certificato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;    b) possedere  i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto  riguarda  la  vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi della vigente normativa;    c) aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attivita'  di  formazione  e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;    d) aver  sostenuto,  con  esito  favorevole, davanti ad una delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  l'esame atto a dimostrare  il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole  dell'annesso  alla  convenzione  STCW  e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.  2.  Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 2, i  lavoratori  di  cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui allo  stesso  comma,  lettere a) e b), e aver sostenuto, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 25 agosto 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  215  del 15 settembre 1997, con esito favorevole  l'esame  teorico-pratico  in  materia  di  primo soccorso sanitario   o   l'esame   conclusivo  del  corso  teorico-pratico  di assistenza medica previsti per l'attivita' a bordo di navi mercantili dalla vigente normativa.  3.  Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 3, i  lavoratori  di  cui  al  comma  1  devono  essere  in possesso dei requisiti  previsti  dallo  stesso  comma,  lettere  a) e b), e delle cognizioni  di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW. 
                                         Nota all'art. 5:              -  Il  decreto del Ministro della sanita' del 25 agosto          1997, reca: "Certificazione delle competenze della gente di          mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza          medica a bordo di navi mercantili".
                           |  
|   |                                 Art. 6.                       Rinnovo dei certificati  1.  I  comandanti, gli ufficiali ed i radioperatori, titolari di un certificato  adeguato  conseguito  ai  sensi  delle  disposizioni dei capitoli  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW,  con  esclusione del capitolo  VI/2,  3  e  4,  paragrafo  1 che prestano servizio in mare oppure   intendono  riprendere  servizio  in  mare  dopo  un  periodo trascorso  a  terra,  per  essere ritenuti idonei al servizio in mare devono  chiedere,  ad  intervalli  non  superiori  a  cinque anni, la convalida del loro certificato, dimostrando:    a) di   soddisfare   i  requisiti  di  idoneita'  fisica  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);    b) di   continuare   a   possedere  la  competenza  professionale necessaria  all'assolvimento  delle  funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.  2.  Il  requisito  di cui al comma 1, lettera b), e' soddisfatto se l'interessato  ha  effettuato  negli  ultimi  cinque  anni uno o piu' periodi  di  navigazione,  complessivamente non inferiori ad un anno, nelle  funzioni  corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare  per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per   ottenere   il   rinnovo  del  certificato,  l'interessato  deve soddisfare una delle seguenti condizioni:    a) aver  effettuato  un periodo di navigazione di almeno tre mesi in  soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da  rinnovare  o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di  assumere  le  funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;    b)  aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame  atto  a dimostrare  di  possedere  la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;    c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.  3.  I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e  di  macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di  navi  per  le  quali  sono  stabiliti  a  livello  internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, in occasione del rinnovo di  un  certificato  rilasciato in conformita' alla legge 21 novembre 1985,  n. 739, al fine di adeguare i requisiti posseduti dal titolare ai  requisiti  dei  certificati  adeguati  di  cui all'articolo 5, si procede  ad  un  raffronto  fra gli stessi disponendo, se necessario, un'appropriata integrazione.  5.  Con  i decreti di cui all'articolo 7, comma 3, sono definite le modalita'  necessarie  all'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 
                                         Nota all'art. 6:              -  Per  la legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le          note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 7                   Riconoscimento dei certificati
    1.  I  certificati  di  cui  all'articolo  2, lettera mm), relativi all'espletamento  di  funzioni  diverse  da quelle di comandante e di primo  ufficiale  di  coperta  e  rilasciati  da  uno  Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea ed a cittadini di Paesi terzi,  sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.  2.  Nel  caso  in  cui  la  formazione  attestata  dai  titoli  del richiedente e' mancante di una formazione specifica o di un tirocinio o   esperienza   professionale  prescritti  dai  certificati  di  cui all'articolo   4   e  ritenuti  fondamentali,  il  riconoscimento  e' subordinato  al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.  3.  Il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, cosi' come definiti   rispettivamente   dagli   articoli  9  e  10  del  decreto legislativo  2  maggio 1994, n. 319, sono disciplinati con decreti da emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988, n. 400, dai Ministri titolari delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia.  4.  Gli  attestati  di  convalida dei certificati di cui al comma 1 sono  validi  fino  alla  scadenza,  alla  revoca, alla sospensione o all'annullamento  dei certificati a cui si riferiscono e comunque non oltre cinque anni dalla data del rilascio degli attestati stessi. 
                                         Note all'art. 7:              -  Per il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, si          vedano le note alle premesse.              -  Il  testo  degli  articoli 9 e 10 del citato decreto          legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e' il seguente:              "Art.  9  (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio          di   adattamento   consiste  nell'esercizio  dell'attivita'          corrispondente  alla professione in relazione alla quale e'          richiesto    il    riconoscimento,    svolta    sotto    la          responsabilita' di un professionista abilitato.              2.   Il  tirocinio  puo'  essere  accompagnato  da  una          formazione complementare.              3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.              4.  In  caso  di  valutazione  finale  sfavorevole,  il          tirocinio puo' essere ripetuto".              "Art.   10   (Prova   attitudinale).   -  1.  La  prova          attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le          conoscenze  professionali  e deontologiche ed a valutare la          capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto          che  il  richiedente  e'  un professionista qualificato nel          Paese di origine o di provenienza.              2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere          scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per          l'esercizio della professione.              3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale          puo' essere ripetuta non prima di sei mesi".              -  Il  testo  dell'articolo  17,  comma 3, della citata          legge n. 400 del 23 agosto 1988 e' il seguente:              "3.  Con  decreto ministeriale, possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinata   al   Ministro  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti emnanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
                           |  
|   |                                 Art. 8               Riconoscimento dei certificati adeguati                      rilasciati da Paesi terzi
    1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i certificati di cui   all'articolo  2,  lettera  nn),  relativi  all'espletamento  di funzioni  diverse  da  quelle  di  comandante e di primo ufficiale di coperta  rilasciati  da un Paese terzo che e' parte della Convenzione STCW,  sono  soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II.  2. Agli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.  3.  Le autorita' di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei  certificati  adeguati  che  hanno  riconosciuto  o che intendono riconoscere  secondo  i  criteri  indicati  nell'allegato  II, e, ove necessario,  prendono  adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione  relative  alle  informazioni  fornite  anche dagli altri Stati membri.  4.  I  lavoratori  marittimi in possesso di certificati adeguati in corso  di  validita'  rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora  convalidati dalle autorita' di cui al comma 1, possono essere autorizzati,  in  caso  di necessita', a prestare servizio a bordo di navi  battenti  bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonche' da quelle di ufficiale radio o di  radioperatore,  ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La  prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle  competenti autorita' e' custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.  |  
