| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 25 luglio 2001 |  
| Integrazione   delle   linee  guida  in  materia  di  implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale. (Deliberazione n. 15/01/CIR). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2001;  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di fornitura di una rete aperta (ONP)";  Vista  la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile  2000,  recante:  "Unbundled  Access  to  the  local  loop: enabling  the  competitive  provision  of  a full range of electronic communication  services including broadband multimedia and high speed internet";  Vista  la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio  2000,  recante:  "Commission  Recommendation  on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range  of  electronic  communications  services  including  broadband multimedia and high-speed internet";  Visto  il  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 2887/2000/EC  del  5 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.   318,   recante:   "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,  recante: "Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;  Visto    il   decreto   ministeriale   23 aprile   1998,   recante: "Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;  Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio  1997,  n. 197, recante: "Regolamento  di  servizio  concernente  le  norme e le condizioni di abbonamento   al  servizio  telefonico",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997;  Vista  la  delibera  n.  1/CIR/98  -  "Valutazione  e  richiesta di modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom Italia  del  24 luglio  1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;  Vista  la  delibera  n. 197/99 - "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";  Vista  la  delibera  n.  467/00/CONS  - "Disposizioni in materia di autorizzazioni  generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;  Vista  la delibera n. 2/00/CIR - "Linee guida per l'implementazione dei  servizi  di  accesso  disaggregato  a  livello  di rete locale e disposizioni   per   la   promozione  della  diffusione  dei  servizi innovativi",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;  Vista  la  delibera  n.  4/00/CIR  -  "Disposizioni sulle modalita' relative  alla  prestazione  di  Carrier  Preselection  (CPS)  e  sui contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;  Vista  la  delibera  n.  5/00/CIR  -  "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e Carrier Preselection";  Vista  la  delibera  n.  7/00/CIR  -  "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;  Vista   l'offerta   di   riferimento   per  i  servizi  di  accesso disaggregato  trasmessa  all'Autorita',  ai  sensi  dell'art. 9 della menzionata  delibera  n.  2/00/CIR,  da  Telecom  Italia con nota del 12 maggio 2000;  Vista  la  delibera  n.  13/00/CIR  -  "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali  dei  servizi  di  accesso disaggregato a livello di rete locale   e   procedure   per   le  attivita'  di  predisposizione  ed attribuzione  degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;  Vista la delibera n. 3/01/CIR - "Integrazione dell'art. 5, comma 1, della  delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di   autorizzazione  generale  l'accesso  all'offerta  wholesale  del servizio  di  canale  virtuale permanente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001;  Vista  la  delibera  n.  7/01/CIR  -  "Differimento dei termini per l'avvio   della   seconda   fase   del  processo  di  implementazione dell'accesso   disaggregato   alla  rete  locale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001;  Vista   la   delibera   n.   8/01/CIR   -   "Disposizioni  relative all'attivazione del servizio di Carrier Preselection: revisione delle capacita'   di  evasione  e  della  distribuzione  delle  richieste", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;  Sentiti  gli operatori licenziatari nell'ambito delle audizioni del 6  e  10 aprile,  e  4 giugno  2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate e dei documenti presentati dagli stessi;  Visti gli atti del procedimento;  Considerato quanto segue:             1. Il quadro regolamentare di riferimento.  La  delibera  n.  2/00/CIR  definisce,  in  linea  con la normativa comunitaria   in   tema   di  accesso  ed  interconnessione  e,  piu' specificamente,  con  i  principi  sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE,  le  linee  guida  per  la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.  In  particolare,  l'art. 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone  in  capo  a Telecom Italia, in qualita' di operatore notificato alla  Commissione europea come "avente notevole forza di mercato" nei mercati  della  telefonia  fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate,   l'obbligo   di   presentare  un'offerta  di  riferimento contenente   una   proposta  di  condizioni  tecniche  ed  economiche d'offerta  per  i servizi di accesso disaggregato indicati all'art. 4 della  stessa  delibera,  nonche' il relativo manuale di procedura ed una proposta di Service Level Agreement.  La  medesima  delibera  prevede una definizione dinamica del quadro regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale: in primo luogo, l'art. 9, comma 8, prevede il riesame e, se del caso, la revisione  delle  disposizioni  in  essa  stessa contenute, alla luce dell'evoluzione  concorrenziale  e  degli  sviluppi  tecnologici  nel mercato  dell'accesso.  Inoltre,  ai fini di un efficace e tempestivo avvio   dei  processi  di  implementazione  dei  servizi  di  accesso disaggregato,  l'art.  9,  comma  6,  dispone  la costituzione di una struttura   interna   all'Autorita',   appositamente   dedicata  alle attivita' di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di   accesso   disaggregato,   nonche'   di  supporto  alle  fasi  di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operativita' dei servizi.  Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorita' ha dato seguito  alle  richiamate  disposizioni,  istituendo  l'Unita' per il monitoraggio  del  processo  d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilita' del numero.  Con   specifico  riferimento  all'accesso  disaggregato  alla  rete locale,  l'Unita'  ha,  tra  l'altro,  compiti  di monitoraggio delle attivita'   di   sperimentazione,   di   negoziazione   e  dell'avvio dell'operativita'  dei servizi, nonche' di segnalazione all'Autorita' circa  eventuali  esigenze di integrazione e/o di modifica del quadro regolamentare.  