Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 324
Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale per il riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, di recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 12 giugno 2000 e del 9 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione: a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre
navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi
governativi non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico
commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione, al comma 5o,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare la legge e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1995-1997".
- L'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
recita:
"Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri
direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere
b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 del presente articolo possono altresi', per tutte
le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive, anche se precedentemente
trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C
costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il
completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, puo'
prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le
fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate
sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 2.
- L'Allegato C della predetta legge n. 128/1998 reca
l'elenco delle direttive da recepire con regolamento
autorizzato.
- La direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre
1994 e' pubblicata nella GUCE n. L 319 del 12 dicembre
1994.
- La direttiva 98/35/CE del Consiglio del 25 maggio
1998, che modifica la direttiva 94/58/CE, e' pubblicata
nella GUCE n. L 172 del 17 giugno 1998.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ha approvato
il codice della navigazione.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, reca: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di banco posta
e di telecomunicazioni".
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, reca: "Adesione
alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
"Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni.
- La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
019 del 24 gennaio 1989.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
"Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE".
- La direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno
1992 e' pubblicata nella GUCE n. L 209 del 24 luglio 1992.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca:
"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da
pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1999, n.
485".
- La legge 31 dicembre 1998, n. 485, reca: "Delega al
Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore
portuale marittimo".
- Il decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: "Regolamento di
recepimento della direttiva 95/21/CE relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata
dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE".
- La direttiva 98/25/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
133 del 7 maggio 1998.
- La direttiva 98/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
184 del 27 giugno 1998.
- La direttiva 99/97/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
331 del 23 dicembre 1999.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". "L'art. 17 (Regolamenti) al
comma 2, cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "lavoratore marittimo" ogni persona che svolge, a qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave; b) "comandante" l'ufficiale che esercita il comando di una nave; c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante,
nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti; d) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformita' alle
disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I; e) "primo ufficiale di coperta" l'ufficiale, immediatamente sotto il
comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della
nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo; f) "allievo ufficiale di coperta" un membro dell'equipaggio che
svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la
competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta; g) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina responsabile della
propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione
degli impianti meccanici ed elettrici della nave; h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformita'
alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I; i) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina,
immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica,
al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica,
del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed
elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in
grado di esercitarla; l) "allievo ufficiale di macchina" un membro dell'equipaggio che
svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la
competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina; m) "radioperatore" un membro dell'equipaggio in possesso di un
certificato che abilita all'esercizio di una stazione
radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; n) "comune di guardia di coperta" un membro dell'equipaggio di una
nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta; o) "comune di guardia di macchina" un membro dell'equipaggio di una
nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina; p) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave diversa da
quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle
acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle
zone in cui si applicano i regolamenti portuali; q) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata
in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del
medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di
quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione
sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; r) "viaggi costieri" i viaggi effettuati in prossimita' della costa
come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; s) "potenza di propulsione" la potenza di uscita totale massima
caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli
apparati di propulsione principali della nave che appare sul
certificato di iscrizione della nave o su altro documento
ufficiale; t) "nave petroliera" la nave costruita ed adibita per il trasporto
alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido; u) "nave chimichiera" la nave, costruita o adattata, adibita al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo
stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale
dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); v) "nave gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto
alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato
liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei
trasportatori di gas (IBG code); z) "norme radio" le norme relative al servizio mobile marittimo
adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni; aa) "nave da passeggeri" la nave adibita alla navigazione marittima
abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri; bb) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre
risorse vive del mare; cc) "Convenzione STCW" (Standards of Trainig, Certification and
Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi
di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata
a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985,
n. 739, e i successivi emendamenti; dd) "annesso alla Convenzione STCW" il documento allegato alla
Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della
Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato
I del presente regolamento; ee) "codice STCW" (Standards of Training, Certification and
Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta
della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza
dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale
(IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; ff) "funzioni" una serie di compiti, servizi e responsabilita', come
specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la
conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e
la tutela dell'ambiente marino; gg) "servizi radio" le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della
guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione
tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e
delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO); hh) "Convenzione SOLAS" (Safety of Life at Sea) la Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare,
firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio
1980, n. 313, e successivi emendamenti; ii) "nave da passeggeri ro-ro" (roll on roll off) la nave da
passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il
trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di
carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e
scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote; ll) "compagnia di navigazione" la persona fisica o giuridica
proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della
nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti
alla conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e
le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle
disposizioni del presente regolamento; mm) "certificato" qualsiasi documento valido, a prescindere dalla
denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della
Convenzione STCW del 1978 dall'autorita' competente di uno Stato
membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di
quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni
menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali; nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla
Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al
presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio
nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello
di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di
una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e
potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui
essa e' adibita; oo) "servizio di navigazione" il servizio svolto a bordo di una nave
rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un
certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra
qualifica; pp) "Paese terzo" il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione
europea; qq) "mese" un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante
dalla somma di periodi inferiori.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, reca: "Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". Il
testo dell'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, di detto
decreto e' il seguente:
"Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
definizioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1-36 (Omissis);
37) Navigazione internazionale costiera: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 20 miglia dalla costa;
38 (Omissis);
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione
che si svolge tra porti dello stesso Stato nel corso della
quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla
costa;".
- Il capitolo 17 del codice internazionale dei
trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code)
contiene una elencazione dei prodotti chimici allo stato
liquido.
- Il capitolo 19 del codice internazionale dei
trasportatori di gas (IGC code) indica i prodotti gassosi
allo stato liquefatto.
- Per la "Convenzione internazionale sui requisiti
minimi di addestramento, certificazione e tenuta della
guardia" STCW (Standards of training, certification and
watchkeeping), adottata a Londra il 7 luglio 1978 e
ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le
note alle premesse.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione".