|   |                                 Art. 9.                              Dispense  1.   In  caso  di  straordinaria  necessita'  dovuta  ad  accertata indisponibilita'  di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante  del  porto ove staziona la nave o, se del caso, la locale autorita'  consolare,  se a suo parere cio' non reca pregiudizio alle persone,  ai beni e all'ambiente, puo' rilasciare, su richiesta della compagnia,  un  documento  di dispensa che permette di svolgere detta funzione,  per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di altro lavoratore  marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante.  2. Nel caso in cui non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato  per  la  posizione  sottostante,  la  dispensa  puo' essere rilasciata  per  un  lavoratore  marittimo  avente,  a giudizio delle autorita'  di  cui  al  comma 1, una pratica equivalente ai requisiti richiesti per il posto da occupare.  3.  La  dispensa  non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni  di  comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.  4.  La  dispensa  non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radioperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle norme radio.  |  
|   |                                Art. 10.                      Registro dei certificati  1.  Presso  l'unita'  di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne  e'  istituito  un  registro, anche elettronico, dei certificati  adeguati  rilasciati  e  convalidati  dai soggetti delle amministrazioni   di   cui   all'articolo   3,  nel  quale  per  ogni certificato,  previa  attribuzione  di  un  numero  progressivo, sono annotati:    a) le generalita' complete del titolare;    b) la data del rilascio;    c) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;    d) la scadenza, se prevista;    e) il rinnovo, se previsto;    f) gli  estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;    g) l'eventuale    denuncia    di   distruzione,   sottrazione   o smarrimento;    h) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.  2.  Presso  l'unita'  di  cui  al  comma 1 e' istituito altresi' un registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 9.  3.   L'unita'  di  cui  al  comma  1  e'  tenuta  a  comunicare  le informazioni  concernenti  i  certificati, le convalide e le dispense agli  altri Stati membri dell'Unione europea o agli altri Stati parti della  Convenzione  STCW  e  alle  compagnie che intendono verificare l'autenticita'  e  la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che  chiedono  il  riconoscimento  dei loro certificati o l'imbarco a bordo di una nave.  |  
|   |                                Art. 11.                       Tenuta dei certificati  1. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e  le  eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che  prestano  servizio  a  bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta  presentazione  alle competenti autorita' della domanda di  convalida  dei  certificati  adeguati  di  Paesi terzi non ancora convalidati da uno Stato membro.  2.  I  documenti  di  cui  al comma 1 sono riconsegnati ai titolari all'atto dello sbarco dalla nave.  |  
|   |                                Art. 12.                         Servizio di guardia  1.  Gli  ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di  navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore,  che  puo'  essere suddiviso in non piu' di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore.  2.  Nonostante le prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di  riposo  puo'  essere  ridotto  a non meno di sei ore consecutive, purche'  tale  riduzione  non  si  protragga  per  piu' di due giorni consecutivi  e  siano  fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.  3.  Il  servizio  di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere  l'efficienza  di  coloro  che disimpegnano il servizio stesso,  sono  organizzati  in  turni di guardia alternati a turni di riposo  la  cui  durata  minima  non  deve  essere inferiore a quanto prescritto  nei  commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio  del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.  4.  L'organizzazione  del  servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al comandante della nave. Per il  servizio  di  guardia  di  macchina  il  comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina.  5.  L'organizzazione  dei  servizi  di guardia di cui al comma 4 e' stabilita  per  iscritto in un documento ovvero in documenti separati nei   quali  sono  riportati  chiaramente  i  nominativi  dei  membri dell'equipaggio  chiamati  a disimpegnare il servizio di guardia ed i turni  assegnati  ad  ognuno di essi. Il documento ovvero i documenti devono  essere  affissi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del servizio  di guardia in prossimita' del ponte di comando e del locale apparato motore.  6.  Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati  a  disimpegnare  il  servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate.  7.   Nelle   situazioni   di   emergenza  ovvero  in  occasione  di esercitazioni  volte  a  preparare  l'equipaggio  a  fronteggiare  le situazioni  di  emergenza  ovvero  nei  casi  in  cui  si  vengono  a determinare situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita'  essenziali  non  possono  essere  rinviate  per  motivi di sicurezza   o  di  protezione  ambientale  o  perche'  non  e'  stato ragionevolmente  possibile  eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante  puo'  disporre  diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.  |  
|   |                                Art. 13.          Disposizioni generali in materia di addestramento  1.  L'addestramento  dei  lavoratori  marittimi  nelle  materie  di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione e' oggetto di  appositi  corsi,  il  cui  svolgimento  puo'  essere  affidato  a istituti,  enti  e societa' ritenuti idonei e autorizzati con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.  2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono:    a) i  programmi,  comprensivi anche della materia sulla sicurezza del  lavoro,  e  le  modalita' di svolgimento dei corsi conformemente alla  normativa vigente e nel rispetto delle regole dell'annesso alla convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;    b) la   composizione   quantitativa   e   qualitativa  del  corpo istruttori formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza  professionale  pratica  ritenute  adeguate agli specifici tipi  e  livelli  dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve:      1)  conoscere  il  programma  e  gli  obiettivi  specifici  del particolare tipo di addestramento;      2)   aver   ricevuto,  se  l'addestramento  e'  effettuato  con l'ausilio  di simulatori, un'istruzione adeguata circa le tecniche di insegnamento  che  comportano  l'uso  di  simulatori ed aver maturato sufficiente  esperienza  pratica  nell'uso  del  tipo  particolare di simulatore utilizzato;    c)  la  composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alla quale, al termine del corso, l'allievo deve sostenere un esame  teorico-pratico.  In  ogni  caso,  la  commissione deve essere composta  da  persone in grado di saper valutare il possesso da parte dell'allievo  delle  conoscenze  teoriche  e  delle abilita' pratiche richieste.  Prima  di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve:      1)  aver  ricevuto  un'istruzione  adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;      2)   aver  maturato,  qualora  l'attivita'  di  valutazione  e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.  3.  Gli  istituti,  gli  enti  e  le  societa'  di  cui  al comma 1 rilasciano,  a coloro che abbiano superato l'esame di cui al comma 2, lettera c), l'attestato dell'addestramento conseguito.  4.  L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.  5.  Le  qualifiche  e l'esperienza professionale degli istruttori e degli   esaminatori   sono   disciplinate  dalle  disposizioni  sugli standards di qualita' di cui all'articolo 15.  6.  Le  spese derivanti dalle attivita' espletate dal Ministero dei trasporti   e   della   navigazione   ai   fini  del  rilascio  delle autorizzazioni  a  nuovi  istituti,  enti e societa' di addestramento sono  a  carico  dei  richiedenti  non  pubblici sulla base del costo effettivo   della  prestazione  resa.  Sono  altresi'  a  carico  dei richiedenti  le  spese  connesse  con  l'attivita'  di vigilanza. Con decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica,  sono  determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe  per  le  attivita'  autorizzative e di vigilanza, nonche' le modalita' di versamento delle tariffe medesime.  7.  L'addestramento  dei  lavoratori marittimi nelle materie di cui alla  regola  VI/4-2  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW  e  della corrispondente  sezione  del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti  da strutture sanitarie pubbliche ai sensi delle disposizioni vigenti. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.  |  
|   |                                Art. 14.                          Uso di simulatori  1.  Qualora sia previsto l'uso di simulatori durante l'attivita' di addestramento ovvero in occasione di ogni valutazione di competenze o ogni  dimostrazione  di perdurante idoneita' prescritta nella parte A del codice STCW, devono essere rispettate le prescrizioni minime e le altre  disposizioni  di  cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni  previste  nella  parte  A  dello stesso codice per ogni certificato.  2.  I  simulatori  installati  o  messi  in  uso  anteriormente  al 1o febbraio  2002  sono  esentati  dal  vincolo  di  conformita' alle prescrizioni minime di cui al comma 1.  |  