La  delibera  n.  13/00/CIR  del  6 dicembre  2000 ha provveduto ad integrare  le  linee  guida definite dalla delibera n. 2/00/CIR ed ha introdotto una specifica procedura per la gestione delle attivita' di predisposizione e allocazione degli spazi di co-locazione.  In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il Regolamento del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio n. 2887/2000/EC, relativo all'accesso  disaggregato  alla  rete  locale;  il  Regolamento fissa disposizioni,  direttamente  applicabili  negli Stati membri, circa i contenuti  minimi  dell'offerta  di riferimento di servizi di accesso disaggregato.  Il  predetto  Regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali  in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordinazione  e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, alle condizioni di accesso ai sistemi operativi di supporto dell'operatore notificato   ed  ai  sistemi  informativi  e  alle  banche  dati  per l'ordinazione  preventiva,  ai tempi di fornitura dei servizi e delle altre risorse, alle clausole contrattuali standard.  Il  Regolamento  assegna,  inoltre,  alle  Autorita'  nazionali  di regolamentazione  compiti  di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di  assicurare  condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza  economica  e  massimo  vantaggio  per  la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato. 2. Le risultanze istruttorie e i profili d'intervento regolamentare.  In  coerenza  con  il  vigente quadro regolamentare, l'Autorita' ha svolto  un'attivita'  istruttoria finalizzata all'analisi delle prime fasi  di  operativita' del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.  L'analisi    ha    riguardato    preliminarmente   la   valutazione dell'efficacia  delle procedure e degli strumenti attivati da Telecom Italia;  cio',  sotto il duplice profilo della piena coerenza di tali procedure  con le linee guida identificate dalle delibere n. 2/00/CIR e  n.  13/00/CIR  e dell'eventuale esigenza di introdurre correttivi, ovvero  integrazioni  a dette linee guida, sulla base dell'esperienza maturata  e  delle  evidenze emerse nell'ambito delle prime attivita' applicative.  In  tema  di  procedure,  nell'ambito  delle attivita' istruttorie, Telecom  Italia  ha  riconosciuto la legittimita' e la praticabilita' operativa   di  alcune  richieste  di  miglioramento  proposte  dagli operatori,   impegnandosi   ad   apportare  i  conseguenti  necessari correttivi;  in  particolare,  gli  impegni  di  Telecom Italia hanno riguardato  gli  aspetti  relativi  alla  definizione  di  una  nuova piattaforma per la gestione degli ordinativi, pienamente allineata ai requisiti   della  delibera  n.  13/00/CIR;  al  miglioramento  delle modalita' di assistenza agli operatori; alla fornitura di indicazioni dettagliate  ed  aggiornate  in  merito alle varie causali di rifiuto degli ordinativi; alla sincronizzazione nella fornitura di servizi di accesso  disaggregato  e di portabilita' del numero; alla definizione di  procedure per l'annullamento di ordinativi introdotti nel sistema di gestione, ma non ancora lavorati.  In  relazione  ad  ulteriori aspetti critici di natura procedurale, gli  esiti  della  sperimentazione e della prima fase di operativita' dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di rete locale, hanno peraltro   messo   in   luce   la   necessita'  di  apportare  alcuni miglioramenti  al  processo  di  gestione  delle richieste di siti di co-locazione  e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli aspetti  procedurali  rivestono,  infatti,  un ruolo fondamentale per assicurare  una  corretta  ed  efficace  implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale.  Nell'ambito  dell'istruttoria e' stato, altresi', preso in esame il contratto   standard  proposto  da  Telecom  Italia  agli  operatori. L'analisi  ha evidenziato alcune clausole contrattuali non pienamente coerenti con le vigenti disposizioni, rispetto alle quali peraltro il vigente quadro regolamentare risulta sufficientemente dettagliato.  Oltre   alla   verifica  dell'adeguatezza  delle  procedure  e  del contratto   standard,   un'attenta   analisi   delle  prime  fasi  di implementazione   si   e'   resa   necessaria  al  fine  di  valutare l'opportunita'  di ulteriori interventi di natura regolamentare, atti ad  assicurare la massima diffusione, in tempi rapidi, dei servizi di accesso  disaggregato  e  a  garantirne  le  migliori  condizioni  di utilizzo da parte degli operatori.  Sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  sopra sintetizzate, il presente  provvedimento  dispone  una integrazione del vigente quadro regolamentare in ordine a due profili:    a) integrazione   alle   linee  guida  procedurali  recate  dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR;    b) disciplina  di  tematiche  di  natura regolamentare emerse nel corso delle prime attivita' applicative delle predette delibere.  L'Autorita',   alla   luce  delle  risultanze  istruttorie  ed,  in particolare,  degli  esiti  della  fase di avvio della negoziazione e delle conseguenti attivita' di implementazione dei servizi di accesso disaggregato,  ritiene inoltre opportuno che le attivita' dell'Unita' per il monitoraggio siano prorogate fino al 31 dicembre 2001.                     3. Linee guida procedurali.  L'Autorita'   ritiene   fondamentale  un  intervento  sui  seguenti aspetti:    a) attivazione  del  servizio di portabilita' del numero nel caso di  numerazioni  secondarie  di  accessi  ISDN: allo stato attuale il servizio   di  multinumero  fornito  da  Telecom  Italia  nell'ambito dell'offerta  di  servizi  ISDN  viene  trattato  alla  stregua di un servizio   supplementare   ed,   in  quanto  tale,  viene  a  cessare automaticamente  con la richiesta di accesso disaggregato da parte di un operatore, in relazione allo specifico cliente gia' titolare di un contratto  ISDN.  L'Autorita'  ritiene  che la mancata attivazione di numerazioni  secondarie ISDN sia in contrasto con gli obblighi, posti in  capo  a  Telecom Italia, di fornitura della completa portabilita' dei   numeri   e  di  sincronizzazione  delle  richieste  di  accesso disaggregato  e  portabilita' del numero relative al singolo cliente. D'altro  canto,  non  costituisce  ostacolo  alla  portabilita' delle numerazioni secondarie l'inquadramento dell'offerta di Telecom Italia come   servizio  supplementare  al  servizio  ISDN;  l'oggetto  della richiesta   da  parte  dell'operatore  e  del  cliente  e',  infatti, esclusivamente  riferito  alla prestazione di Number Portability, non gia'  al  servizio  supplementare  di  accesso multinumero di Telecom Italia.  