Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 10 luglio 2001 |
Graduatorie regionali ordinarie e speciali relative alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto ed alle province autonome di Trento e Bolzano e graduatoria relativa ai "grandi progetti" delle dette regioni e provincie autonome con esclusione di Abruzzo e Molise, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2000 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 8o bando di attuazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonche' di due graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti"; VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese, cosi' come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione; VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001; VISTO il decreto ministeriale del 13 novembre 2000 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazion di tutte le domande relative alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto ed alle province autonome di Trento e Bolzano e relative ai "grandi progetti" delle dette regioni e provincie autonome con esclusione di Abruzzo e Molise, per il bando del "settore industria" del 2000; VISTI i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 con i quali, sulla base delle specifiche comunicazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle predette regioni e province autonome e sono state inoltre fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per dette aree a partire dal 2000; VISTO il decreto ministeriale del 12 marzo 2001 con il quale, sulla base delle specifiche comunicazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono apportate rettifiche di errori materiali ai suddetti elenchi e si preannuncia che con successivo decreto si sarebbero apportate eventuali ulteriori rettifiche in relazione all'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea delle correzioni proposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Viste le decisioni dell'Unione europea del 27 aprile 2001 e del 20 giugno 2001 con le quali vengono apportate le sopra richiamate ulteriori rettifiche di errori materiali ai suddetti elenchi; VISTA la delibera del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2000-2002 della legge finanziaria del 2000, che destina, al netto delle risorse riferite a programmi cofinanziati dall'Unione europea, una quota di 3.218,43 miliardi di lire al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 675 miliardi alle restanti regioni e province autonome del centro-nord; Vista la delibera del CIPE del 4 agosto 2000, n. 84 con la quale 164,7 dei suddetti 675 miliardi vengono attribuiti, per 74,0, ad operazioni di riequilibrio a favore delle aree del centro-nord che non risultano piu' ricomprese nell'obiettivo 2, la cui destinazione e' stata rinviata alle determinazioni delle singole regioni interessate, e per i restanti 90,7, ad un riparto tra le regioni Umbria e Marche secondo percentuali da stabilire con apposita intesa tra le due regioni; Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 giugno 2000 che ha assegnato, in via programmatica, al bando "industria" del 2000 relativo all'obiettivo 1, 1.360 miliardi di lire (di cui 58,5 all'Abruzzo e 35,2 al Molise) dei suddetti 2.543,43, di cui 728,00 miliardi (di cui 7,5 della regione Abruzzo e 4,6 della regione Molise) alla graduatoria dei "grandi progetti", per cui residuano, per i programmi diversi dai "grandi progetti" delle regioni Abruzzo e Molise, rispettivamente, 51,0 e 30,6 miliardi di lire; Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 2000 che ha assegnato al bando "industria" del 2000 relativo alle regioni e alle province autonome del centro-nord 321,5 miliardi di lire (di cui 48,5 aggiuntivi da ripartire tra le regioni Umbria e Marche), di cui 41,8 miliardi alla graduatoria dei "grandi progetti", pari al 13% delle risorse disponibili, da imputare, ai soli fini contabili, alle risorse nazionali, e 279,7 (di cui 42,2 aggiuntivi da ripartire tra le regioni Umbria e Marche) da ripartire tra le regioni e le province autonome del centro-nord secondo le misure fissate dal CIPE con la predetta delibera del 4.8.2000; Viste le note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e n. 31002 del 19 dicembre 2000 della regione Umbria con le quali vengono comunicati i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di lire secondo i quali alla regione Marche vengono destinati 38,82 miliardi, pari al 42,8%, ed alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari al 57,2%; Considerato che, di conseguenza, dei 42,2 miliardi (quota parte dei 90,7) di cui al citato decreto ministeriale del 20 ottobre 2000, da ripartire tra le dette due regioni per le graduatorie del bando "industria" del 2000, 18,06 sono destinati alle Marche e 24,14 all'Umbria; Considerato che la regione Lombardia destina agli interventi della legge n. 488/92 1,978 miliardi di lire della quota stessa spettante delle risorse destinate alle operazioni di riequilibrio di cui alla citata delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000; Considerato che, sulla base di quanto precede, per il bando "industria" del 2000 relativo alle regioni e province autonome del centro-nord sono disponibili le seguenti risorse (importi in miliardi di lire):
| risorse nazionali Piemonte | 44,11 Valle d'Aosta | 1,50 Lombardia | 26,99 Provincia autonoma di Bolzano | 2,59 Provincia autonoma di Trento | 1,28 Veneto | 24,18 Friuli Venezia Giulia | 7,29 Liguria | 21,28 Emilia Romagna | 7,70 Toscana | 34,32 Umbria | 37,51 Marche | 28,63 Lazio | 44,32 Abruzzo | 51,00 Molise | 30,65 Totale | 363,35 Grandi progetti | 41,80
Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 dicembre 2000 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del "settore industria" del 2000, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:
| |misura delle risorse |tipo di graduatoria |disponibili per la |speciale |graduatoria speciale --------------------------------------------------------------------- Piemonte |-- |-- --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta |-- |-- --------------------------------------------------------------------- Lombardia |-- |-- --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di | | Bolzano |-- |-- --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di | | Trento |-- |-- --------------------------------------------------------------------- Veneto |AREA |15% --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia Giulia |AREA |20% --------------------------------------------------------------------- Liguria |ATTIVITA' |40% --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna |AREA |30% --------------------------------------------------------------------- Toscana |AREA |15% --------------------------------------------------------------------- Umbria |AREA |45% --------------------------------------------------------------------- Marche |AREA |20% --------------------------------------------------------------------- Lazio |AREA |45% --------------------------------------------------------------------- Abruzzo |AREA |20% --------------------------------------------------------------------- Molise |AREA |40%
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amminiztrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego: Decreta: Art. 1 1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emila Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, relative alle iniziative di cui in premessa per il bando del 2000 (8o) del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/4 al presente decreto. Nell'allegato n. 2/15 e' riportata la graduatoria dello stesso bando relativa ai "grandi progetti" delle suddette regioni e province autonome con esclusione di Abruzzo e Molise. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata. |
| Art. 2 1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto mnisteriale n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del decreto medesimo. |
| Art. 3 1. Ad eccezione delle inziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi del punto 11.1 della circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 e dell'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilta' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valide, ai soli fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilta' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine ddi cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda stessa, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministero delle attivita' produttive. Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14.7.2000. 2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie. 3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92. |
| Art. 4 1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione. Roma, 10 luglio 2001 Il direttore generale: Sappino |
| Allegato n. 1 ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 10 a Pag. 12 del S.O. <---- |
| Allegato n. 2 ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 13 a Pag. 58 del S.O. <---- |
| Allegato n. 3 ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 59 a Pag. 72 del S.O. <---- |
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