 
Art. 3.
Amministrazioni competenti
1. Le Amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del Codice della navigazione rilasciano i certificati adeguati di cui all'annesso alla Convenzione STCW, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 2 e 3.
2. Il Ministero della sanita' rilascia i certificati adeguati di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia i certificati adeguati di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
4. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono altresi' competenti alla convalida dei certificati di cui si chiede il rinnovo ai sensi dell'articolo 6 o il riconoscimento ai sensi degli articoli 7 e 8.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 124 del Codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 124 (Rilascio dei documenti di abilitazione) - Il
rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi
indicati alle lettere a) e b) del primo e secondo comma
dell'articolo precedente e' di competenza del direttore
marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri
titoli professionali e' di competenza del Capo del
compartimento e dei capi degli altri Uffici indicati dal
regolamento.".



 
Art. 4
Certificati e modelli

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina e, ove previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di un certificato adeguato, rilasciato o convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. Sono parimenti validi i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati o convalidati dalle autorita' competenti di uno Stato membro a cittadini di stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. I certificati rilasciati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3 sono conformi al modello di cui alla sezione A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/1.
4. La convalida conseguente al rinnovo di un certificato ai sensi dell'articolo 6 puo' essere attestata incorporandola nel modello di certificato indicato al comma 3. Se emessa altrimenti, la convalida e' redatta sul modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/2.
5. La convalida conseguente alla decisione di riconoscimento di un certificato ai sensi degli articoli 7 e 8 e' conforme al modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/3.
6. I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di convalida di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 10.
 
Art. 5.
Rilascio dei certificati
1. Per il rilascio di uno dei certificati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:
a) avere un'eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) possedere i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi della vigente normativa;
c) aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, davanti ad una delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 2, i lavoratori di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui allo stesso comma, lettere a) e b), e aver sostenuto, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, con esito favorevole l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario o l'esame conclusivo del corso teorico-pratico di assistenza medica previsti per l'attivita' a bordo di navi mercantili dalla vigente normativa.
3. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso comma, lettere a) e b), e delle cognizioni di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Ministro della sanita' del 25 agosto
1997, reca: "Certificazione delle competenze della gente di
mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza
medica a bordo di navi mercantili".



