Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 6 luglio 2001 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, portante: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, recante: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, recante: "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; Vista la proposta formulata della commissione, nominata nell'adunanza del senato accademico del 18 dicembre 2000, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 4 dello statuto prevedendo l'inserimento dei nuovi titoli di studio ed assicurando la conclusione dei corsi di studi, e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Tenuto conto del parere della commissione nominata dal senato accademico nell'adunanza del 13 novembre 2000 per l'inserimento nei testi normativi dell'Universita' Cattolica di disposizioni volte a rafforzare il buon andamento dell' attivita' dell'Universita'; Preso atto dell'opportunita' di modificare l'art. 62 dello statuto, relativo alle scuole dirette a fini speciali; Visto il parere espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 2 aprile 2001; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 aprile 2001; Vista la comunicazione rettorale del 20 aprile 2001, prot. n. 5226, con la quale, tra l'altro, e' stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto parere di legittimita' e di merito, la documentazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 4 (Titoli di studio e attestati), 10 (Principi comuni di comportamento) e 62 (Scuole dirette a fini speciali) dello statuto; Preso atto del parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comunicato con nota del 16 maggio 2001, prot. n. 1453, con il quale, tra l'altro, l'Universita' e' stata invitata a cassare la locuzione "di primo livello" di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); Viste le delibere adottate, per le parti di propria competenza, dal senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 giugno 2001 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 15 giugno 2001, con la quale e' stato accolto il rilievo ministeriale; Decreta: Art. 1. Nel titolo I "Principi generali" dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 4 "Titoli di studio e attestati" assume la seguente nuova formulazione: "Art. 4 (Titoli di studio e attestati). - 1. L'Universita' Cattolica conferisce i seguenti titoli a) diploma di laurea; b) diploma di laurea specialistica; c) diploma di specializzazione. 2. L'Universita' Cattolica puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. 3. L'Universita' Cattolica assicura la conclusione, anche attraverso equipollenze, dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti precedenti l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509". |
| Art. 2. Nel medesimo titolo dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, sopra citato, l'art. 10 "Principi comuni di comportamento" assume la seguente nuova formulazione: "Art. 10 (Principi comuni di comportamento). - 1. L'Universita' Cattolica e' una comunita' di docenti, studenti e personale amministrativo, tecnico e sanitario, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle liberta' personali e collettive, nonche' ai principi della solidarieta'. 2. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario e gli studenti concorrono a mantenere e rafforzare l'unita' e l'identita' cattolica dell'Universita' e contribuiscono al suo funzionamento, secondo le rispettive competenze e responsabilita', sulla base dei seguenti principi comuni di comportamento: a) rigoroso adempimento dei doveri accademici e collaborazione nell'organizzazione dell'attivita' didattica anche ai fini di un'equilibrata distribuzione del carico didattico; b) cooperazione nell'attivita' scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, alla conoscenza e all'utilizzo delle relazioni instaurate con altre universita', istituti o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici; c) particolare dedizione nell'assistenza al malato in cura nelle strutture dell'Universita' Cattolica; d) concorso al piu' efficiente impiego delle risorse e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dall'Universita' Cattolica; e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attivita' didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro; f) collaborazione alla promozione e alla realizzazione di iniziative di interesse e di utilita' comune all'istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarieta', della responsabilita' e della solidarieta'. 3. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario sono tenuti altresi' al rispetto dei principi e dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalle norme vigenti. Apposite previsioni del regolamento generale di Ateneo disciplinano le cause di incompatibilita' tra coniugi, parenti ed affini per il personale di ogni ordine e grado". |
| Art. 3. Nel medesimo titolo del citato statuto, l'art. 62 "Scuole dirette a fini speciali" assume la seguente nuova formulazione: "Art. 62 (Scuole dirette a fini speciali). - 1. Fino alla loro disattivazione ai sensi delle disposizioni vigenti continuano ad operare secondo i rispettivi ordinamenti le seguenti scuole dirette a fini speciali: per dirigenti dell'assistenza infermieristica; per tecnici cosmetici; per tecnico di igiene ambientale e del lavoro.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 6 luglio 2001 Il rettore: Zaninelli |
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