Sotto   il   profilo   delle   procedure,   si  ritiene,  altresi', indispensabile  che  le  richieste  di  portabilita' dei numeri siano gestite  mediante  procedure  automatiche; una eventuale elaborazione manuale  di  tali  richieste  rischia,  infatti,  di compromettere il rispetto   delle   previste  esigenze  di  sincronizzazione  e  delle tempistiche di fornitura, a danno del cliente finale;    b) attivazione   e  disattivazione  indipendenti  di  servizi  di accesso  disaggregato  e  Number  Portability: allo stato attuale, un ordine  di  cessazione  del servizio di Number Portability provoca la contestuale    cessazione    dell'eventuale   servizio   di   accesso disaggregato  che  fosse stato richiesto congiuntamente alla predetta portabilita'.  L'Autorita' rileva che la fornitura dei due servizi in questione,  ancorche' sincronizzata (per evidenti ragioni di utilita' del  cliente  finale),  debba  comunque preservare la piena autonomia degli   stessi   e   debba,  quindi,  garantire  anche  modalita'  di attivazione e disattivazione tra loro indipendenti, per i casi in cui essa risulti nell'interesse del cliente finale;    c) sincronizzazione  fra  piu'  ordinativi relativi ad uno stesso cliente:  allo stato la possibilita' di sincronizzare la richiesta di piu'  ordinativi  di  lavoro relativi allo stesso cliente non risulta implementata.  Una  lavorazione congiunta degli ordinativi inviati lo stesso  giorno  consentirebbe,  fatti  salvi  i  casi  di  specifiche anomalie,   la   sincronizzazione   a  livello  giornaliero  di  piu' ordinativi  della  stessa  tipologia  relativi ad uno stesso cliente. L'Autorita'   ritiene,  peraltro,  che  tale  soluzione  non  risulti pienamente  efficace  ai fini della sincronizzazione degli ordinativi riferiti  ad  un unico cliente, in quanto non basata su un sistema di collegamento  automatico  tra  detti  ordinativi e ritiene, pertanto, opportuna  la predisposizione, in relazione a tale fattispecie, di un modulo  e  di un conseguente flusso procedurale unico relativo a piu' ordinativi di uno stesso cliente;    d) cambio  di  destinazione  d'uso  di un doppino: ad oggi non e' prevista  alcuna  procedura per consentire, con un singolo ordine, la modifica della destinazione d'uso di un doppino (tipicamente: da POTS a  ADSL  e  viceversa);  si  rende, quindi, necessario l'invio di due richieste  separate,  una  di  cessazione relativa ad una determinata destinazione  d'uso,  l'altra di attivazione di un'altra destinazione d'uso.  L'Autorita'  ritiene  che  tale  limitazione  comporti  costi aggiuntivi  ed  ingiustificati  per  l'operatore,  nonche'  rischi di interruzioni del servizio per il cliente finale.  In   termini   generali,   e'   emerso,  nel  corso  dell'attivita' istruttoria,  l'interesse degli operatori a discutere i temi connessi all'operativita'  delle  procedure  di  gestione  automatizzata degli ordinativi  relativi  ai  servizi  di  accesso  disaggregato, Carrier Preselection   e  Number  Portability  (ivi  comprese  le  specifiche funzionali   per  la  piattaforma  di  gestione  degli  ordinativi  e l'interfaccia  tra  operatori  e  Telecom  Italia), nell'ambito di un tavolo  tecnico  appositamente  costituito;  tale  attivita' dovrebbe consentire  una  definizione  congiunta  delle  modalita' di corretta implementazione delle linee guida procedurali fissate dall'Autorita'.  In particolare, l'utilita' di una trattazione congiunta dei servizi in  parola si impone in ragione delle notevoli similitudini tra detti servizi  per  quanto  riguarda  le  relazioni  comunicazionali  fra i soggetti   coinvolti.  La  definizione  di  un'unica  piattaforma  di gestione   degli   ordinativi  costituirebbe  un  utile  elemento  di razionalizzazione   e   di   guadagno  di  efficienza  e,  ad  avviso dell'Autorita',  merita  di  essere perseguita. L'Autorita' condivide pertanto  la  proposta di costituzione di un tavolo tecnico, che veda coinvolti gli operatori e Telecom Italia, con il mandato di definire, in  tempi  brevi,  le  funzionalita'  della  piattaforma unificata di gestione   degli   ordinativi   di   accesso   disaggregato,  Carrier Preselection  e  Number  Portability,  in coerenza con le linee guida contenute nel presente provvedimento.  L'implementazione  delle  specifiche funzionali definite a cura del tavolo tecnico potra' essere effettuata mediante releases successive, secondo tempistiche di disponibilita' definite nell'ambito del tavolo tecnico  stesso.  Ciascun  operatore  provvedera'  ad implementare le funzionalita' della piattaforma di rispettiva competenza.                      4. Aspetti regolamentari.  Le prime fasi del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato   hanno   messo  in  luce  l'opportunita'  di  apportare correttivi  e  integrazioni  al  quadro  regolamentare  definito  dai precedenti provvedimenti.  Come  gia'  evidenziato,  l'esigenza  di  un  costante e tempestivo aggiornamento    del    contesto    regolamentare    di   riferimento all'evoluzione   delle   condizioni   del   mercato  costituisce  una caratteristica  della disciplina dell'accesso disaggregato ed e', tra l'altro,  gia' stata formalmente preventivata da parte dell'Autorita' nell'ambito delle delibere n. 2/00/CIR, n. 5/00/CIR e n. 13/00/CIR.  In  particolare, l'istruttoria ha messo in evidenza i sottoelencati aspetti:    a) capacita'  di  evasione  degli ordini di accesso disaggregato: nell'ambito   dell'attivita'   istruttoria,   gli   operatori   hanno manifestato  la  necessita'  di  poter  conoscere  preventivamente il numero  minimo  di  ordinativi  giornalieri  di  accesso disaggregato attivabili  da  parte  di Telecom Italia, nonche' il numero minimo di ordinativi di prestazioni di Number Portability associate.  La questione e' analoga a quella gia' affrontata in occasione della introduzione  delle  prestazioni  di  Carrier  Preselection  e Number Portability;  l'obiettivo  e'  quello di consentire, da un lato, agli operatori  una  adeguata  pianificazione  delle  rispettive attivita' commerciali,   dall'altro,   di   imporre   a   Telecom   Italia   la organizzazione  di attivita' e processi in grado di evadere un numero di  ordinativi  effettivamente congruo per la diffusione del servizio in questione.  