|   |                                Art. 15.                    Norme di qualita' e controllo  1.   Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  controlla costantemente  che  tutte  le attivita' di addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui all'articolo 13, comma 1, conseguano gli  obiettivi  definiti,  inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.  2.   Ai   fini   di   cui  al  comma  1,  con  i  decreti  previsti dall'articolo 13,   comma   1,   per   ogni   corso  e  programma  di addestramento   sono   stabilite   anche   norme   di   qualita'  che identifichino  gli  obiettivi  dell'addestramento  ed  i  livelli  di cognizione  e  di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da conseguire.  3.  Ad  intervalli  non  superiori  a cinque anni, il Ministero dei trasporti e della navigazione effettua altresi' una valutazione della gestione   del   sistema  di  addestramento  al  fine  di  verificare l'efficacia  e  la  coerenza  delle  norme di qualita' e dei relativi controlli.  4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero dei  trasporti e della navigazione trasmette alla Commissione europea una  relazione  sull'esito della valutazione stessa con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.  |  
|   |                                Art. 16.                      Compagnia di navigazione  1.  La  compagnia  di navigazione deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni a bordo delle sue navi:    a) i  lavoratori  marittimi  da arruolare siano in possesso di un certificato  adeguato rilasciato in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;    b) la nave sia armata in conformita' alle disposizioni in materia di tabelle di armamento stabilite dalla normativa vigente in materia;    c) a   bordo  della  nave  siano  conservati  e  disponibili  per eventuali  controlli i documenti relativi all'idoneita' fisica e alla competenza dei lavoratori marittimi imbarcati;    d) i   lavoratori   marittimi   imbarcati,  prima  dell'effettiva immissione  in servizio, acquisiscano familiarita' con i loro compiti specifici  e  con gli impianti e le attrezzature che saranno chiamati ad  utilizzare  nello  svolgimento  dei compiti medesimi, comprese le procedure  tecniche  relative  all'utilizzo  dei suddetti impianti ed attrezzature,  nonche'  le  procedure  ai  fini  della  sicurezza sul lavoro;    e) ogni  misura  sia  stata  adottata  affinche'  ciascun  membro dell'equipaggio   possa  contribuire  con  le  proprie  cognizioni  e capacita' alla sicurezza della nave e alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento.  2.  La  compagnia,  il  comandante  e i membri dell'equipaggio sono individualmente   responsabili   del   corretto   adempimento   delle disposizioni di cui al comma 1, ciascuno per la parte di competenza.  3.  La  compagnia  deve fornire al comandante della nave istruzioni scritte  recanti  le  linee  guida  e  le  procedure  da  seguire per garantire    che    ogni   membro   dell'equipaggio   acquisisca   la familiarizzazione  di  cui  al comma 1, lettera d). Le suddette linee guida e procedure devono prevedere:    a) la   designazione   di  un  membro  dell'equipaggio  che  deve procedere a fornire in modo efficace le informazioni necessarie a far acquisire    al    lavoratore    marittimo    appena   imbarcato   la familiarizzazione richiesta;    b) la concessione di un sufficiente lasso di tempo per consentire al  membro dell'equipaggio di acquisire familiarita' con le procedure di   guardia,   di  sicurezza,  ivi  compresa  quella  a  tutela  dei lavoratori,  di  tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave,  nonche'  con gli impianti e le attrezzature di cui al comma 1, lettera d).  |  
|   |                                 Art. 17             Comunicazione tra i membri dell'equipaggio
    1.  A  bordo  di  tutte  le  navi battenti la bandiera di uno Stato membro  devono  essere  apprestati  strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi  momento  un'efficace  comunicazione  orale  per  scopi  di sicurezza  tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della  ricezione  e  della  comprensione  tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini.  2.  A  bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno  Stato  membro  e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette  ad  un  porto  di  uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta  nel  registro  di  bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni  efficaci  dell'equipaggio  in  materia  di sicurezza. La compagnia  o  il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro  appropriata.  Ciascuna  delle persone che prestano servizio a bordo  e'  tenuta  a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonche' a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non  e'  una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi  da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro.  3.  A  bordo  delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo  d'appello,  di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve  essere  facilmente  individuabile  e  dotato  di  capacita'  di comunicazione  sufficienti  per  questo  scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri: a) la  lingua  utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle   principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata; b) la  probabilita'  che  la  capacita'  di  utilizzare un elementare   vocabolario  d'inglese  per  impartire  istruzioni  basilari possa   consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto,   sia  che  il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno   una lingua in comune; c) l'eventuale   necessita',  allorche'  la  comunicazione  orale  e'   inattuabile,  di  comunicare  in situazioni di emergenza con altri   mezzi:   ad   esempio   dando   l'esempio,   gestualmente,  ovvero   richiamando  l'attenzione  sull'ubicazione  delle  istruzioni, dei   punti  di  raccolta,  dei  dispositivi  di salvataggio o delle vie   d'uscita; d) la  misura  in  cui  sono state fornite le istruzioni di sicurezza   complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue; e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi   in   situazioni  critiche  o  durante  esercitazioni  per  fornire   accurate   direttive   ai   passeggeri   e  facilitare  ai  membri   dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.  4.  A  bordo  delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi  gasiere  battenti  bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli  ufficiali  e  i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni.  5.  A  bordo  di  tutte  le  navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra  la  nave  e  le  autorita' di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorita'.  6.  Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il  controllo  dello  Stato  d'approdo, gli ispettori controllano che anche  le  navi  battenti  bandiera  di  un  Paese terzo osservino il presente articolo.  |  
|   |                                Art. 18.              Controllo dello Stato di approdo e fermo  1.  Durante  le ispezioni a bordo, ai sensi delle vigenti norme sul controllo  dello  Stato di approdo, gli ispettori verificano comunque che:    a) tutti  i  lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo e che  sono  tenuti  ad avere un certificato ai sensi della Convenzione STCW  siano in possesso di tale certificato o di una valida dispensa, oppure forniscano prova di aver presentato domanda di riconoscimento;    b) il  numero  e  le  qualifiche  dei  lavoratori  marittimi  che prestano  servizio  a  bordo  siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.  2.  Gli  ispettori  valutano, in conformita' con le norme stabilite nella  parte  A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi in  servizio  sulla nave a svolgere al servizio di guardia qualora ci sono  fondati  motivi  per  ritenere  che  tali  norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:    a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incaglio;    b) si  e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla  fonda  o  all'ormeggio,  uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;    c) la  nave e' stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per  la  sicurezza  contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate   dall'Organizzazione   marittima   internazionale   o  alle disposizioni  concernenti  la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;    d) le  condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;    e) un  certificato e' stato ottenuto con la frode o il possessore di   un  certificato  non  e'  la  persona  a  cui  questo  e'  stato originariamente rilasciato;    f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione  STCW  o il comandante, gli ufficiali o i marinai sono in possesso  di  certificati  rilasciati  da  un  Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.  3.  Oltre  a  verificare il possesso dei certificati, gli ispettori possono   imporre  ai  lavoratori  marittimi,  anche  ai  fini  della valutazione di cui al comma 2, di dimostrare le rispettive competenze in  relazione  alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione puo'   includere   la  verifica  dell'osservanza  delle  prescrizioni operative  in materia di guardia e di capacita' di ciascun lavoratore marittimo  di  reagire  adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.  4.  Gli  ispettori  verificano  che  a  bordo  delle  navi  siano a disposizione  dei  comandanti,  degli ufficiali e dei radioperatori i testi  aggiornati  delle  normative  nazionali  e  internazionali  in materia   di   sicurezza  della  vita  umana  in  mare  e  di  tutela dell'ambiente marino.  5.  Qualora dall'esito delle verifiche, di cui ai commi precedenti, risultino  carenze che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, gli ispettori ne informano immediatamente il comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione. 
