Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 31 luglio 2001
Autorizzazione alla societa' Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.), in Torino, ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1921).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato d.lgs. n. 58/1998
Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
Vista l'istanza del 31 gennaio 2001 con la quale la Rem Assicurazioni S.p.a. compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.) ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;
Rilevata la conformita' delle norme statutarie della societa' alla vigente disciplina del settore assicurativo;
Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 26 luglio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.);
Dispone:
La Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.), con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2001
Il presidente: Manghetti
 
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