IL SEGRETARIO GENERALE               dell'Autorita' di bacino interregionale                           del fiume Sele  Visto l'art. 17, commi 6-bis, 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183,  e  successive modifiche ed integrazioni che dispone che i piani di  bacino  idrografico  possono essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci ;  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con legge 3 agosto 1998, n. 267;  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 settembre   1998   "Atto   di   indirizzo   e   coordinamento  per l'individuazione  dei  criteri  relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";  Vista la legge 13 luglio 1999, n. 226;  Visto il decreto (S.G.) 9 dicembre 1999, n. 49, contenente il piano straordinario  per la rimozione delle situazioni a rischio piu' alto, contenente la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico  e  idrogeologico  pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000;  Visto  il  decreto  (S.G.)  30 aprile  2001,  n.  19, contenente le integrazioni  al  piano  straordinario  per  il  rischio  idraulico e idrogeologico;  Visto  l'art. 1-bis, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che   prevede   "l'adozione   dei   piani   stralcio   per  l'assetto idrogeologico  e'  effettuata  sulla  base  degli  atti  e dei pareri disponibili,  entro  e  non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo  progetto  di  piano,  ovvero  entro  e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001";  Visto  l'art.  1-bis, comma 4, della legge n. 365/2000, che dispone che  la  conferenza  programmatica "esprime un parere sul progetto di piano.  Il  parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183";  Viste  le  note  numeri  545  e  546 del 1o marzo 2001 e n. 806 del 26 marzo  2001,  con  le quali questa Autorita' di Bacino, al fine di realizzare  la dovuta concertazione, come disposto dalla normativa in epigrafe,   ha   provveduto   a   richiedere   agli  enti  locali  le documentazioni  utili  alla predisposizione del piano stralcio, ed ha predisposto   apposite  riunioni,  tenute  dalla  segreteria  tecnico operativa con i rappresentanti tecnici delle amministrazioni locali;  Attesa  la  delibera del comitato istituzionale n. 15 del 30 aprile 2001,  che  adotta  il  progetto  di piano stralcio per la tutela dal rischio  idrogeologico,  cosi'  come  ordinato  dall'art. 1-bis della legge  n. 365/2000, citata, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;                              Decreta:  Considerato  tutto quanto in motivazione quale parte integrante del dispositivo,  di  provvedere  alla pubblicazione del provvedimento n. 15,  adottato  dal  comitato istituzionale nella seduta del 30 aprile 2001,  relativo  al  progetto  di  piano  stralcio  per la tutela dal rischio idrogeologico.  Di   precisare   che  ciascun  ente  locale,  compreso  nel  bacino idrografico   a  competenza  territoriale  dell'Autorita'  di  bacino interregionale  del  fiume Sele, potra' ritirare presso gli uffici di via  F. Caracciolo  n. 16, gli elaborati tecnici, forniti su supporto informatico;  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, gli stessi  enti  locali,  potranno  comunicare le proprie considerazioni tecniche  che,  saranno  oggetto di esame, nel corso delle conferenze programmatiche previste dall'art. 1-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365.    Napoli, 3 agosto 2001                                       Il segretario generale: Polito  |