| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 30 luglio 2001 |  
| Modifica  al  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza". |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti             agroalimentari e la tutela del consumatore  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Custoza";  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 1o ottobre 1987  che  ha  modificato  il  disciplinare  di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza";  Vista   la   domanda   presentata   dal  Consorzio  tutela  vini  a denominazione  di  origine  controllata  "Bianco  di Custoza" in data 15 luglio  2000,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza";  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" formulati dal  Comitato  stesso nella seduta del 21 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001;  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  "Bianco  di  Custoza",  ed all'approvazione del relativo disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dai sopra citato Comitato;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza", riconosciuto con decreto del Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Per   la   produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata   "Bianco  di  Custoza",  in  deroga  a  quanto  previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire  dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti  a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge  10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.  2. Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  dandone comunicazione al competente  ufficio  dell'assessorato  regionale  all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuice per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 luglio 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
|   |                                                               Allegato                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI             DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA                         "BIANCO DI CUSTOZA"                               Art. 1.    La  denominazione  di  origine controllata "Bianco di Custoza" e' riservata ai vini "Bianco di Custoza", "Bianco di Custoza" superiore, "Bianco  di  Custoza"  passito  e  "Bianco  di Custoza" spumante, che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.                               Art. 2.    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Bianco  di Custoza"  deve  essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:      Trebbiano toscano: 20-45%;      Garganega: 20-40%;      Tocai friulano (localmente detto Trebianello): 5-30%;      Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling, Italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20-30%.                               Art. 3.    La  zona di produzione dei vini "Bianco di Custoza", comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di   Verona,  Valeggio  sul  Mincio,  Peschiera  del  Garda,  Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.    Tale zona e' cosi' delimitata:      partendo  a  sud  dell'abitato  di  Sommacampagna,  da contrada Cesure,  (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il  canale  del  consorzio di bonifica dell'Alto Agro veronese sino a localita'  Boscone,  innestandosi  per  breve tratto sulla strada per Villafranca  fino  a  incontrare  e  seguire  la  strada comunale che passando  per  Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Ca' Delia.    Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole, sino all'incrocio  della  strada  provinciale  di  Villafranca-Valeggio  e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.    Segue  quindi  verso  sud  la strada comunale che porta a Pozzolo sino  a  localita'  C.  Buse  per  innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.    Segue   questo   canale   verso  nord,  fino  a  Ponte  Lungo,  e attraversato  lo  stesso  si  innesta  nel  canale  Seriola Serenelli seguendolo   verso   sud,   sino   a   incontrare   il   confine   di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).    Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale    toccando   successivamente   le   localita'   Pignolada, Staffalonero,  Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove  l'abbandona  per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la  strada  Broglie-Madonna  del  Frassino, sino in prossimita' della localita'  Pignolini  e  li' attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi  sulla carrareccia che passa a est di Ca' Gozzetto toccando successivamente Ca' Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Ca' Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.    Segue  la  riva  di  detto  laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare  la  carrareccia  che  passando  per  localita' Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.    Segue  quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota  84  dove  l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.    Dalla  localita'  Cappuccini  la  linea di delimitazione segue la sponda  orientale  del lago di Garda sino in prossimita' del porto di Pacengo  per  inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando  quota  93  e  quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge  a  localita'  Ca'  Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.    Per  altra  carrareccia, sale toccando quota 122 sino a localita' "Le Tende", e da qui seguendo la strada Pacengo-Cola', sino a C. alle Croci.    Da  C.  alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo  la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e  Sarnighe,  incrocia  il  confine  comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112.    Segue,  risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimita'   della   localita'   Mirandola,   il   confine  comunale Lazise-Pastrengo   sino   all'incrocio   di   questo  con  la  strada provinciale Verona-Lago a ovest di localita' Osteria Vecchia.    La  linea  di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimita' dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi  di  quota  130,  sulla  comunale  del Cristo e prosegue sulla strada  comunale  di  Palazzolo  sino  a  incontrare l'autostrada del Brennero   nel   punto   in   cui   interseca   il  confine  comunale Bussolengo-Sona.    Segue  detto  confine  verso  sud, sino a localita' Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.    Segue   detta   strada  sino  all'abitato  di  Sommacampagna  che attraversa  per  inserirsi  sulla  viabile che porta a Custoza sino a localita' Cesure punto di partenza.    Ad ovest della localita' Broglie e' incluso un piccolo territorio del  comune  di  Peschiera  del Garda comprendente il monte Zecchino, cosi' delimitato:      dalla  carrareccia  a  sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari  di  Broglie)  la  linea  di  delimitazione prosegue verso ovest,  per Ca' Boschetti e Ca' Rondinelli per poi seguire il confine di  provincia-regione  toccando successivamente Ca' Boffei, Soregone, Ca'  Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.                               Art. 4.    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei   vini  "Biano  di  Custoza"  devono  essere  quelle tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.    Sono   pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti collinari  e pedocollinari esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti  in  terreni  di  origine  morenica  di  natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.    I  sesti  d'impianto,  le  zone  di  allevamento  ed i sistemi di potatura  devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.    Le  unita'  vitate  omogenee coltivate con le varieta' Garganega, Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte all'albo dei  vini "Bianco di Custoza", sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti   vini  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata,   "Garda"   alle   condizioni   previste   dal  relativo disciplinare di produzione.    