Nel  caso  di  richiesta  di  servizi  di  accesso disaggregato, la questione  appare, peraltro, tanto piu' delicata, in quanto eventuali limitazioni  della capacita' di evasione degli ordinativi da parte di Telecom  Italia  sono particolarmente penalizzanti per gli operatori, in  considerazione  degli  ingentissimi investimenti iniziali e costi ricorrenti  sostenuti  dagli  operatori  stessi  per  il  servizio di co-locazione.  Il vigente quadro regolamentare prevede gia' alcune linee guida, di particolare interesse ai fini di una loro applicazione analogica.  Si  richiama  in  particolare  l'art. 1, comma 1, della delibera n. 7/00/CIR,  che  prevede un obbligo in capo agli operatori di adeguare la  capacita'  di  evasione  degli  ordinativi  della  prestazione di Service  Provider  Portability  (SPP),  sulla base delle esigenze del mercato,   nonche'  di  comunicare  all'Autorita'  il  numero  minimo giornaliero  di  evasione  degli  ordini  (numero  minimo  fissato da Telecom   Italia,  in  adempimento  a  tale  disposizione,  in  1.100 ordinativi per giorno lavorativo).  Il  successivo  art. 1, comma 3, della citata delibera n. 7/00/CIR, riserva  all'Autorita' la possibilita' di riconsiderare la congruita' della  capacita'  di  evasione  dichiarata  dagli operatori alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.  In  relazione  alle  richieste  di servizi di accesso disaggregato, l'Autorita'   ha,  in  primo  luogo,  considerato  l'ipotesi  che  la previsione  di  un obbligo di adeguamento della capacita' di evasione degli  ordinativi  da  parte  di  Telecom  Italia  alle  esigenze del mercato,  supportato  da  puntuali  e  stringenti obblighi di Service Level  Agreement  e  da adeguate penali (secondo quanto gia' definito nell'ambito  della  delibera  n.  13/00/CIR),  potesse  efficacemente ovviare alla puntuale fissazione di un livello minimo di ordinativi e potesse  costituire  un  incentivo  strutturale all'adeguamento delle capacita'  di  lavorazione  di Telecom Italia alle effettive esigenze del  mercato.  Occorre,  tuttavia,  tenere presente che il meccanismo delle  penali (ancorche' opportunamente definite al fine di ristorare l'operatore   per   il   danno   subito   dalla  mancata  attivazione dell'ordinativo  relativo  ad  un  singolo  cliente) risulta di fatto inefficace  soprattutto  nella  fase  di  prima  implementazione  dei servizi di accesso disaggregato. Infatti, in tale fase, gli operatori si  accreditano  come fornitori di soluzioni efficienti nei confronti della clientela finale e, pertanto, debbono poter fare affidamento su un  numero  certo  di  ordinativi attivabili per poter pianificare le proprie attivita'.  Sulla  base  di  tali  considerazioni  e  dando  anche seguito alle esplicite  richieste degli operatori di definire un livello minimo di capacita'  di  evasione delle richieste di accesso disaggregato (e di eventuale  Number  Portability),  l'Autorita'  ha proceduto quindi ad effettuare   un'analisi  basata  su  una  valutazione  della  domanda potenziale  dei  servizi  di  accesso  disaggregato  nella prima fase d'implementazione.  I  siti  selezionati  nell'ambito  della prima e seconda fase della procedura  di assegnazione degli spazi di colocazione, ai sensi della delibera n. 13/00/CIR, forniscono un copertura potenziale di circa 14 milioni  di  linee attive, pari a circa il 50% del totale delle linee attive  fornite  da  Telecom  Italia.  Se  si  considera come mercato potenziale  per  i  nuovi  operatori almeno il 15% di tale utenza, si arriva  ad un potenziale di circa 2.100.000 di clientela per il primo anno,   equivalente   a   circa  10.000  ordinativi  giornalieri  per duecentoventi giorni lavorativi.  A  valori  sostanzialmente  analoghi  si  perviene,  per altra via, effettuando  delle  stime conservative sulla base della capacita' dei moduli  richiesti e resi disponibili agli operatori nell'ambito delle due fasi della procedura sopra richiamata.  Appare  in  ogni caso opportuno prevedere una puntuale e tempestiva verifica circa l'andamento delle richieste di accesso disaggregato da parte    degli    operatori   nell'ambito   della   fase   di   avvio dell'implementazione  dei servizi di accesso disaggregato, al fine di provvedere  eventualmente  ad  una  rimodulazione  della capacita' di evasione  da  parte  di  Telecom  Italia dei predetti ordinativi alle effettive esigenze del mercato.  Sempre  sul  tema  del  numero minimo di ordinativi giornalieri, un aspetto   parimenti  rilevante  e'  costituito  dalla  necessita'  di definire  una  differenziazione  del  trattamento degli ordinativi di Number  Portability, a seconda che la richiesta di detto servizio sia associata, o meno, ad una richiesta di accesso disaggregato.  Al  riguardo,  si  rileva in primo luogo che la richiesta di Number Portability  deve  necessariamente  seguire  le  medesime procedure e modalita'  di  fornitura  dell'accesso disaggregato cui e' associata, sia   in   termini  di  flussi  procedurali  per  la  gestione  degli ordinativi,  sia  per  quanto  concerne  il  Service  Level Agreement relativo.  Appare,  inoltre,  indispensabile che il valore minimo di capacita' di  evasione sia differenziato in relazione alle due fattispecie; e', infatti,  evidente  che il numero di 1.100 ordinativi, se puo' essere considerato  adeguato  con riferimento alle richieste di portabilita' del  numero  non  associate all'accesso disaggregato alla rete locale (anche in considerazione dell'assenza di significative infrastrutture di  accesso alternative), appare estremamente limitato in un contesto di   piena   operativita'  dell'accesso  disaggregato.  Pertanto,  in relazione  alle richieste di Number Portability associate a richieste di  servizi di accesso disaggregato, il valore minimo di capacita' di evasione   definito  per  i  servizi  di  accesso  disaggregato  deve intendersi   come  riferito  anche  alla  capacita'  di  evasione  di richieste di Number Portability ad essi associate;    b) informazioni in merito ai tempi previsti per l'allestimento di spazi   di  co-locazione  nei  singoli  siti:  l'esperienza  maturata nell'ambito  della  prima  fase  del  processo  di implementazione ha segnalato  l'esigenza  di  una  puntuale e periodica informativa agli operatori sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento degli spazi di co-locazione.  E'  evidente,  infatti,  che,  fermo  restando il tempo massimo dei novanta   giorni   previsto   dalla  delibera  n.  13/00/CIR  per  la predisposizione dei siti, gli operatori hanno uno specifico interesse a  conoscere il calendario previsto per la consegna dei siti, nonche' eventuali   ritardi,  ai  fini  della  pianificazione  delle  proprie attivita'.   