 
Art. 6.
Rinnovo dei certificati
1. I comandanti, gli ufficiali ed i radioperatori, titolari di un certificato adeguato conseguito ai sensi delle disposizioni dei capitoli dell'annesso alla Convenzione STCW, con esclusione del capitolo VI/2, 3 e 4, paragrafo 1 che prestano servizio in mare oppure intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare devono chiedere, ad intervalli non superiori a cinque anni, la convalida del loro certificato, dimostrando:
a) di soddisfare i requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) di continuare a possedere la competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), e' soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o piu' periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
3. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, in occasione del rinnovo di un certificato rilasciato in conformita' alla legge 21 novembre 1985, n. 739, al fine di adeguare i requisiti posseduti dal titolare ai requisiti dei certificati adeguati di cui all'articolo 5, si procede ad un raffronto fra gli stessi disponendo, se necessario, un'appropriata integrazione.
5. Con i decreti di cui all'articolo 7, comma 3, sono definite le modalita' necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.



Nota all'art. 6:
- Per la legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 7
Riconoscimento dei certificati

1. I certificati di cui all'articolo 2, lettera mm), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta e rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea ed a cittadini di Paesi terzi, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Nel caso in cui la formazione attestata dai titoli del richiedente e' mancante di una formazione specifica o di un tirocinio o esperienza professionale prescritti dai certificati di cui all'articolo 4 e ritenuti fondamentali, il riconoscimento e' subordinato al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.
3. Il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, cosi' come definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono disciplinati con decreti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri titolari delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia.
4. Gli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 sono validi fino alla scadenza, alla revoca, alla sospensione o all'annullamento dei certificati a cui si riferiscono e comunque non oltre cinque anni dalla data del rilascio degli attestati stessi.



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e' il seguente:
"Art. 9 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
di adattamento consiste nell'esercizio dell'attivita'
corrispondente alla professione in relazione alla quale e'
richiesto il riconoscimento, svolta sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una
formazione complementare.
3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio puo' essere ripetuto".
"Art. 10 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la
capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente e' un professionista qualificato nel
Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
puo' essere ripetuta non prima di sei mesi".
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 23 agosto 1988 e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale, possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinata al Ministro quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emnanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 8
Riconoscimento dei certificati adeguati
rilasciati da Paesi terzi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i certificati di cui all'articolo 2, lettera nn), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che e' parte della Convenzione STCW, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II.
2. Agli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Le autorita' di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necessario, prendono adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati membri.
4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorita' di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonche' da quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle competenti autorita' e' custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
 
Art. 9.
Dispense
1. In caso di straordinaria necessita' dovuta ad accertata indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave o, se del caso, la locale autorita' consolare, se a suo parere cio' non reca pregiudizio alle persone, ai beni e all'ambiente, puo' rilasciare, su richiesta della compagnia, un documento di dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante.
2. Nel caso in cui non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato per la posizione sottostante, la dispensa puo' essere rilasciata per un lavoratore marittimo avente, a giudizio delle autorita' di cui al comma 1, una pratica equivalente ai requisiti richiesti per il posto da occupare.
3. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
4. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radioperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle norme radio.
 
Art. 10.
Registro dei certificati
1. Presso l'unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e' istituito un registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dai soggetti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, nel quale per ogni certificato, previa attribuzione di un numero progressivo, sono annotati:
a) le generalita' complete del titolare;
b) la data del rilascio;
c) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
d) la scadenza, se prevista;
e) il rinnovo, se previsto;
f) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
g) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
h) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
2. Presso l'unita' di cui al comma 1 e' istituito altresi' un registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 9.
3. L'unita' di cui al comma 1 e' tenuta a comunicare le informazioni concernenti i certificati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea o agli altri Stati parti della Convenzione STCW e alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l'imbarco a bordo di una nave.
 
Art. 11.
Tenuta dei certificati
1. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati adeguati di Paesi terzi non ancora convalidati da uno Stato membro.
2. I documenti di cui al comma 1 sono riconsegnati ai titolari all'atto dello sbarco dalla nave.
 
Art. 12.
Servizio di guardia
1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, che puo' essere suddiviso in non piu' di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore.
2. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al comandante della nave. Per il servizio di guardia di macchina il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4 e' stabilita per iscritto in un documento ovvero in documenti separati nei quali sono riportati chiaramente i nominativi dei membri dell'equipaggio chiamati a disimpegnare il servizio di guardia ed i turni assegnati ad ognuno di essi. Il documento ovvero i documenti devono essere affissi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del servizio di guardia in prossimita' del ponte di comando e del locale apparato motore.
6. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate.
7. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero nei casi in cui si vengono a determinare situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non possono essere rinviate per motivi di sicurezza o di protezione ambientale o perche' non e' stato ragionevolmente possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.
 