                                         Nota all'art. 18.:              - L'art. 181 del Codice della navigazione recita:              "Art.  181  (Rilascio  delle spedizioni). - La nave non          puo'  partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del          comandante del porto o dell'autorita' consolare.              Il  rilascio  delle  spedizioni  si  effettua  mediante          apposizione  del  visto  - con indicazione dell'ora e della          data  -  sulla  dichiarazione  integrativa  di partenza che          viene   consegnata   in   copia,   o  trasmessa  con  mezzi          elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a          conservarla  tra  i  documenti  di bordo fino al successivo          approdo.              Le  spedizioni  non  possono  essere rilasciate qualora          risulti  che  l'armatore  o il comandante della nave non ha          adempiuto  agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da          quelle  per  la  sicurezza  della navigazione, nonche' agli          obblighi   relativi   alle   visite  ed  alle  prescrizioni          impartite   dalle   competenti   autorita'.   Del  pari  le          spedizioni  non  possono  essere rilasciate qualora risulti          che  l'armatore  o il comandante della nave non ha compiuto          gli  adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha          provveduto  al  pagamento dei diritti portuali o consolari,          al  versamento  delle  cauzioni  eventualmente  richieste a          norma  delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,          nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di          legge".
                           |  
|   |                                Art. 19.                              Sanzioni   1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  di cui all'articolo 1178 del codice della navigazione  l'armatore  o il comandante della nave che ammette a far parte  dell'equipaggio  una  persona  non in possesso dei certificati prescritti.  La  stessa  sanzione si applica al comandante della nave che  viola  l'obbligo  di tenuta dei certificati o che non riconsegna gli stessi ai titolari all'atto dello sbarco.  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  di cui all'articolo 1223 del codice della navigazione  l'armatore  o  il  comandante  della  nave  che consente l'esercizio  di una funzione per la quale e' richiesto il certificato ad  una  persona priva dello stesso ovvero non abilitata in base alla dispensa di cui all'articolo 9. 
                                         Note all'art. 19:              -   Il   testo  dell'articolo  1178  del  Codice  della          navigazione e' il seguente:              "Art.  1178  (Irregolare  assunzione  di  personale  e'          omessa  annotazione  di  equipaggio).  -  L'armatore  o  il          comandante  della  nave  o  del galleggiante marittimi, che          ammette   a  far  parte  dell'equipaggio  una  persona  non          appartenente  alla gente di mare ovvero arruola una persona          senza  regolare  contratto  o  senza  la  preventiva visita          medica,   ovvero   in   barca   o   sbarca   un  componente          dell'equipaggio  senza far eseguire la relativa annotazione          sul  ruolo  di  equipaggio  o  sulla licenza, e' punito con          l'ammenda fino a lire duecentomila.              Alla  stessa  pena  soggiace l'armatore o il comandante          della  nave  o  del  galleggiante  addetti alla navigazione          interna,  l'esercente  o  il  comandante dell'aeromobile il          quale,  fuori  dei casi previsti dalla legge, ammette a far          parte    dell'equipaggio    una    persona   non   iscritta          rispettivamente  nel personale navigante o nel personale di          volo  ovvero  senza  l'osservanza delle norme relative alle          visite mediche di detto personale di volo".              -   Il   testo  dell'articolo  1223  del  Codice  della          navigazione e' il seguente:              "Art.  1223  (Assegnazione  indebita  di  funzioni).  -          L'armatore,  l'esercente  o  il  comandante della nave, del          galleggiante  o  dell'aeromobile,  che,  senza giustificato          motivo,  assegna a bordo determinate funzioni a persone che          non hanno i requisiti prescritti per esercitarle e' punito,          qualora  il  fatto non costituisca un piu' grave reato, con          l'ammenda da lire centomila ad un milione".
                           |  
|   |                                Art. 20.                          Norme transitorie  1. Fino al 1o febbraio 2002, le amministrazioni di cui all'articolo 4  possono continuare a rilasciare e convalidare certificati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al 1o febbraio 1997, data di entrata  in  vigore degli emendamenti del 1995 alla Convenzione STCW, nei confronti di coloro che hanno iniziato un servizio di navigazione o corsi di formazione e addestramento prima del 1o agosto 1998.  2.  Fino  al  1o febbraio  2002  i  certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474.  3.  Parimenti  fino  al  1o febbraio  2002,  le  Autorita'  di  cui all'articolo 4 possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide ai sensi delle disposizioni vigenti prima del 1o febbraio 1997.  4.  In  occasione  del rinnovo o della proroga di un certificato ai sensi  del  comma 3 i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale possono essere sostituiti come segue:    a) "200  tonnellate  di  stazza  lorda  registrata"  puo'  essere sostituito con "500 tonnellate di stazza lorda";    b)  "1600  tonnellate  di  stazza  lorda  registrata" puo' essere sostituito con "3000 tonnellate di stazza lorda".  5.  I  certificati  di  cui  ai  precedenti  commi, alla scadenza o comunque   entro   cinque   anni   dalla   data   del  rilascio,  del riconoscimento,  della  convalida,  del rinnovo o della proroga, sono convertiti nei certificati adeguati di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.  6.  Fino  all'entrata  in esercizio della rete informatica unitaria delle  pubbliche  amministrazioni,  ciascuna  delle  autorita' di cui all'articolo  3  tiene i registri previsti all'articolo 10, commi 1 e 2, e cura gli adempimenti di cui allo stesso articolo 10, comma 3. 
                                         Nota all'art. 20:              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio          1996, n. 474, reca: "Regolamento concernente i requisiti ed          il  programma  di  esame per il rilascio del certificato di          marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio".
                           |  
|   |                                 Art. 21                           Viaggi costieri
    1.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori  marittimi  che  prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.  |  
|   |                             Art. 21-bis (2)             (( Diniego di certificati o di convalide ))
    ((  1.  Fatta  salva  la ricorribilita' con ricorso giurisdizionale amministrativo  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ovvero  con ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  a  seguito dell'assunzione  del carattere della definitivita' dei provvedimenti, avverso  il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida   e'   ammesso   ricorso   gerarchico  al  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  Comando  generale del Corpo delle capitanerie di porto. ))  |  
|   |                                Art. 22.                              Allegati  1.  Fanno  parte  integrante  del  presente  regolamento i seguenti allegati relativi a:    a) Allegato   I:   Requisiti  per  la  formazione  fissati  dalla Convenzione STCW;    b) Allegato  II:  Procedure  e  criteri  per il riconoscimento di certificati  rilasciati da Paesi terzi, nonche' per il riconoscimento di  Istituti  di  formazione  marittima  e  di  programmi  e corsi di istruzione e di formazione marittima;    c) Allegato  III-1:  Modello  di  certificato rilasciato ai sensi della sezione A-I/2: paragrafo 1, del codice STCW;    d) Allegato III-2: Modello di convalida rilasciato ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 2, del codice STCW;    e) Allegato III-3: Modello di convalida rilasciata ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie                              Bersani, Ministro dei trasporti e della                              navigazione                              Cardinale, Ministro delle comunicazioni                              Veronesi, Ministro della sanita'                              Dini, Ministro degli affari esteri                              Fassino, Ministro della giustizia                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica                              istruzione                              Bordon, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001  Ministeri  istituzionali  -  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 336  |  
|   |                                                             Allegato I                 REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI                       DALLA CONVENZIONE STCW
                               Capitolo I                        DISPOSIZIONI GENERALI
      1.  Le  regole  di  cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni  vincolanti  contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.    Qualsiasi  riferimento  a  un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.    2. La  parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono  essere  dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di   certificati   abilitanti  in  virtu'  delle  disposizioni  della convenzione   STCW.   Per  chiarire  il  nesso  tra  le  disposizioni sull'abilitazione  alternativa  del  capitolo  VII  e le disposizioni sulle   abilitazioni   dei  capitoli  II,  III  e  IV,  le  idoneita' specificamente   indicate   nei  livelli  di  competenza  sono  state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:      1) navigazione;      2) maneggio e stivaggio del carico;      3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;      4) macchine e motori marini;      5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;      6) manutenzione e riparazioni;      7) radiocomunicazioni;    ai seguenti livelli di responsabilita':      1) livello dirigenziale;      2) livello operativo;      3) livello ausiliario.    Le   funzioni  e  i  livelli  di  competenza  sono  definiti  dai sottotitoli  delle  tavole  dei livelli di competenza contenute nella parte A, capitoli II, III e IV del codice STCW.                             Capitolo II                   COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA
                               Regola II/1
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  degli  ufficiali responsabili  della  guardia  di  navigazione  su  navi di 500 o piu'                     tonnellate di stazza lorda.