E',   pertanto,  opportuna  l'integrazione  dell'attuale disciplina  con la previsione di specifici obblighi di informativa su tale  aspetto.  Nel corso delle attivita' istruttorie, Telecom Italia si  e'  dichiarata  disponibile  a  produrre  un  report  mensile  di dettaglio  ed  ha  concretamente  fornito  indicazioni in merito allo stato  di  avanzamento  dei lavori in relazione ai siti oggetto della prima  fase.  Le  informazioni  contenute  in  tale  report  non sono risultate  peraltro sufficientemente dettagliate; esse non includono, ad  esempio,  l'effettiva  data  di inizio lavori, ne' indicazioni in merito alla prevista data di conclusione degli stessi.  L'Autorita'   ritiene,   inoltre,   che   debbano   essere  fornite indicazioni  in  merito ad eventuali problemi connessi ad esigenze di permessi,  concessioni edilizie ed altri strumenti autorizzatori, con la  relativa  indicazione  della  data  di inoltro della richiesta da parte di Telecom Italia alle amministrazioni competenti;    c) disciplina   dell'offerta  wholesale  di  servizi  di  accesso disaggregato:   nell'ambito   delle   analisi   dell'Unita'   per  il monitoraggio,  anche  sulla  scorta  delle  segnalazioni pervenute da parte  di  alcuni  operatori,  sono stati presi in considerazione gli aspetti tecnici, economici e regolamentari connessi alla possibilita' per  gli  operatori  di formulare offerte, in modalita' wholesale dei servizi  di  accesso  disaggregato  acquistati  da Telecom Italia, ad altri  operatori  licenziatari,  ovvero ad operatori autorizzati alla fornitura di servizi x-DSL.  L'analisi  ha  preso  in  considerazione diverse ipotesi di offerta wholesale in particolare:    a) offerta  di  servizi  ad  operatori  licenziatari  i quali non abbiano  in  essere  un contratto per l'accesso ai servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;    b) offerta  di  servizi  ad  operatori  licenziatari i quali, pur avendo  un  contratto  per l'accesso disaggregato con Telecom Italia, non  abbiano  (per  mancanza  di spazi, ovvero per autonoma decisione imprenditoriale) disponibilita' di spazi in co-locazione presso uno o piu' determinati siti;    c) offerta  di  servizi  ad  operatori titolari di autorizzazione generale  per  la  fornitura  di  servizi  di  trasmissione dati e di servizi di tipo Internet.  In  tutti  e  tre  i  casi sopra descritti, la fattispecie presa in esame  contempla  la  fornitura ad un altro operatore (OLO o ISP), da parte   dell'operatore   titolare   di   un   contratto   di  accesso disaggregato, di un servizio intermedio di accesso al singolo cliente finale;   in   altri  termini,  l'accesso  al  cliente  finale  viene realizzato  integralmente  mediante infrastrutture dell'operatore che fornisce  il  servizio  intermedio  (in  quanto  proprietarie, ovvero acquisite da Telecom Italia nell'ambito del predetto contratto).  Non   sono   invece   state  prese  in  considerazione,  in  quanto concettualmente  eterogenee  (sotto  diversi  profili:  della  natura contrattuale,  delle  soluzioni  tecniche e degli impatti di mercato) soluzioni  di mera rivendita ad altri operatori di singoli servizi di accesso  disaggregato in senso proprio (ovvero di servizi accessori o di  co-locazione),  tali  da  realizzare un accesso al cliente finale realizzato tramite risorse impiantistiche di piu' operatori.  Fatta tale precisazione, da un punto di vista regolamentare, non si ravvisano,  a  livello  nazionale e comunitario, particolari ostacoli alla  introduzione  di una specifica fattispecie di offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato.  Tale   fattispecie,  ancorche'  non  espressamente  definita  dalla delibera n. 2/00/CIR, appare infatti coerente con i principi definiti e gli obiettivi sottesi alle disposizioni della delibera stessa.  L'assenza  di  una  puntuale  disciplina  dell'ipotesi  di  offerta wholesale nella citata delibera n. 2/00/CIR comporta, peraltro, che i rapporti  contrattuali  descritti  nelle  linee  guida  procedurali e contrattuali   siano   esclusivamente   basati   su   due   operatori (l'operatore   e   Telecom   Italia),  nell'assunto  che  l'operatore richiedente  il servizio di accesso disaggregato a Telecom Italia sia il  medesimo  che  sottoscrive  il  contratto  con il cliente finale. L'introduzione   di  un  terzo  operatore  nella  catena  commerciale implica, pertanto, un riallineamento delle disposizioni procedurali.  Cio' premesso in termini di praticabilita' regolamentare, l'analisi ha  messo  in  luce numerosi elementi a favore di una introduzione di forme di offerta wholesale dei servizi di accesso disaggregato.  In  primo  luogo,  essa  mette  a  disposizione degli operatori una interessante   alternativa   per   la   realizzazione   di  soluzioni concorrenziali nel mercato dell'accesso verso la clientela finale; e' infatti  evidente  che  i  forti  investimenti iniziali necessari per accedere  all'offerta  di  servizi  di  accesso  disaggregato possono indurre  alcuni  operatori a desistere dal prendere in considerazione un   loro   impegno   nel   mercato   dell'accesso,   soprattutto  in considerazione  della  forte  incertezza dei tempi di rientro di tali investimenti.  La  possibilita'  di  ottenere  servizi  di  accesso alla clientela finale  da  un  altro  operatore  a condizioni wholesale, senza dover affrontare  gli  elevati investimenti iniziali, puo' quindi risultare utile a tali operatori.  D'altro  canto,  appare  utile  consentire agli operatori che hanno invece  deciso  di  acquistare  servizi  di  accesso  disaggregato da Telecom  Italia  e,  quindi,  di  affrontare gli ingenti investimenti iniziali  (per  poi  procedere,  in  prospettiva,  ad una progressiva capillarizzazione  delle  proprie infrastrutture), di poter rivendere le soluzioni di accesso a loro disposizione ed ottimizzare cosi' tali investimenti.  L'introduzione  di soluzioni wholesale, d'altra parte, sembra utile a  produrre  benefici  piu' generali e di sistema, non esclusivamente riferiti agli operatori interessati, in quanto consente di perseguire obiettivi   di   massimizzazione   dell'utilizzo   degli   spazi   di co-locazione,   di  ampliamento  del  numero,  della  gamma  e  della capillarita'  territoriale  delle  offerte  alternative,  nonche'  di ottimizzazione   degli   investimenti   e  riduzione  delle  barriere all'entrata nel mercato dell'accesso.  