Art. 13.
Disposizioni generali in materia di addestramento
1. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei e autorizzati con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono:
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi conformemente alla normativa vigente e nel rispetto delle regole dell'annesso alla convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve:
1) conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento;
2) aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, un'istruzione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alla quale, al termine del corso, l'allievo deve sostenere un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione deve essere composta da persone in grado di saper valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve:
1) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
2) aver maturato, qualora l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
3. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1 rilasciano, a coloro che abbiano superato l'esame di cui al comma 2, lettera c), l'attestato dell'addestramento conseguito.
4. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
5. Le qualifiche e l'esperienza professionale degli istruttori e degli esaminatori sono disciplinate dalle disposizioni sugli standards di qualita' di cui all'articolo 15.
6. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a nuovi istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti non pubblici sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di vigilanza. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di vigilanza, nonche' le modalita' di versamento delle tariffe medesime.
7. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche ai sensi delle disposizioni vigenti. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
 
Art. 14.
Uso di simulatori
1. Qualora sia previsto l'uso di simulatori durante l'attivita' di addestramento ovvero in occasione di ogni valutazione di competenze o ogni dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta nella parte A del codice STCW, devono essere rispettate le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato.
2. I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1o febbraio 2002 sono esentati dal vincolo di conformita' alle prescrizioni minime di cui al comma 1.
 
Art. 15.
Norme di qualita' e controllo
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione controlla costantemente che tutte le attivita' di addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui all'articolo 13, comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, con i decreti previsti dall'articolo 13, comma 1, per ogni corso e programma di addestramento sono stabilite anche norme di qualita' che identifichino gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione e di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
3. Ad intervalli non superiori a cinque anni, il Ministero dei trasporti e della navigazione effettua altresi' una valutazione della gestione del sistema di addestramento al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualita' e dei relativi controlli.
4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
 
Art. 16.
Compagnia di navigazione
1. La compagnia di navigazione deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi da arruolare siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;
b) la nave sia armata in conformita' alle disposizioni in materia di tabelle di armamento stabilite dalla normativa vigente in materia;
c) a bordo della nave siano conservati e disponibili per eventuali controlli i documenti relativi all'idoneita' fisica e alla competenza dei lavoratori marittimi imbarcati;
d) i lavoratori marittimi imbarcati, prima dell'effettiva immissione in servizio, acquisiscano familiarita' con i loro compiti specifici e con gli impianti e le attrezzature che saranno chiamati ad utilizzare nello svolgimento dei compiti medesimi, comprese le procedure tecniche relative all'utilizzo dei suddetti impianti ed attrezzature, nonche' le procedure ai fini della sicurezza sul lavoro;
e) ogni misura sia stata adottata affinche' ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacita' alla sicurezza della nave e alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento.
2. La compagnia, il comandante e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ciascuno per la parte di competenza.
3. La compagnia deve fornire al comandante della nave istruzioni scritte recanti le linee guida e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio acquisisca la familiarizzazione di cui al comma 1, lettera d). Le suddette linee guida e procedure devono prevedere:
a) la designazione di un membro dell'equipaggio che deve procedere a fornire in modo efficace le informazioni necessarie a far acquisire al lavoratore marittimo appena imbarcato la familiarizzazione richiesta;
b) la concessione di un sufficiente lasso di tempo per consentire al membro dell'equipaggio di acquisire familiarita' con le procedure di guardia, di sicurezza, ivi compresa quella a tutela dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave, nonche' con gli impianti e le attrezzature di cui al comma 1, lettera d).
 
Art. 17
Comunicazione tra i membri dell'equipaggio

1. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere apprestati strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini.
2. A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo e' tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonche' a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacita' di comunicazione sufficienti per questo scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri: a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle
principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata; b) la probabilita' che la capacita' di utilizzare un elementare
vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari possa
consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto,
sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno
una lingua in comune; c) l'eventuale necessita', allorche' la comunicazione orale e'
inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri
mezzi: ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero
richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei
punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie
d'uscita; d) la misura in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza
complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue; e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi
in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire
accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri
dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni.
5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorita'.
6. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il controllo dello Stato d'approdo, gli ispettori controllano che anche le navi battenti bandiera di un Paese terzo osservino il presente articolo.
 
