| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo". |  
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Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;    Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di tutela del moscato  di  Scanzo  in  data  27 gennaio 2000, intesa ad ottenere il riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata del vino "Scanzo" o "Moscato di Scanzo";    Viste   le   risultanze   favorevoli   della  pubblica  audizione concernente  la  domanda  predetta,  tenutasi  a  Bergamo il giorno 7 giugno  2001,  alla  quale  hanno  partecipato rappresentanti di enti organizzazioni,  societa'  ed  aziende  vitivinicole  interessate  al predetto riconoscimento;    Ha espresso, nella riunione del 18 luglio 2001, parere favorevole all'accompagnamento   della  domanda  di  riconoscimento  sopracitata inerente  la denominazione di origine controllata del vino "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.    Le  eventuali  istanze  e  contro  deduzioni ai suddetti parere e proposta  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche, essere inviate al Ministero  per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  |  
|   |  PROPOSTA  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DI  VINO  A  DENOMINAZIONE DI               ORIGINE CONTROLLATA "MOSCATO DI SCANZO"
                                 Art. 1.                        Denominazione e vini    Il  vino  "Moscato  di  Scanzo"  deve  essere  ottenuto dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.                               Art. 2.                         Base ampelografica    Il  vino  "Moscato  di  Scanzo"  deve  essere  ottenuto dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.                               Art. 3.                    Zona di produzione delle uve    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Moscato di Scanzo", ricade nella provincia  di  Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualita' del territorio del comune di Scanzorosciate.  Tale   zona   comprende   parte   del   territorio  del  comune  di Scanzorosciate  compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario  a  partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord  e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave (localita' Negrone),  via  Polcarezze,  via  IV Novembre, piazza Caslini, via F. Martinengo,  piazza  Locatelli,  via  Fanti.  Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del comune di Scanzorosciate.                               Art. 4.                      Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione del  vino "Moscato di Scanzo" devono essere quelle tradizionali della zona  e  atte  a  conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.    Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o insufficientemente soleggiate e comunque di pianura. 4.2 Densita' di impianto.    Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300.    Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua. 4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono quelli   gia'   usati   nella   zona,   spalliera  semplice,  pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.    La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche e delle uve. 4.4 Irrigazione, forzatura.    E' vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione. 4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.    La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:      produzione uva tonn./ettaro 7;      titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%.                               Art. 5.                     Norme per la vinificazione 5.1 Zona di vinificazione.    Le   operazioni  di  appassimento,  vinificazione,  ivi  compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nel comune di Scanzorosciate. 5.2 Deroghe alla zona di vinificazione.    E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione  Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano richiesta e che gia' effettuavano dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, l'effettuazione di tali  operazioni  anche  nell'interno  territorio  amministrativo dei comuni  limitrofi a quello indicato nel comma precedente a condizione che sia dimostrata la tradizionalita' delle stesse. 5.3 Elaborazione.    La  tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve  dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche   con  ventilazione  forzata)  fino  a  raggiungere  un  tenore zuccherino  di almeno 280g/l, per un periodo non inferiore ai ventuno giorni  e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. 5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.    La resa massima dell'uva in vino e' del 30%. 5.5 Invecchiamento.    Il  "Moscato  di  Scanzo" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni. 5.6 Immissione al consumo.    Per  il  vino  "Moscato  di  Scanzo"  l'immissione  al consumo e' consentita  soltanto  a partire dal 1o novembre del secondo anno dopo la vendemmia.                               Art. 6.                      Caratteristiche e consumo    Il  "Moscato  di Scanzo" deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:      colore  rosso  rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al cerasuolo con i riflessi granati;      odore delicato, intenso persistente, caratteristico;      sapore  dolce,  gradevole,  armonico, con leggero retrogusto di mandorla;      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo 17% vol., di cui almeno  il 14% svolto, con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e il 100 g/l;      acidita' totale minima 4,5 g/l;      estratto secco netto minimo 24 g/l.    E'  facolta'  del  Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.                               Art. 7.             Etichettatura designazione e presentazione Qualificazioni.    Nell'etichettatura,   designazione   e   presentazione  del  vino "Moscato di Scanzo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato ludativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Menzioni facoltative.    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",   "tenuta",   "podere", "cascina"  ed  altri  termini similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia. Annata.    Nell'etichettatura   del   vino   l'indicazione   dell'annata  di produzione delle uve e' obbligatoria.                               Art. 8.                           Confezionamento    I  contenitori  del  vino "Moscato di Scanzo" debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di vini di pregio.    Pertanto  dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore a 750 ml.  |  
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