L'attivita'   istruttoria   ha   preso   anche   in  considerazione l'esperienza  maturata  nei  principali  Paesi europei che hanno gia' avviato  l'implementazione  di  soluzioni di accesso disaggregato. In questo senso, l'Autorita' ha riscontrato che, nella maggior parte dei casi,  la  fattispecie  dell'offerta  wholesale e' contemplata e che, anzi,  per  alcuni  operatori,  essa  e' considerata una soluzione di business   particolarmente  attraente.  Un  forte  interesse  per  la possibilita'  di  fornire  o  acquistare  servizi  wholesale e' stato registrato anche da parte degli operatori presenti in Italia.  Sotto  un  profilo  contrattuale-gestionale,  l'introduzione  della possibilita'  di  un'offerta  wholesale pone l'esigenza di definire i rapporti  tra  gli  operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi  all'utente  finale: Telecom Italia, l'operatore titolare del contratto  con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso  disaggregato  con  Telecom Italia e che fornisce il servizio intermedio.  Ad  esempio,  nel caso specifico di presentazione di una richiesta  congiunta  di  accesso  disaggregato e Number Portability, l'operatore  che  richiede  l'accesso  disaggregato  dovra' indicare, nell'ordinativo  inviato  a  Telecom Italia, come operatore Recipient l'operatore titolare del contratto con il cliente finale (il quale, a sua  volta,  dovra'  essere  titolare  di  un  contratto,  di  Number Portability con Telecom Italia).  Un altro specifico aspetto, approfondito nell'ambito dell'attivita' istruttoria,  riguarda  il  novero  dei soggetti titolati ad accedere all'offerta  wholesale.  Destinatari naturali di tale offerta sono da considerare  gli  operatori  titolari  di  licenza  individuale; tali operatori,  designati  come  destinatari  dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR, debbono,  infatti,  essere  messi  in  condizione di poter optare per l'acquisto wholesale di detti servizi.  Occorre,  d'altro canto, considerare che il profilo di utilizzo dei servizi  di  accesso disaggregato, ai fini della fornitura di servizi finali, e' piuttosto articolato e non riguarda esclusivamente servizi di  telefonia  vocale, ma anche servizi innovativi di accesso a larga banda,  tramite  l'applicazione al tradizionale doppino in rame delle tecnologie della famiglia x-DSL.  Al  riguardo,  e' il caso di rilevare che l'utilizzo finalizzato ad applicazioni x-DSL e', ad oggi, il profilo applicativo prevalente per i   servizi  di  accesso  disaggregato;  cio'  emerge,  non  soltanto dall'analisi  dei comportamenti del mondo dell'impresa (in ragione di valutazioni strategico-commerciali), ma anche, e soprattutto, in base alle  posizioni  espresse da parte delle istituzioni e dei regolatori internazionali,  che  individuano  nella  promozione  dei  servizi di accesso   disaggregato   un  volano  per  la  diffusione  di  servizi innovativi a larga banda.  In  tal  senso,  si  esprime chiaramente il Regolamento dell'Unione europea  del dicembre  2000; l'Autorita' stessa, d'altro canto, si e' gia'  attivata  in tal senso, con la delibera n. 3/01/CIR, estendendo agli   Internet   Service   Providers  la  possibilita'  di  accedere all'offerta  wholesale  del servizio di canale virtuale permanente di Telecom Italia.  Appare, pertanto, opportuno consentire che all'offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato accedano anche gli operatori titolari di  autorizzazione  alla  fornitura  di servizi di tipo Internet, nei limiti d'utilizzo delle relative funzionalita' derivanti dal relativo titolo autorizzatorio;    d) cessione  del  contratto di co-locazione: la fase di avvio del processo  d'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato ha evidenziato  alcuni  elementi  di rigidita' rispetto alle esigenze di massima  flessibilita'  procedurale connesse all'avvio di un segmento di  mercato assolutamente innovativo come quello delle infrastrutture d'accesso.    In    particolare,   come   sopra   ricordato,   appare indispensabile  che  gli  operatori  abbiano la massima flessibilita' nella valutazione delle rispettive prospettive di business.  E'  parimenti  utile  evitare,  non solo nell'interesse dei singoli operatori,   bensi'   dell'intero  mercato  dei  servizi  di  accesso disaggregato,  che  alcune  risorse  scarse  rimangano  inutilizzate, invece di esser reintrodotte tempestivamente nel circuito produttivo, a  beneficio  degli  operatori interessati ad un loro utilizzo ed, in ultima analisi, della clientela finale.  In  tal senso, uno strumento utile appare l'istituto della cessione da  parte di un operatore del proprio contratto di co-locazione ad un altro  operatore;  tale  soluzione appare particolarmente proficua in tutti  i  casi  in  cui un operatore, dopo aver richiesto determinati spazi  di  co-locazione  da Telecom Italia, decida successivamente di non  utilizzare tali spazi per ragioni di natura tecnica (ad esempio, nel  caso  in  cui  il  meccanismo di assegnazione degli spazi si sia risolto  in un'allocazione non ottimale nel sito di centrale), ovvero per sopravvenute valutazioni di ordine strategico-commerciale.  E',  dunque,  opportuno  che  l'operatore  abbia la possibilita' di trasferire  ad  altro  operatore  lo  spazio  allocato,  a fronte del subentro da parte di quest'ultimo nelle posizioni giuridiche attive e passive  nei  confronti  di  Telecom  Italia  scaturenti dal predetto contratto.  Il subentro negli spazi di co-locazione contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo  degli  spazi  a  disposizione,  nonche'  a  rendere  piu' efficiente  il  processo  ed a diminuire i costi di uscita per alcuni operatori.  Le  modalita'  operative  e  gestionali  degli accordi di cessione, oltre  a  dover essere definite nel pieno rispetto delle disposizioni generali  previste dal codice civile (in particolare, all'art. 1406 e seguenti)  per  l'istituto  della  cessione  del  contratto, debbono, inoltre,  salvaguardare  le  esigenze  fondamentali  di  sicurezza ed integrita'  delle  infrastrutture  di rete (nel caso di specie, della funzionalita'  delle  centrali di Telecom Italia), nonche' assicurare la continuita' dei rapporti contrattuali in essere con Telecom Italia in merito alla fornitura dei servizi di co-locazione. La cessione del contratto  di  co-locazione  deve  avvenire senza alcuna interruzione nella corresponsione di quanto dovuto a Telecom Italia;    e) procedure  per  la  verifica dei costi di co-locazione e della disponibilita'  dei  siti:  le prime attivita' di implementazione del servizio di co-locazione hanno evidenziato l'esigenza degli operatori di  un maggiore  dettaglio  delle  informazioni  fornite  da  Telecom Italia,  sia  in  merito  ai  casi  di  indisponibilita'  di spazi di co-locazione  presso  le proprie centrali, sia in merito alle offerte commerciali elaborate in relazione agli spazi disponibili.  