| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 31 luglio 2001 |  
| Autorizzazione  alla societa' Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni  e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.), in Torino, ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti  i  rami  danni  di  cui  al  punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1921). |  
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L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI                        INTERESSE COLLETTIVO
      Visto   il   testo   unico   delle   leggi  sull'esercizio  delle assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica  13 febbraio  1959,  n.  449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;    Visto  il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;    Vista  la  legge  24 dicembre  1969,  n.  990, sull'assicurazione obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;    Visto   il  regolamento  di  esecuzione  della  citata  legge  n. 990/1969,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;    Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576,recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni modificative ed integrative;    Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n. 20, recante integrazioni e modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed integrative;    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della   direttiva  92/49/CEE  in  materia  di  assicurazione  diversa dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni modificative ed integrative;    Visto   il   decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173,  di attuazione  della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e  consolidati  delle  imprese  di  assicurazione ed, in particolare, l'art.  11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;    Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo   Unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria";    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;    Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera  i),  della  legge  n.  576/1982,  il  quale  prevede  che il Consiglio  dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;    Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ;    Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo  2000, n. 162, recante norme   per   la  fissazione  dei  requisiti  di  professionalita'  e onorabilita'  dei  membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato d.lgs. n. 58/1998    Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;    Vista   l'istanza  del  31 gennaio  2001  con  la  quale  la  Rem Assicurazioni S.p.a. compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve  Rem  Assicurazioni S.p.a.) ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare  l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni  di  cui  al  punto  A)  dell'allegato  al  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;    Vista  la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;    Rilevata  la  conformita'  delle  norme statutarie della societa' alla vigente disciplina del settore assicurativo;    Vista  la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta  del  26 luglio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si  e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata   dalla   Rem   Assicurazioni   S.p.a.   -   Compagnia  di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.);                              Dispone:    La  Rem  Assicurazioni  S.p.a.  -  Compagnia  di  Assicurazioni e Riassicurazioni  (in  breve  Rem  Assicurazioni  S.p.a.), con sede in Torino,  via  Corte  d'Appello  n.  11,  e' autorizzata ad esercitare l'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa in tutti i rami danni di cui  al  punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  175,  con  contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 31 luglio 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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