Art. 18.
Controllo dello Stato di approdo e fermo
1. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle vigenti norme sul controllo dello Stato di approdo, gli ispettori verificano comunque che:
a) tutti i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato ai sensi della Convenzione STCW siano in possesso di tale certificato o di una valida dispensa, oppure forniscano prova di aver presentato domanda di riconoscimento;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.
2. Gli ispettori valutano, in conformita' con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere al servizio di guardia qualora ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incaglio;
b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave e' stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'Organizzazione marittima internazionale o alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato e' stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non e' la persona a cui questo e' stato originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinai sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.
3. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori possono imporre ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 2, di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.
4. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i testi aggiornati delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
5. Qualora dall'esito delle verifiche, di cui ai commi precedenti, risultino carenze che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, gli ispettori ne informano immediatamente il comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.



Nota all'art. 18.:
- L'art. 181 del Codice della navigazione recita:
"Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non
puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della
data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora
risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha
adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da
quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli
obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti
che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto
gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari,
al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a
norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
legge".



 
Art. 19.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1178 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non in possesso dei certificati prescritti. La stessa sanzione si applica al comandante della nave che viola l'obbligo di tenuta dei certificati o che non riconsegna gli stessi ai titolari all'atto dello sbarco.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1223 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato ad una persona priva dello stesso ovvero non abilitata in base alla dispensa di cui all'articolo 9.



Note all'art. 19:
- Il testo dell'articolo 1178 del Codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 1178 (Irregolare assunzione di personale e'
omessa annotazione di equipaggio). - L'armatore o il
comandante della nave o del galleggiante marittimi, che
ammette a far parte dell'equipaggio una persona non
appartenente alla gente di mare ovvero arruola una persona
senza regolare contratto o senza la preventiva visita
medica, ovvero in barca o sbarca un componente
dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione
sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con
l'ammenda fino a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante
della nave o del galleggiante addetti alla navigazione
interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il
quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far
parte dell'equipaggio una persona non iscritta
rispettivamente nel personale navigante o nel personale di
volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle
visite mediche di detto personale di volo".
- Il testo dell'articolo 1223 del Codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 1223 (Assegnazione indebita di funzioni). -
L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato
motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che
non hanno i requisiti prescritti per esercitarle e' punito,
qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con
l'ammenda da lire centomila ad un milione".



 
Art. 20.
Norme transitorie
1. Fino al 1o febbraio 2002, le amministrazioni di cui all'articolo 4 possono continuare a rilasciare e convalidare certificati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al 1o febbraio 1997, data di entrata in vigore degli emendamenti del 1995 alla Convenzione STCW, nei confronti di coloro che hanno iniziato un servizio di navigazione o corsi di formazione e addestramento prima del 1o agosto 1998.
2. Fino al 1o febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474.
3. Parimenti fino al 1o febbraio 2002, le Autorita' di cui all'articolo 4 possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide ai sensi delle disposizioni vigenti prima del 1o febbraio 1997.
4. In occasione del rinnovo o della proroga di un certificato ai sensi del comma 3 i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale possono essere sostituiti come segue:
a) "200 tonnellate di stazza lorda registrata" puo' essere sostituito con "500 tonnellate di stazza lorda";
b) "1600 tonnellate di stazza lorda registrata" puo' essere sostituito con "3000 tonnellate di stazza lorda".
5. I certificati di cui ai precedenti commi, alla scadenza o comunque entro cinque anni dalla data del rilascio, del riconoscimento, della convalida, del rinnovo o della proroga, sono convertiti nei certificati adeguati di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.
6. Fino all'entrata in esercizio della rete informatica unitaria delle pubbliche amministrazioni, ciascuna delle autorita' di cui all'articolo 3 tiene i registri previsti all'articolo 10, commi 1 e 2, e cura gli adempimenti di cui allo stesso articolo 10, comma 3.



Nota all'art. 20:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1996, n. 474, reca: "Regolamento concernente i requisiti ed
il programma di esame per il rilascio del certificato di
marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio".