In tal senso, le delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR gia' prevedono alcune   indicazioni  di  carattere  generale  atte  a  fornire  agli operatori evidenza dettagliata degli studi di fattibilita' effettuati da Telecom Italia, sia in relazione alla disponibilita' di spazi, sia in relazione ai preventivi economici.  In  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  della  delibera 13/00/CIR, dispone  che "In caso di indisponibilita' degli spazi di co-locazione di  tipo  fisico,  di  cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio  di  fattibilita' per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata   e   documentata   motivazione   delle   ragioni   di  tale indisponibilita',   nonche'   fornire   indicazioni  di  fattibilita' relative  a  tutte  le  ulteriori  tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.".  Il  successivo  comma  3  prosegue "in caso di esito positivo dello studio   di   fattibilita',   Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire all'operatore  il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di  co-locazione,  corredato  di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.".  Il  comma  4  prevede  che  "Telecom Italia e' tenuta a fornire, su richiesta  dell'Autorita'  o  degli  operatori,  dettagliata evidenza delle   procedure  adottate  per  l'aggiudicazione  degli  appalti  a soggetti  terzi  per  l'esecuzione dei lavori, nonche' delle proposte pervenute dai diversi fornitori.".  Puntuali  strumenti  di  controllo diretto da parte degli operatori interessati  circa  le condizioni tecniche ed economiche di fornitura degli  spazi  di  co-locazione da parte dell'operatore notificato (ad esempio,  la  facolta'  di  effettuare  sopralluoghi  nei  siti) sono inoltre  previsti  dal  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio in materia di accesso disaggregato.  Gli  studi  di  fattibilita' forniti da Telecom Italia, nell'ambito della   prima  fase  del  processo  di  implementazione  dell'accesso disaggregato  alla  rete  locale,  non  hanno fornito informazioni di dettaglio relative alle singole voci di costo tali da permettere agli operatori  di  valutare la congruita' dei preventivi forniti; d'altro canto,  con  riferimento  ai  siti  per  i  quali  Telecom  Italia ha dichiarato  l'indisponibilita' di spazi di co-locazione, non e' stata fornita,   ne'   all'Autorita',   ne'   agli  operatori,  adeguata  e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilita'.  L'Autorita'  ritiene  opportuna  la  introduzione  di strumenti che consentano   agli   operatori  di  poter  acquisire  informazioni  di dettaglio  in ordine agli aspetti sopra richiamati, in particolare ai costi  di  co-locazione  connessi  ai  siti  ed ai relativi lavori di allestimento.  In  tale  ottica  si  ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli  operatori  adeguata giustificazione dell'indisponibilita' di un sito  e  metta  a  disposizione  degli  stessi  ogni  informazione ed elemento  utile  alla  verifica  di  tale  indisponibilita' (esempio, l'esibizione  della  planimetria del sito; informazioni relative agli utilizzi  attuali e pianificati del sito; esibizione del contratto di locazione,  in  caso  di vincoli ad esso connessi), ovvero adeguate e dettagliate informazioni circa i lavori da eseguire.  Gli  operatori  hanno, inoltre, la facolta' di richiedere a Telecom Italia di effettuare sopralluoghi, direttamente o tramite un soggetto terzo  incaricato; ferma restando la facolta' di adire l'Autorita' ai fini  della  risoluzione  di  eventuali  controversie  fondate  sulla mancata condivisione delle motivazioni fornite da Telecom Italia.  Appare  in ogni caso necessario che l'esercizio di tali facolta' di verifica  e  richiesta  di  chiarimenti  di  dettaglio da parte degli operatori  avvenga  in  tempi  certi  e  rapidi,  in modo tale da non risolversi in rallentamento delle attivita' di allestimento dei siti, con un evidente danno in capo ad altri operatori interessati.  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                                Delibera:
                                 Art. 1. Linee  guida procedurali per la gestione degli ordinativi per servizi              di accesso disaggregato alla rete locale  1.  Le  procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di  servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono risultare atte ad assicurare almeno:    a) la  fornitura  di  Number  Portability anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN di Telecom Italia;    b) la  possibilita' di richiedere separatamente la disattivazione della  prestazione  di  Number  Portability  o dei servizi di accesso disaggregato,   ancorche'   precedentemente  richiesti  in  modalita' congiunta e relativi al medesimo cliente;    c) adeguati   meccanismi   per   la   sincronizzazione  fra  piu' ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;    d) la possibilita', su richiesta del cliente, di variazione della destinazione  d'uso  di  un  servizio  di accesso disaggregato, senza necessita'   di  cessazione  del  servizio  di  accesso  disaggregato esistente   e   dell'eventuale   prestazione  di  Number  Portability associata.  |  
|   |                                 Art. 2. Capacita' di evasione giornaliera minima degli ordinativi per servizi                       di accesso disaggregato  1.  In  fase di avvio del processo di implementazione, la capacita' di  evasione  giornaliera  minima di ordinativi relativi a servizi di accesso  disaggregato  a  livello di rete locale e' fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.  2.   La   capacita'  di  evasione  giornaliera  minima  fissata  al precedente  comma 1 e' da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni  di  Number  Portability  associate  e  contestuali  alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.  3.   L'Autorita'  si  riserva  di  rivedere  il  numero  minimo  di attivazioni  giornaliere  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente provvedimento, in conformita' con le esigenze del mercato.  |  