      1.  Ogni  ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o piu' TSL deve possedere un certificato adeguato.    2. Ogni candidato all'abilitazione deve:      2.1. avere almeno 18 anni;      2.2.  aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un  periodo  non  inferiore  a un anno nell'ambito di un programma di formazione  riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di formazione a  bordo  conformemente  alle  prescrizioni  della sezione A-II/1 del codice  STCW,  e  che  sia  documentato  in un registro di formazione riconosciuto   oppure   aver  prestato  un  servizio  di  navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;      2.3.   aver   prestato,   durante  il  prescritto  servizio  di navigazione,  servizi  di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;      2.4.  avere  i  requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo  IV,  ove  prescritti  per  l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' delle norme radio;      2.5.  aver  frequentato  con esito positivo i previsti corsi di istruzione  e  formazione  riconosciuti  e  avere  una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.                             Regola II/2
  Requisiti  minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o piu' tonnellate di stazza                               lorda.
      Comandante  e  primo  ufficiale di coperta di navi di 3000 o piu' TSL.    1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3000 e piu' TSL devono possedere un certificato adeguato.    2. Ogni candidato all'abilitazione deve:      2.1.  avere  i  requisiti  per  l'abilitazione  in  qualita' di ufficiale  responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o piu'  TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:        2.1.1.   per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;        2.1.2.  per  l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei  mesi;  tuttavia  questo  periodo puo' essere ridotto a non meno  di  ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione  sono  stati  prestati  in qualita' di primo ufficiale di coperta;      2.2.  avere  frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione  e  formazione  riconosciuti  e  avere  una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3000 e piu' TSL.    Comandante  e  primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.    3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato adeguato.    4. Ogni candidato all'abilitazione deve:      4.1.  per  l'abilitazione  quale  primo  ufficiale  di coperta, possedere  i  requisiti  per  l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL;      4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per  l'abilitazione  in  qualita'  di  ufficiale  responsabile  della guardia  di navigazione su navi di 500 o piu' TSL ed aver prestato un servizio  di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei  mesi;  tuttavia  questo  periodo puo' essere ridotto a non meno  di  ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione  sono  stati  prestati  in qualita' di primo ufficiale di coperta;      4.3.  aver  frequentato  con esito positivo i previsti corsi di formazione  riconosciuta  e avere una competenza del livello indicato alla  sezione  A-II/2  del  codice  STCW  per  i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.                             Regola II/3
  Requisiti   minimi   obbligatori   per  l'abilitazione  di  ufficiali responsabili  della guardia di navigazione e di comandanti di navi di                        TSL inferiore a 500.
      Navi non adibite a viaggi costieri.    1.  Ogni  ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti  servizio  su  una  nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t  non  adibita  a  viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi di 500 o piu' TSL.    2.  Ogni  comandante  in servizio su una nave marittima di stazza lorda  inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un  certificato adeguato per il servizio in qualita' di comandante di navi tra le 500 e le 3000 TSL.    Navi adibite a viaggi costieri.    Ufficiale responsabile della guardia di navigazione.    3.  Ogni  ufficiale  responsabile della guardia di navigazione su navi  marittime  di  stazza  lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.    4.  Ogni  candidato  all'abilitazione  in  qualita'  di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:      4.1. avere almeno 18 anni;      4.2. aver effettuato:        4.2.1.  un  addestramento  speciale, ivi compreso un adeguato periodo     di    servizio    di    navigazione,    come    stabilito dall'amministrazione, oppure:        4.2.2.  un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;      4.3.  avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capitolo  VI, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformita' delle norme radio;      4.4.  aver  frequentato  con esito positivo i previsti corsi di istruzione  e  di  formazione riconosciuti e avere una competenza del livello  indicato  alla  sezione  A-II/3  del  codice  STCW  per  gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.    Comandante.    5.  Ogni  comandante  che  presti  servizio  su navi marittime di stazza  lorda  inferiore  a  500  t  adibite  a  viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.    6.  Ogni  candidato all'abilitazione in qualita' di comandante di navi  marittime  di  stazza  lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:      6.1. avere almeno 20 anni;      6.2.  aver  prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualita'  di  ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;      6.3.  aver  frequentato  con esito positivo i previsti corsi di istruzione  e  di  formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.    7. Dispense.    L'amministrazione,  se  considera che le dimensioni di una nave e le  condizioni  di  viaggio  siano  tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del  codice  STCW  esorbitanti  o inattuabili, puo', nella misura che ritiene   opportuna,   dispensare   il   comandante   e   l'ufficiale responsabile  della  guardia  di navigazione su tale nave o classe di navi  da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.                             Regola II/4
  Requisiti  minimi  obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti                 parte di una guardia di navigazione
      1.  Ogni  marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi  marittime  di  500 o piu' TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo  la  formazione  o  un marinaio i cui compiti, mentre e' di guardia,  sono  di  natura  che  non  richiede specializzazione, deve possedere   un  certificato  adeguato  allo  svolgimento  dei  propri compiti.    2. Ogni candidato all'abilitazione deve:      2.1. avere almeno 16 anni;      2.2. aver effettuato:        2.2.1.  un  servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure:        2.2.2.   un  addestramento  speciale,  a  terra  o  a  bordo, comprendente  un  periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;      2.3.  avere  una  competenza  del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.    3.  Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai  paragrafi  2.2.1.  e  2.2.2. devono essere associati con funzioni attinenti  alla  guardia  di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti  sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile   della   guardia   di  navigazione  o  di  un  marinaio qualificato.    4.  Uno Stato membro puo' ritenere che un appartenente alla gente di  mare  abbia  i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato  servizio nella qualita' pertinente nella sezione di coperta per  un  periodo  di  almeno  un  anno  nel corso del quinquennio che precede  l'entrata  in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.                            Capitolo III                          REPARTO MACCHINE
                              Regola III/1
  Requisiti   minimi   obbligatori   per   l'abilitazione  a  ufficiale responsabile   della  guardia  in  macchina  in  un  locale  macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale               macchine periodicamente non presidiato.
      1.  Ogni  ufficiale  di  macchina  responsabile  della guardia in macchina  in  un locale macchine presidiato od ogni ufficiale addetto al  servizio  in  macchina  in  un locale macchine periodicamente non presidiato in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione  principale  di  potenza  pari  o superiore a 750 kW deve possedere un certificato adeguato.    2. Ogni candidato all'abilitazione deve:      2.1. avere almeno 18 anni;      2.2.  aver  prestato  non  meno  di  sei  mesi  di  servizio di navigazione nel reparto macchine in conformita' della sezione A-III/1 del codice STCW;      2.3.  aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di  formazione  riconosciuti  della  durata  di  almeno  trenta mesi, comprendenti  un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un  registro  di  formazione  riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.                            Regola III/2
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  a  direttore  di macchina  e  a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore  di  propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000                                 kW.