 
Art. 21
Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
 
Art. 21-bis (2)
(( Diniego di certificati o di convalide ))

(( 1. Fatta salva la ricorribilita' con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitivita' dei provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. ))
 
Art. 22.
Allegati
1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati relativi a:
a) Allegato I: Requisiti per la formazione fissati dalla Convenzione STCW;
b) Allegato II: Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da Paesi terzi, nonche' per il riconoscimento di Istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima;
c) Allegato III-1: Modello di certificato rilasciato ai sensi della sezione A-I/2: paragrafo 1, del codice STCW;
d) Allegato III-2: Modello di convalida rilasciato ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 2, del codice STCW;
e) Allegato III-3: Modello di convalida rilasciata ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Veronesi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Bordon, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 336
 
Allegato I
REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI
DALLA CONVENZIONE STCW

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtu' delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capitolo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneita' specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) navigazione;
2) maneggio e stivaggio del carico;
3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
4) macchine e motori marini;
5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6) manutenzione e riparazioni;
7) radiocomunicazioni;
ai seguenti livelli di responsabilita':
1) livello dirigenziale;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capitoli II, III e IV del codice STCW.
Capitolo II
COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o piu'
tonnellate di stazza lorda.

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o piu' TSL deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' delle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.
Regola II/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o piu' tonnellate di stazza
lorda.

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3000 o piu' TSL.
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3000 e piu' TSL devono possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta;
2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3000 e piu' TSL.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
4.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL;
4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta;
4.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi di
TSL inferiore a 500.

Navi non adibite a viaggi costieri.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi di 500 o piu' TSL.
2. Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in qualita' di comandante di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
Navi adibite a viaggi costieri.
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione.
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
4.1. avere almeno 18 anni;
4.2. aver effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione, oppure:
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capitolo VI, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformita' delle norme radio;
4.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
Comandante.
5. Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di comandante di navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
6.1. avere almeno 20 anni;
6.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;
6.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
7. Dispense.
L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, puo', nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Regola II/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti
parte di una guardia di navigazione

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi marittime di 500 o piu' TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre e' di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure:
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro puo' ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualita' pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capitolo III
REPARTO MACCHINE

Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale
macchine periodicamente non presidiato.

1. Ogni ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine in conformita' della sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno trenta mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.
Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000
kW.

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a trentasei mesi, di cui non meno di dodici mesi prestati in qualita' di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilita', essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
Regola III/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000
kW.

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kw deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina:
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW puo' prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purche' abbia prestato non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilita' e il certificato attesti tale circostanza.
Regola III/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non
presidiato.

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kw, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro puo' considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualita' pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
Capitolo IV
PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI
E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa:
Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'IMO.
Regola IV/1

Applicazione

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata.
2. Fino al 1o febbraio 1999, il personale addetto ai servizi radio su navi gia' conformi alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, in vigore anteriormente al 1o febbraio 1992, deve soddisfare le disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e alla guardia del 1978 in vigore anteriormente al 1o dicembre 1992.
3. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della convenzione SOLAS non e' obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale di tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinche' siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.
Regola IV/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto
ai servizi radio GMDSS

1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiature radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.
Capitolo V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle
qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna

1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:
1.1. avere prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza, oppure aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia, l'amministrazione puo' ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1, purche' sussistano le seguenti condizioni:
1.2. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.3. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;
1.4. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.5. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazione di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla petroliera, chimichiera o gasiera su cui prestano servizio.
3. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione STCW per uno Stato membro, un appartenente alla gente di mare e' presunto possedere i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.
4. L'amministrazione provvede affinche' ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.
Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale
di navi da passeggeri ro-ro.

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilita' dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.
Capitolo VI
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA,
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL'ASSISTENZA MEDICA
E ALLA SOPRAVVIVENZA.

Regola VI/1

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per
tutti gli appartenenti alla gente di mare.

Alla gente di mare deve essere impartito l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformi al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di
salvataggio e battelli di emergenza).

