Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 19 luglio 2001 |
Aggiornamento delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002, e disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 163/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 luglio 2001; Premesso che: l'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 29 dicembre 1999, n. 204/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/1999) prevede che gli elementi delle componenti &greco;r1 e &greco;r3, delle opzioni tariffarie TV1, le componenti &greco;s1 e &greco;s2 e gli elementi della componente &greco;s3, della tariffa D1, sono aggiornati dall'Autorita' entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione; lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento e' ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT; b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; e) con riferimento agli elementi &greco;r1(disMT), &greco;r1(disBT), &greco;r3(disMT), &greco;s3(disMT) e alla componente &greco;s2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio; l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/1999 dispone che, per il periodo di regolazione 2001 - 2003, il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%; l'art. 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/1999 prevede che le componenti &greco;t1(D2), &greco;t2(D2) e &greco;t3(D2) della tariffa D2 e &greco;t1(D3), &greco;t2(D3) e &greco;t3(D3) della tariffa D3 sono aggiornate dall'Autorita' entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che: a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e delta tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000; b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno l998 derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000; l'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/1999) prevede che le imprese distributrici abbiano diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuita' del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuita' del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalita' in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico; l'art. 9 della deliberazione n. 202/1999 prevede che a partire dal 2001 le imprese distributrici che eserciscono ambiti territoriali a cui siano stati assegnati i livelli tendenziali di continuita' possano presentare istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento; la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 123/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 123/2000) aggiorna le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe per i clienti del mercato vincolato, nonche' i corrispettivi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001; l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999 e che tale cessione si e' realizzata nel corso dell'anno 2001; a decorrere dal 1o gennaio 2002 l'euro e' moneta di conto e a decorrere dal 1o marzo 2002 non e' piu' possibile emettere fatture che riportino simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi in lire; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 213/1998; decreto legislativo n. 206/1999; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; il decreto del Ministro dell'industria 24 aprile 2001; Visti: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/1992); le deliberazioni n. 202/1999, 204/1999, 205/1999, 123/2000; la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 136/2001, recante direttiva per la conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe e per la fatturazione ai clienti finali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001; Considerato che: il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei prezzi del tabacco rilevato dall'ISTAT nel periodo giugno 2000-maggio 2001 rispetto ai dodici mesi precedenti e' stato pari al 2,8%; e' prevedibile che complessivamente gli oneri per recuperi di continuita' aumentino nel 2001 rispetto a quanto previsto per l'anno 2000, anche per effetto del riconoscimento dei costi sostenuti dagli esercenti in alcuni ambiti territoriali per il mantenimento di livelli di continuita' uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento di cui all'art. 9 della deliberazione n. 202/1999; la cessione dei diritti e delle obbligazioni di cui al precedente alinea ha comportato un aumento del capitale investito della societa' Terna S.p.a. incaricata all'interno del gruppo ENEL S.p.a. della gestione dei contratti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992); Ritenuto che: sia necessario, con riferimento agli elementi pgreco 1(disMT), pgreco 1(disBT), pgreco 3(disMT), alfagreco 3(disMT) e alla componente alfagreco 2, prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuita' del servizio positivi, al netto delle prevedibili penalita' derivanti da recuperi di continuita' del servizio negativi, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2002; sia necessario, con riferimento all'elemento pgreco 3(tras), prendere atto dell'aumento dei costi riconosciuti per l'attivita' di trasmissione derivante dalla cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla Societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999. |
| Art. 2. Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe 2.1 Gli elementi delle componenti pgreco 1 e pgreco 3, delle opzioni tariffarie TV1, di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, per l'anno 2002, sono riportati nella tabella 1. 2.2 I valori delle componenti alfagreco 1 e alfagreco 2 e degli elementi della componente alfagreco 3, della tariffa D1, di cui all'art. 12 comma 12.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, per l'anno 2002, sono riponati nella tabella 2. 2.2 I valori delle componenti tgreco 1 (D2), tgreco 2(D2) e tgreco 3(D2) della tariffa D2, di cui all'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, e tgreco 1(D3), tgreco 2(D3) e tgreco 3(D3) della tariffa D3, di cui all'art. 12, comma 12.3, della medesima deliberazione, per l'anno 2002, sono riportati nella tabella 3. |
| Art. 3. Versamenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre dell'anno 2002, ogni impresa distributrice versa al conto "Oneri per recuperi di continuita' del servizio" istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti del mercato vincolato da essa serviti, gli importi determinati sulla base dei corrispettivi unitari indicati nella tabella 4. |
| Art. 4. Modifica dell'unita' di misura delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. A far data dal 1o gennaio 2002 le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999 espresse in lire-cliente per anno, lire-kW impegnato per anno, lire-kWh si intendono espresse rispettivamente in centesimi di euro-cliente per anno, centesimi di euro-kW impegnato per anno, centesimi di euro-kWh. |
| Art. 5. Disposizioni finali La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della pubblicazione. Milano, 19 luglio 2001 Il presidente: Ranci |
| ----> vedere tabelle da pag. 56 a pag. 58 della G.U. <---- |
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