      1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in   servizio   su  navi  marittime  aventi  un  apparato  motore  di propulsione  principale  di  potenza  pari o superiore a 3000 kW deve possedere un certificato adeguato.    2. Ogni candidato all'abilitazione deve:      2.1.  possedere  i  requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina;        2.1.1.  per  l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;        2.1.2.   per  l'abilitazione  in  qualita'  di  direttore  di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a trentasei mesi, di cui non meno di dodici mesi prestati in qualita' di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilita', essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e      2.2.  aver  frequentato  con esito positivo i previsti corsi di istruzione  e  di  formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.                            Regola III/3
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  a  direttore  di macchina  e  a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore  di  propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000                                 kW.
      1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in   servizio   su  navi  marittime  aventi  un  apparato  motore  di propulsione  principale  di  potenza  compresa tra 750 e 3000 kw deve possedere un certificato adeguato.    2. Ogni candidato all'abilitazione deve:      2.1.  possedere  i  requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina:        2.1.1.  per  l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;        2.1.2.   per  l'abilitazione  in  qualita'  di  direttore  di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a   ventiquattro  mesi  di  cui  non  meno  di  dodici  mesi  essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;      2.2.  aver  frequentato  con esito positivo i previsti corsi di istruzione  e  di  formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.    3.  Ogni  ufficiale  di  macchina  che  sia  abilitato a prestare servizio  come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore  di  propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW  puo'  prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un  apparato  motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purche' abbia prestato non meno di dodici mesi di servizio di navigazione  riconosciuto in qualita' di ufficiale di macchina in una posizione   di   responsabilita'   e   il  certificato  attesti  tale circostanza.                            Regola III/4
  Requisiti  minimi  obbligatori  per l'abilitazione a marinaio facente parte  di  una  guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio  in  macchina  in  un  locale  macchine  periodicamente  non                             presidiato.
      1.  Ogni  marinaio  facente  parte  di  una  guardia in un locale macchine  presidiato  o  addetto al servizio in macchina in un locale macchine  periodicamente  non  presidiato su navi marittime aventi un apparato  motore di potenza pari o superiore a 750 kw, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono  di  natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.    2. Ogni candidato all'abilitazione deve:      2.1. avere almeno 16 anni;      2.2. aver effettuato:        2.2.1.  un  servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o        2.2.2.   un  addestramento  speciale,  a  terra  o  a  bordo, comprendente  un  periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;      2.3.  avere  una  competenza  del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.    3.  Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai  paragrafi  2.2.1.  e  2.2.2.  devono  essere associati a funzioni attinenti  alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di  compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina o di un marinaio qualificato.    4.  Uno  Stato  membro  puo' considerare che un appartenente alla gente  di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha  prestato  servizio nella qualita' pertinente nel reparto macchine per  un  periodo  di  almeno  un  anno  nel corso del quinquennio che precede  l'entrata  in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.                             Capitolo IV              PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI                         E AI SERVIZI RADIO
  Nota esplicativa:    Le  disposizioni  obbligatorie  relative  alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione internazionale per la salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  del  1974, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio  figurano  nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'IMO.                             Regola IV/1
                              Applicazione
      1.  Fatto  salvo il disposto del paragrafo 3, le disposizioni del presente  capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su  navi  che  operano  nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza   in   mare   (GMDSS),  come  stabilito  dalla  convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata.    2.  Fino  al  1o febbraio  1999,  il personale addetto ai servizi radio  su  navi  gia'  conformi  alle  disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, in  vigore  anteriormente  al  1o febbraio  1992,  deve soddisfare le disposizioni  della  convenzione  internazionale sulle norme relative alla  formazione  della gente di mare, al rilascio di brevetti e alla guardia del 1978 in vigore anteriormente al 1o dicembre 1992.    3.  Il  personale  addetto  ai servizi radio su navi che non sono tenute  a  conformarsi  alle  disposizioni  del  GMDSS  contenute nel capitolo  IV  della  convenzione SOLAS non e' obbligato a conformarsi alle  disposizioni  del  presente capitolo. Tuttavia, il personale di tali  navi  deve  conformarsi  alle  norme  radio.  L'amministrazione provvede   affinche'  siano  rilasciati  o  riconosciuti  certificati adeguati  per  il  personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.                             Regola IV/2
  Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto                       ai servizi radio GMDSS
      1.  Chiunque  sia  responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato  adeguato  relativo  al  GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.    2.  Inoltre,  ogni  candidato  all'abilitazione,  a  norma  della presente  regola, al servizio su navi che, ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella  versione  modificata,  devono  disporre  di un'apparecchiature radio, deve:      2.1. avere almeno 18 anni;      2.2.  aver  frequentato  con esito positivo i previsti corsi di istruzione  e  di  formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.                             Capitolo V           REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE                DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI
                               Regola V/1
  Requisiti   minimi   obbligatori  relativi  alla  formazione  e  alle   qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna
      1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere  responsabilita' in relazione al carico ed alle attrezzature per  il  carico  su  navi  cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:      1.1. avere prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore  a  tre  mesi  su  navi  cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza, oppure  aver  frequentato  un  corso riconosciuto sulle problematiche specifiche  delle  navi  cisterna  comprendente  almeno  il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.    Tuttavia,  l'amministrazione puo' ritenere sufficiente un periodo di  servizio  di  navigazione  sotto  supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1, purche' sussistano le seguenti condizioni:      1.2. il periodo non sia inferiore a un mese;      1.3. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;      1.4. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;      1.5. le  caratteristiche  operative  della  nave  cisterna,  il numero  di  viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo  considerato  consentano  l'acquisizione  di  conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.    2. I  comandanti,  i  direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita'  delle  operazioni  di carico, scarico, e sovrintenda alle  operazione  di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono:      2.1.  avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su  navi  cisterna  dello  stesso  tipo  di  quella  su  cui prestano servizio;      2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato,  comprendente  almeno le materie indicate alla sezione A-V/1  del  codice  STCW adeguate ai propri compiti sulla petroliera, chimichiera o gasiera su cui prestano servizio.    3. Entro  due  anni  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore della convenzione  STCW per uno Stato membro, un appartenente alla gente di mare  e' presunto possedere i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se ha prestato  servizio  in  una  qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna  del  tipo  considerato,  per  un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.    4. L'amministrazione  provvede  affinche'  ai  comandanti  e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi,  sia  rilasciato  un  certificato  adeguato  o  sia debitamente convalidato  un  certificato  esistente.  Ad ogni marinaio avente gli stessi  requisiti  deve  essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.                             Regola V/2
  Requisiti    minimi    obbligatori   relativi   alla   formazione   e all'abilitazione  di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale                    di navi da passeggeri ro-ro.