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneita' all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneita' all'uso di battelli di emergenza.
Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare
nella lotta contro gli incendi

1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al controllo di operazioni antincendio devono avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformita' delle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.
Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia
di pronto soccorso e assistenza medica

1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al servizio di pronto soccorso a bordo di navi devono avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3, del codice STCW.
2. Gli appartenenti alla gente di mare addetti a prestare assistenza medica a bordo di navi devono avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.
Capitolo VII
CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1

Rilascio di certificati alternativi

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capitoli II e III del presente allegato, gli Stati membri hanno facolta' di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilita' attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilita' che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilita' indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non puo' essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' delle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformita' del disposto dell'articolo 5 e delle disposizioni del capitolo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo puo' essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
Regola VII/2

Abilitazione della gente di mare

Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o piu' funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.
Regola VII/3

Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinche' siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione puo' essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve prevedere la possibilita' di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.
2. Il principio della sostituibilita' dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalita' o le qualifiche della gente di mare; oppure:
3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia;
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente regola devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.
 
Allegato II

PROCEDURE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI CERTIFICATI RILASCIATI DA PAESI TERZI NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI DI FORMAZIONE MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA A).

A. Procedure e criteri relativi ai certificati.
Uno Stato membro puo' riconoscere e convalidare i certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi ai fini del servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera soltanto se sussistono le condizioni enunciate in appresso:
1. I certificati adeguati presentati a fini di riconoscimento devono essere stati rilasciati da uno Stato che e' parte della convenzione STCW.
2. a) Il Paese terzo che rilascia il certificato adeguato deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.
b) Lo Stato membro si e' accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che e' stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW.
3. Se non e' ancora soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), perche' il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale non ha ancora espletato la procedura di identificazione del Paese terzo in questione come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW, si applicano le disposizioni seguenti:
a) il Paese terzo comunica allo Stato membro e all'IMO:
i) testi di leggi, decreti, ordinanze, regolamenti e strumenti relativi all'applicazione della convenzione STCW;
ii) dettagli completi sul contenuto e la durata dei corsi di studio, compresa una chiara esposizione delle politiche adottate in materia di istruzione, formazione, esami, valutazione della competenza e certificazione;
iii) esami nazionali ed altri requisiti per ciascun tipo di certificato rilasciato conformemente alla convenzione STCW;
iv) un numero sufficiente di certificati "tipo" rilasciati conformemente alla convenzione STCW;
v) informazioni sull'organizzazione governativa;
vi) una spiegazione concisa delle misure giuridiche ed amministrative previste e adottate per assicurare l'osservanza, segnatamente per quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio e la registrazione dei certificati;
vii) un breve schema delle procedure seguite per autorizzare, accreditare o riconoscere cicli di formazione o esami, valutazioni della competenza prevista dalla convenzione STCW, con relative condizioni, ed un elenco delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei riconoscimenti concessi;
b) lo Stato membro raffronta le informazioni comunicate con tutte le pertinenti prescrizioni della convenzione STCW, per accertare il pieno adempimento delle disposizioni della convenzione STCW;
c) lo Stato membro deve essersi accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che e' stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW;
d) sulla base di dati statistici relativi ai Paesi che sono i principali fornitori di marittimi, un elenco contenente i nomi dei Paesi terzi in cui, oltre alla procedura sovraindicata, esiste l'obbligo di ispezionare gli istituti o i corsi e programmi di formazione marittima e' adottato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 13.
4. Nell'accreditare o riconoscere un istituto o programmi e corsi di formazione marittima, gli Stati membri applicano, a seconda dei casi, oltre al paragrafo 2 o al paragrafo 3, i criteri di cui alla parte B del presente allegato.
5. Gli Stati membri provvedono affmche' si raggiunga un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sara' tempestivamente notificato.
6. I certificati' presentati ai fini di riconoscimento devono recare, essere accompagnati da o incorporare nel testo una convalida che ne attesti il rilascio da parte di detto Stato.
7. Gli Stati membri stabiliscono misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.
8. I certificati e le convalide rilasciati da uno Stato membro ai sensi del presente articolo al fine di riconoscere o attestare il riconoscimento di un certificato emesso da un Paese terzo non servono come base per un riconoscimento ulteriore da parte di un altro Stato membro. B. Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.
I. Per essere riconosciuto come istituto di formazione marittima abilitato a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, un istituto di formazione marittima deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. abbiano la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
1.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatori e
1.3.2. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, che abbiano una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. abbiano un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;
3.3 abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
3.4. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attivita' di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, abbiano maturato sufficiente esperienza pratica nell'attivita' di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attivita' di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attivita' di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto siano gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneita' ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Per essere riconosciuto in quanto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, un programma o corso di formazione deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformita' dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.
 
Allegato III ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 20 a Pag. 25 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone