| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 26 luglio 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo  "Ingegneria  &  sicurezza  S.r.l.", in Bolzano,   ad   emettere  certificazione  CE,  di  rispondenza  della conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'              del Ministero delle attivita' produttive                                  e                        IL DIRETTORE GENERALE               della tutela delle condizioni di lavoro         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  Viste  le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento  ordinario -  n.  146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle  direttive  n.  89/392/CEE,  n.  91/368/CEE,  n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE,  concernenti  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;  Vista  l'istanza  presentata dall'organismo "Ingegneria & sicurezza S.r.l.",  con  sede  legale  in  via  Ischia n. 16 - Bolzano, in data 2 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 aprile 2001,   prot.   n.   785218,   volta   ad  ottenere  l'autorizzazione all'esercizio  delle  attivita'  di certificazione relativa ad alcuni tipi  di  macchine  di  cui all'allegato IV al decreto del Presidente della  Repubblica  24 luglio  1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;  Tenuto   conto   che   la  documentazione  prodotta  dall'organismo "Ingegneria  & sicurezza S.r.l.", con sede legale in via Ischia n. 16 -  Bolzano,  soddisfa  quanto  richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre 1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  263  del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;  Considerato  che  l'organismo  "Ingegneria & sicurezza S.r.l.", con sede legale in via Ischia n. 16 - Bolzano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;                             Decretano:                               Art. 1.  1.  L'organismo "Ingegneria & sicurezza S.r.l.", con sede legale in via Ischia n. 16 - Bolzano, e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva n. 89/392/CEE:    A) macchine:      16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione, disponendo appositi controlli.  3.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'  produttive  ed  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali  si  riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.  4.   Nel   corso   dell'attivita',  nel  caso  venga  accertata  la inadeguatezza  delle  capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza  dei  criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica  24 luglio  1996,  n.  459,  codesto  organismo non soddisfa  piu'  i  requisiti  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 26 luglio 2001
                                      Il direttore generale                       per lo sviluppo produttivo e la competitività                           del Ministero delle attività produttive                                           Visconti              Il direttore generale     della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali                    Ferraro  |  
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