      1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e  altro  personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali.  Le  amministrazioni determinano l'applicabilita' dei requisiti  di  cui  alla  presente  regola  al  personale  che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.    2. Prima  di  essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo  di  navi  da  passeggeri  ro-ro,  la  gente  di mare deve aver frequentato  con  esito  positivo  i  corsi  di  formazione di cui ai paragrafi  da  4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.    3. Gli  appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i  corsi  di  formazione  di  cui  ai  paragrafi  4,  7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento.    4. I  comandanti,  gli  ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo  di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito positivo   i  corsi  di  formazione  in  materia  di  gestione  delle operazioni  di  soccorso  della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW.    5.  I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati  compiti  e  responsabilita'  specifici  a bordo di navi da passeggeri  ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di   addestramento   specificamente   indicato  alla  sezione  A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.    6. Il  personale  incaricato di servire direttamente i passeggeri negli  spazi  loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di  sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW.    7. I  comandanti,  i  primi  ufficiali di coperta, i direttori di macchina,  i  primi  ufficiali  di  macchina  e  chiunque altro abbia diretta  responsabilita'  delle  operazioni  di  imbarco e sbarco dei passeggeri,  di  carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei  portelli  dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver   frequentato   con   esito   positivo  i  corsi  di  formazione riconosciuti  in  materia  di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW.    8. I  comandanti,  i  primi  ufficiali di coperta, i direttori di macchina,  i  primi  ufficiali  di  macchina  e  chiunque altro abbia diretta  responsabilita' della sicurezza dei passeggeri in situazioni di  emergenza  a  bordo  di  navi  da  passeggeri  ro-ro  devono aver frequentato  con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia  di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW.    9.  Le  amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante  la  formazione  conseguita  a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.                             Capitolo VI           FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA,          ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL'ASSISTENZA MEDICA                        E ALLA SOPRAVVIVENZA.
                               Regola VI/1
  Requisiti     minimi    obbligatori    relativi    all'addestramento, all'istruzione  e alla formazione di base in materia di sicurezza per             tutti gli appartenenti alla gente di mare.
      Alla   gente  di  mare  deve  essere  impartito  l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformi al  disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.                             Regola VI/2
  Requisiti  minimi  obbligatori  per  il  rilascio  di  certificati di idoneita'  all'uso  di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di                salvataggio e battelli di emergenza).
      1. Ogni  candidato  al  rilascio  di  un certificato di idoneita' all'uso  di  mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:      1.1. avere almeno 18 anni;      1.2. avere  un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di   12   mesi   oppure  aver  frequentato  un  corso  di  formazione riconosciuto  ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;      1.3. avere  una  competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2,  paragrafi  da  1  a  4,  del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio.    2. Ogni  candidato  al  rilascio  di  un certificato di idoneita' all'uso di battelli di emergenza deve:      2.1. possedere  un certificato di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;      2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;      2.3. avere  una  competenza  del  livello previsto alla sezione A-VI/2,  paragrafi  da  5  a  8,  del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneita' all'uso di battelli di emergenza.                             Regola VI/3
  Requisiti  minimi  obbligatori relativi all'addestramento particolare                   nella lotta contro gli incendi
      1. Gli  appartenenti  alla  gente di mare addetti al controllo di operazioni   antincendio   devono   avere   superato   un   corso  di perfezionamento  in  tecniche  antincendio  vertente  in  particolare sull'organizzazione,  le  tattiche  e il comando in conformita' delle disposizioni  della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una competenza del livello ivi indicato.    2. Qualora  l'addestramento  particolare  nella  lotta contro gli incendi  non  sia  previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione,   deve  essere  rilasciato,  a  seconda  del  caso,  un certificato  speciale  o  un  documento attestante che il titolare ha frequentato  un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.                             Regola VI/4
                 Requisiti minimi obbligatori in materia               di pronto soccorso e assistenza medica
      1. Gli  appartenenti  alla  gente  di mare addetti al servizio di pronto  soccorso  a  bordo  di  navi  devono  avere una competenza in materia  di  pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3, del codice STCW.    2. Gli  appartenenti  alla  gente  di  mare  addetti  a  prestare assistenza  medica  a  bordo  di  navi devono avere una competenza in materia  di  assistenza  medica  del  livello  indicato  alla sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6, del codice STCW.    3.  Qualora  l'addestramento  in  materia di pronto soccorso o di assistenza  medica  non  sia  previsto  ai  fini  del  rilascio di un certificato  di  abilitazione,  deve essere rilasciato, a seconda del caso,  un  certificato  speciale  o  un  documento  attestante che il titolare  ha  frequentato  un  corso  di  addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.                            Capitolo VII                       CERTIFICATI ALTERNATIVI
                              Regola VII/1
                   Rilascio di certificati alternativi
      1. In  deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capitoli II  e  III  del presente allegato, gli Stati membri hanno facolta' di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:      1.1. le  relative funzioni e gradi di responsabilita' attestati dal  certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2,  A-III/3,  A-III/4  e  A-IV/2  del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;      1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di  istruzione  e  di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei  livelli  prescritti  dalle  pertinenti  sezioni del codice STCW, conformemente  al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le  funzioni e i gradi di responsabilita' che devono essere attestati da tali certificati e convalide;      1.3. i  candidati  abbiano  prestato un servizio di navigazione riconosciuto  adeguato  all'esecuzione  delle  funzioni e ai gradi di responsabilita'  indicati  nel  certificato. La durata minima di tale servizio  di  navigazione  deve  essere  equivalente  alla durata del servizio  di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato.  In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non  puo'  essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;      1.4. i   candidati   all'abilitazione   che  dovranno  svolgere funzioni  di  navigazione  a  livello  operativo  abbiano i requisiti applicabili  di  cui  alle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento  dei servizi radio definiti in conformita' delle norme radio;      1.5. i certificati siano rilasciati in conformita' del disposto dell'articolo 5  e  delle  disposizioni  del  capitolo VII del codice STCW.    2. Nessun  certificato ai sensi del presente capitolo puo' essere rilasciato   prima   che  uno  Stato  membro  abbia  comunicato  alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.                            Regola VII/2
                    Abilitazione della gente di mare
      Qualunque  appartenente  alla gente di mare addetto ad una o piu' funzioni  tra  quelle  indicate  alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4,  del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capitolo  III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.                            Regola VII/3
    Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi
      1. Se  uno  Stato  membro  decide  di rilasciare o autorizzare il rilascio  di certificati alternativi, deve provvedere affinche' siano rispettati i seguenti principi:      1.1. nessun  sistema  alternativo  di  abilitazione puo' essere posto  in  vigore  se  non  offre  garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione  dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;      1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente  capitolo  deve  prevedere  la  possibilita' di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.    2. Il  principio  della sostituibilita' dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:      2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;      2.2. la  formazione  della  gente di mare non sia finalizzata a sistemi  di  organizzazione  di  bordo  specifici  in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.    3. Il  rilascio  di  qualunque  certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:      3.1. il  rilascio  di  certificati  alternativi non deve essere finalizzato a:        3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;        3.1.2. abbassare   il   livello   di  professionalita'  o  le qualifiche della gente di mare; oppure:        3.1.3. consentire   l'assegnazione   di   compiti   misti  di ufficiale   di   guardia  in  macchina  e  di  ufficiale  di  guardia navigazione  al  titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia;      3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione  giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque altro non   possono  essere  pregiudicate  dall'attuazione  di  sistemi  di abilitazione alternativi.    4.  I  principi  di  cui ai paragrafi 1 e 2 della presente regola devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.  |  
|   |                                                            Allegato II
   PROCEDURE  E  CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI CERTIFICATI RILASCIATI DA   PAESI  TERZI  NONCHE'  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DI  ISTITUTI  DI FORMAZIONE  MARITTIMA  E  DI  PROGRAMMI  E  CORSI  DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA A).