E' vietata ogni pratica di forzatura, e' ammessa l'irrigazione di soccorso.    La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco di Custoza" non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura  specializzata  e  di  t. 12 per ettaro per la produzione del vino "Bianco di Custoza" superiore.    A  detti  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi  di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  "Bianco  di  Custoza" devono essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.    Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.    Fermi  restando i limiti sopra indicati la produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva superficie coperta dalla vite.    La  tipologia  "passito"  e'  ottenuta  dalla  cernita  delle uve raccolte   nei   vigneti   iscritti  alla  denominazione  di  origine controllata  "Bianco  di  Custoza"  ed  aventi le caratteristiche per essere designate con detta denominazione.    Il  quantitativo  massimo di uve da destinare alla produzione del vino "passito" non deve superare le 5 t/ha; il rimanente quantitativo di  uva  fino  alle  rese  massime  consentite, pari a t. 7/ha per il "superiore"  e  10  t./ha  per  il  Bianco  di  Custoza", puo' essere destinato,  se  ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione.    La  regione Veneto, con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo  regionale  istituito  con  legge regionale n. 55 dell'8 maggio  1985,  sentito le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di  utilizzazione  di  uve  per  ettaro  per la produzione dei vini a denominazione  di  origine controllata "Biano di Custoza" inferiore a quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone  comunicazione immediata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare ai vini "Biano  di  Custoza" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di  9,5%  vol,  ad esclusione delle uve destinate alla produzione del vino  "Bianco  di  Custoza"  superiore  il  cui  titolo alcolometrico volumico naturale minimo e' di 11% vol.                               Art. 5.    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate all'interno   della   zona  di  produzione  delimitata  nell'art.  3. Tuttavia,  tenuto  conto  delle situazioni tradizionali e' consentito che  tali  operazioni  siano  effettuate nell'intero territorio della provincia  di Verona nonche' nei comuni confinanti delle provincie di Mantova e Brescia.    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e  costanti, atte a conferire al vino le sue peculari caratteristiche.    Le   operazioni   di  conservazione  e  vinificazione  delle  uve destinate alla produzione del vino "Bianco di Custoza" passito devono aver  luogo  unicamente  nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.    La  vinificazione delle uve destinare alla produzione del "Bianco di  Custoza"  passito  puo'  avvenire  solo  dopo che le stesse siano sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie    che    comunque    non    aumentino    la   temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.    Le  uve  destinate  alla produzione della tipologia "passito", al termine  dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %,  per la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al 68 % al lordo della presa di spuma.    Qualora  la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il 75 %, il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa,  infine,  supera  anche  quest'ultimo limite; decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al 40 % per il vino "Bianco di Custoza" passito.    La  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo brut, extra brut,  extra  dry,  ottenuto  con  mosti  o  vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.    La preparazione del "Bianco di Custoza" spumante deve avvenire in stabilimenti  siti  all'interno  della  zona  di vinificazione di cui all'art.  3  e  nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.    Il  vino  "Bianco di Custoza" superiore deve essere sottoposto ad un  periodo  di  maturazione  di  almeno  cinque mesi a decorrere dal 1o novembre  dell'annata  di produzione delle uve; l'affinamento deve avere  luogo  all'interno  della  zona  di  vinificazione  di  cui al presente  disciplinare.  Il  vino  "Bianco  di  Custoza" passito deve essere  immesso  al  consumo  non prima del 1o settembre successivo a quello della vendemmia.                               Art. 6.    I vini a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Bianco di Custoza":    colore: giallo paglierino;    odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;    sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo, piacevolmente amarognolo;    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 16,5 g/l;    zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l; "Bianco di Custoza" superiore:    colore:   paglierino   con   tendenza   al   giallo   dorato  con l'invecchiamento;    odore: gradevole, caratteristico, lievemente aromatico;    sapore:   morbido,   armonico,   corposo  con  eventuale  leggera percezione di legno;    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.;    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 20 g/l;    zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l; "Bianco di Custoza" spumante:    spuma: fine e persistente;    colore:  paglierino  piu'  o  meno intenso con eventuali riflessi dorati;    profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente aromatico quando  e'  spumantizzato  con  il  metodo Martinotti; profumo fine e composto;  caratteristico  della fermentazione in bottiglia quando e' spumantizzato con il metodo classico;    sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;    acidita' totale minima: 5,0 g/l;    estratto secco netto minimo: 15 g/l;    residuo di zuccheri: fino a 12 g/l di residuo zuccherino nel tipo brut;  fino  a  6  g/l  di residuo zuccherino nel tipo extra brut ed, infine, fino a 20 g/l di residuo zuccherino nel tipo extra dry; "Bianco di Custoza" passito:    colore: giallo dorato;    odore: intenso e fruttato;    sapore:   amabile   o   dolce,   vellutato,  armonico,  di  corpo leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 15 % vol. di cui almeno 12 % vol. effettivo;    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 22 g/l.    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  modificare  con  proprio  provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco.                               Art. 7.    Alla  denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione,  ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.    E'   tuttavia,  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.    E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche e toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree, zone  e  localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3,  e  dalle  quali  effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.    E'  consentito,  altresi',  l'uso della indicazione aggiuntiva di "vigna"  seguita  immediatamente dal relativo toponimo purche' le uve provengano  totalmente  da corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  tenuto rispettivamente presso la Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.                               Art. 8.    I  vini  "Bianco  di  Custoza"  superiore  e  "Bianco di Custoza" passito  devono  essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro  di capacita' fino a litri 1,5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti.    Tuttavia  per tutte le bottiglie fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite.    Sulle bottiglie contenenti i vini "Bianco di Custoza" superiore e passito deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.  |  
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