|   |                                 Art. 3. Informazioni  sul calendario delle attivita' di allestimento dei siti                           di co-locazione  1.  Telecom  Italia  fornisce agli operatori interessati, a cadenza mensile,  una  informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori  di  allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:    a) data di conferma degli ordinativi;    b) regime  amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione  della  data  di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle amministrazioni competenti;    c) data indicativa di prevista consegna.  2.  Telecom  Italia  fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della  data  di  ingresso  in  ciascun  sito  di  colocazione, con un preavviso  minimo  di  quindici giornilavorativi, nel caso di sito di nuovo  allestimento,  e  di  cinque  giorni  lavorativi,  nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito gia' operativo.  |  
|   |                                 Art. 4. Offerta  wholesale per i servizi di accesso disaggregato a livello di                             rete locale  1.  Gli  operatori  titolari  di  un  contratto per la fornitura di servizi  di  accesso  disaggregato alla rete locale di Telecom Italia hanno   la   facolta'  di  utilizzare  tali  servizi  ai  fini  della formulazione  di  offerte  di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori.  2.  Sono  legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di  cui  al  precedente  comma  1  gli  operatori titolari di licenza individuale  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, del decreto ministeriale 25 novembre 1997.  3.  Sono  altresi'  legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi  di  cui  al  precedente  comma  1  gli operatori muniti di autorizzazione    generale   per   la   fornitura   di   servizi   di telecomunicazioni  mediante  l'utilizzo  di  collegamenti  diretti  o commutati   alle   reti   pubbliche,   ai  sensi  della  delibera  n. 467/00/CONS,   nel  rispetto  dei  limiti  di  utilizzo  connessi  al rispettivo titolo autorizzatorio.  4. Gli operatori di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono titolari del rapporto  contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore  fornitore  del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto  con  il  cliente,  nonche',  nel  caso  di  un  cliente precedentemente  titolare  di un contratto di abbonamento con Telecom Italia,  copia  della  manifestazione  di  volonta'  del  cliente  di recedere dal contratto con Telecom Italia.  5.  L'operatore  fornitore  del  servizio  intermedio di accesso e' tenuto  al  rispetto  delle  disposizioni  recate  all'art.  7  della delibera n. 2/00/CIR ed all'art. 4 della delibera n. 13/00/CIR.  6.  In  caso  di  richiesta  congiunta  di portabilita' del numero, l'ordinativo  inviato  a  Telecom  Italia  deve  indicare l'operatore titolare   del   contratto  con  il  cliente  finale  come  operatore Recipient.  |  
|   |                                 Art. 5.                Cessione di contratti di co-locazione  1.  Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'art. 4,  comma  5,  della  delibera  n.  2/00/CIR,  dettagliate condizioni procedurali  relative  alla  cessione  da parte di un operatore ad un altro  operatore  del  proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia.  2.   L'operatore   cedente   non   puo'   richiedere  all'operatore cessionario   condizioni   economiche   diverse  da  quelle  definite nell'ambito  dell'offerta  di  riferimento  di  Telecom  Italia per i servizi di co-locazione e del contratto oggetto di cessione.  |  
|   |                                 Art. 6. Verifiche  sulla  disponibilita' e sui costi di allestimento di spazi                           di co-locazione  1.  Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'art. 4,  comma  5,  della  delibera  2/00/CIR, procedure atte a consentire all'operatore  di  effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente  designati,  sopralluoghi  presso  i  siti  di  proprio interesse  nei  quali  risultano  disponibili  spazi di co-locazione, nonche'  presso  i  siti  per i quali lo studio di fattibilita' abbia dato esito negativo.  2.  In  caso  di  esito  negativo,  lo  studio di fattibilita' deve riportare  adeguata  e  documentata  motivazione  circa  le  cause di indisponibilita'.  3.  In  caso  di  esito  positivo,  lo  studio di fattibilita' deve riportare  una  descrizione  dettagliata  dei lavori da eseguire, con particolare  riferimento  alla  attuale  capacita'  di  fornitura  di servizi   di   alimentazione  e  condizionamento  ed  alla  eventuale necessita'   di   ampliamento   dei   relativi  impianti,  ovvero  di realizzazione di ulteriori impianti.  4.  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  del  relativo studio di fattibilita',   l'operatore  puo'  richiedere  a  Telecom  Italia  la revisione  del  progetto,  indicando  soluzioni tecniche alternative. Telecom  Italia  valuta  le  soluzioni  tecniche  proposte  e  motiva dettagliatamente  e  per  iscritto  l'eventuale  mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.  5.  Telecom  Italia  adotta ogni misura utile al fine di assicurare che  i  preventivi  richiesti  ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti  di  mercato,  ivi incluse le condizioni praticate a Telecom Italia  per  lavori  analoghi,  ovvero  eventuali  sconti rispetto ai prezzi   correnti  di  mercato,  nonche'  a  fornire  agli  operatori documentata  evidenza  dei  costi  effettivamente  sostenuti  e delle fatture  pagate  a  soggetti  terzi  fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.  6.  L'operatore,  qualora  riscontri  l'applicazione  di condizioni economiche  non  adeguatamente  giustificate  o comunque superiori ai prezzi  correnti  di  mercato  per  servizi  analoghi,  puo'  adire i competenti uffici dell'Autorita' ai sensi delle vigenti disposizioni.  |  
|   |                                 Art. 7.                         Disposizioni finali  1.  Telecom  Italia  e' tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del presente  provvedimento  entro  quarantacinque  giorni  dalla data di notifica  e  ad  adeguare  alle  medesime  disposizioni  i  contenuti dell'offerta  di  riferimento  ed  il  manuale  di  procedura  di cui all'art. 4 della delibera n. 2/00/CIR.  2.  Ogni  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente provvedimento  comporta  l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.  3.  Le  attivita'  dell'Unita'  per  il  monitoraggio  di  cui alla delibera n. 5/00/CIR sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    Napoli, 25 luglio 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
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