IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la circolare n. 19 del 27 aprile 1987, aggiornata con la circolare n. 17 del 10 aprile 1992, relativa alle misure di prevenzione della trasmissione, attraverso il seme umano impiegato per la fecondazione artificiale, dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonche' di patologie geneticamente trasmesse, a garanzia della salute sia della donna ricevente che del nascituro; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997), e successive proroghe, concernente il divieto di commercializzazione di pubblicita' di gameti ed embrioni umani; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997), e successive proroghe, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale; Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani"; Considerato che e' in corso di recepimento da direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni bioenergetiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/1913), ove e' previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali; Considerato che la materia della procreazione medicalmente assistita e' attualmente priva di una specifica disciplina legislativa; Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche per l'incertezza sull'applicazione delle richiamate norme di prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonche' di patologie geneticamente trasmesse, costituisce potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro; Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile di verificarsi; Ravvisata la necessita' di salvaguardare ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a livello internazionale; Rilevata la necessita' di adottare un provvedimento contingibile ed urgente; Ordina: Art. 1. 1. Sono vietate l'importazione e l'esportazione di gameti o embrioni umani. 2. La presente ordinanza ha efficacia fino al 31 dicembre 2001. La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei Conti il 1o agosto 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 72 |