  A. Procedure e criteri relativi ai certificati.    Uno  Stato  membro  puo'  riconoscere e convalidare i certificati adeguati  rilasciati  da  Paesi terzi ai fini del servizio a bordo di navi  battenti  la  sua bandiera soltanto se sussistono le condizioni enunciate in appresso:    1. I  certificati  adeguati  presentati  a fini di riconoscimento devono  essere  stati  rilasciati  da  uno  Stato  che e' parte della convenzione STCW.    2.  a)  Il  Paese terzo che rilascia il certificato adeguato deve essere  stato  identificato  dal  comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione   marittima  internazionale  come  Paese  che  ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.      b) Lo  Stato  membro si e' accertato, adottando tutte le misure necessarie,  che  possono  includere  l'ispezione  di  strutture e la verifica   delle   procedure,  che  siano  pienamente  soddisfatti  i requisiti  relativi  al  livello  di  competenza, al rilascio ed alla convalida  dei certificati ed alla tenuta dei registri e che e' stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW.    3.  Se non e' ancora soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 2,  lettera  a),  perche'  il  comitato  per  la  sicurezza marittima dell'Organizzazione  marittima internazionale non ha ancora espletato la  procedura  di  identificazione  del Paese terzo in questione come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW, si applicano le disposizioni seguenti:      a) il Paese terzo comunica allo Stato membro e all'IMO:        i) testi   di   leggi,   decreti,  ordinanze,  regolamenti  e strumenti relativi all'applicazione della convenzione STCW;        ii) dettagli  completi sul contenuto e la durata dei corsi di studio,  compresa  una chiara esposizione delle politiche adottate in materia   di   istruzione,   formazione,   esami,  valutazione  della competenza e certificazione;        iii)  esami  nazionali ed altri requisiti per ciascun tipo di certificato rilasciato conformemente alla convenzione STCW;        iv)  un  numero  sufficiente di certificati "tipo" rilasciati conformemente alla convenzione STCW;        v) informazioni sull'organizzazione governativa;        vi)  una  spiegazione  concisa  delle  misure  giuridiche  ed amministrative  previste  e  adottate  per  assicurare  l'osservanza, segnatamente  per  quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio e la registrazione dei certificati;        vii) un breve schema delle procedure seguite per autorizzare, accreditare  o  riconoscere  cicli di formazione o esami, valutazioni della  competenza  prevista  dalla  convenzione  STCW,  con  relative condizioni, ed un elenco delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei riconoscimenti concessi;      b) lo  Stato  membro  raffronta  le informazioni comunicate con tutte   le   pertinenti  prescrizioni  della  convenzione  STCW,  per accertare  il  pieno adempimento delle disposizioni della convenzione STCW;      c) lo  Stato  membro deve essersi accertato, adottando tutte le misure  necessarie,  che possono includere l'ispezione di strutture e la  verifica  delle  procedure,  che  siano  pienamente soddisfatti i requisiti  relativi  al  livello  di  competenza, al rilascio ed alla convalida  dei certificati ed alla tenuta dei registri e che e' stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW;      d) sulla  base  di dati statistici relativi ai Paesi che sono i principali  fornitori  di  marittimi, un elenco contenente i nomi dei Paesi  terzi  in  cui,  oltre  alla  procedura  sovraindicata, esiste l'obbligo  di  ispezionare  gli  istituti  o  i  corsi e programmi di formazione marittima e' adottato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 13.    4. Nell'accreditare o riconoscere un istituto o programmi e corsi di  formazione  marittima,  gli Stati membri applicano, a seconda dei casi,  oltre  al  paragrafo 2 o al paragrafo 3, i criteri di cui alla parte B del presente allegato.    5.  Gli  Stati membri provvedono affmche' si raggiunga un accordo con   il   Paese  terzo  interessato  secondo  cui  ogni  cambiamento significativo  apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione  oggetto  della  convenzione  STCW sara' tempestivamente notificato.    6.  I  certificati'  presentati  ai fini di riconoscimento devono recare,  essere accompagnati da o incorporare nel testo una convalida che ne attesti il rilascio da parte di detto Stato.    7.  Gli  Stati membri stabiliscono misure volte ad assicurare che gli  appartenenti  alla  gente  di  mare  che  presentano,  a fini di riconoscimento,   certificati   per   svolgere  funzioni  di  livello superiore,   abbiano   una  conoscenza  adeguata  della  legislazione marittima  dello  Stato  membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.    8. I certificati e le convalide rilasciati da uno Stato membro ai sensi  del  presente  articolo  al fine di riconoscere o attestare il riconoscimento di un certificato emesso da un Paese terzo non servono come  base per un riconoscimento ulteriore da parte di un altro Stato membro. B. Criteri  per  l'accreditamento  o il riconoscimento di istituti di formazione  marittima  e  di  programmi  e  corsi  di istruzione e di formazione marittima.    I.  Per essere riconosciuto come istituto di formazione marittima abilitato  a  svolgere  corsi  e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a  bordo  di navi battenti la sua bandiera, un istituto di formazione marittima deve:    1. aver assunto insegnanti che:      1.1. abbiano   la   necessaria   conoscenza  del  programma  di formazione  e  comprendano  gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;      1.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;      1.3. se sono utilizzati simulatori:        1.3.1. abbiano   ricevuto   orientamenti  adeguati  circa  le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatori e        1.3.2. abbiano   acquisito   sufficiente  esperienza  pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;    2. avere  assunto  supervisori  della  formazione  con competenze specifiche  per  i  programmi  e  corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, che abbiano una conoscenza approfondita di tutti  i  programmi  e  corsi  di  formazione  riconosciuti  che sono chiamati  a  supervisionare,  inclusi  gli  obiettivi specifici degli stessi;    3. avere  assunto esaminatori che abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:      3.1. abbiano  un  livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;      3.2. siano   qualificati   per   le   funzioni   oggetto  della valutazione;      3.3 abbiano  ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;      3.4. abbiano    acquisito    sufficiente   esperienza   pratica nell'attivita' di valutazione e,      3.5. se   l'oggetto   della   valutazione   richiede  l'uso  di simulatori,   abbiano   maturato   sufficiente   esperienza   pratica nell'attivita' di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di  simulatore  da  utilizzare,  sotto  la  supervisione  e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;    4.  conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e   i  diplomi  rilasciati  agli  studenti  che  completano  la  loro istruzione  e  formazione  marittime  presso  l'istituto,  contenenti informazioni  dettagliate  sull'istruzione e la formazione impartite, le  relative  date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;    5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;    6. controllare costantemente la propria attivita' di formazione e valutazione  attraverso  un  sistema di standard qualitativi volto ad assicurare  il  conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ivi  inclusi  quelli  concernenti  le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;    7.  essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque  anni  da  parte  di  persone  adeguatamente  qualificate, non direttamente coinvolte nelle attivita' di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto siano gestite, organizzate, intraprese,   supervisionate  e  controllate  al  suo  interno,  onde garantirne  l'idoneita'  ai  fini  del  conseguimento degli obiettivi stabiliti.    II. Per essere riconosciuto in quanto rispondente ai requisiti di istruzione  e  formazione  marittima  per il servizio a bordo di navi battenti  bandiera  di  uno  Stato  membro,  un  programma o corso di formazione deve:      1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi,  i  mezzi  di  insegnamento,  le  procedure  e  il  materiale didattico   necessari   per   conseguire   i  livelli  prescritti  di competenza;      2. essere  condotto,  controllato,  valutato  e  appoggiato  da persone qualificate in conformita' dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.  |  
|   |  |                                                          Allegato III ---->  Vedere ALLEGATO da Pag. 20 a Pag. 25 del S.O.  <----  |  
|   |  
 
 | 
 |