Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 14 marzo 2001
Approvazione delle modifiche ai regolamenti numeri 1 e 2/2000 del Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la propria deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000, con la quale sono stati adottati i regolamenti numeri 1, 2, e 3/2000, concernenti rispettivamente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, la gestione amministrativa e la contabilita';
Considerato che e' emersa la necessita' di apportare alcune modifiche di natura ordinamentale al regolamento n. 1/2000, integrando il contenuto dell'art. 10 tenendo conto dei principi stabiliti dall'art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al regolamento n. 2/2000 per cio' che concerne le procedure selettive e i relativi requisiti di partecipazione;
Considerato altresi' che, contestualmente a tale modifiche, sono state predisposte alcune circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000, che tengono conto dei problemi applicativi emersi in sede di prima attuazione del regolamento stesso, sulla base delle intese di massima intercorse tra le organizzazioni sindacali del personale e il segretario generale del Garante anche in vista della sottoscrizione del protocollo per le relazioni collettive;
Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale il Garante ha confermato l'adesione ai protocolli sulle relazioni sindacali sottoscritti in data 13 marzo 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale e dal segretario generale del Garante;
Ritenuta la necessita' di apportare le predette modifiche;
Visti la documentazione e gli atti preparatori alle predette modifiche regolamentari;
Accertata la disponibilita' di fondi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2001;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
Delibera:
1. Di apportare ai regolamenti n. 1 e 2/2000 le modifiche riportate nell'allegato A.
Il segretario generale curera' la pubblicazione delle modifiche ai regolamenti nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
Roma, 14 marzo 2001
Il presidente: Rodota'
 
Allegato A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO n. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI.

All'art. 8, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "affari giuridici "A ", "affari giuridici "B " e "affari giuridici "C ", sono rispettivamente sostituite dalle parole: "realta' economiche e produttive", "liberta' pubbliche e sanita'" e "comunicazioni e reti telematiche";
b) nel quarto periodo, sono soppresse alla lettera g) le parole: "e registro dei trattamenti" e dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "i) dipartimento registro dei trattamenti".
2. All'art. 10, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"Al funzionario puo' essere attribuita anche, per motivate esigenze e per la durata di un anno rinnovabile per due volte, una funzione dirigenziale individuata ai sensi dell'art. 9, comma 1, o la responsabilita' di una unita' temporanea di primo livello individuata ai sensi dell'art. 8, comma 6, nel limite dei posti di dirigente non coperti nel ruolo organico dell'Ufficio, con diritto alla retribuzione iniziale di livello della qualifica di dirigente, ove superiore a quella in godimento.".

MODIFICHE AL REGOLAMENTO n. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI.

1. All'art. 2, comma 2, del regolamento e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in materia con le organizzazioni sindacali.".
2. All'art. 3 del regolamento, dopo le parole: "nelle disposizioni" sono inserite le seguenti: "e negli accordi".
3. All'art. 5, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'Autorita' puo' bandire annualmente procedure selettive nel limite del 40% dei posti disponibili nelle diverse qualifiche, avuto riguardo alle disponibilita' di bilancio e su proposta del segretario generale, alle quali possono partecipare i dipendenti di ruolo dell'Ufficio che non abbiano demeritato e che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle aree e che abbiano maturato un'anzianita' presso l'Ufficio di almeno due anni, oltre ai seguenti ulteriori requisiti:
a) per l'accesso all'area dirigenziale, siano collocati nella scala stipendiale dei funzionari in un livello non inferiore al ventunesimo;
b) per l'accesso alla qualifica di funzionario, siano collocati nella fascia "A della scala stipendiale degli impiegati operativi;
c) per l'accesso alla qualifica di impiegato operativo, siano collocati nella fascia "A della corrispondente scala stipendiale degli impiegati esecutivi.
Possono essere altresi' ammessi a partecipare alle procedure selettive per le sole qualifiche di funzionario ed impiegato operativo, e per particolari profili professionali determinati annualmente dall'Autorita', i dipendenti in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso alla relativa qualifica, che non abbiano demeritato, che siano collocati nella fascia "A della corrispondente scala stipendiale e che abbiano maturato un'anzianita' in qualifiche corrispondenti a quelle considerate per l'inquadramento nel ruolo organico dell'Ufficio di almeno cinque anni, di cui almeno quattro presso il Garante. Le procedure selettive si svolgono sulla base di valutazione comparativa dei candidati ammessi alle selezioni e di una prova selettiva determinata nel bando.".
4. Al comma 4 dell'art. 20 del regolamento, le parole da: "ovvero di eta' compresa" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "Dopo il compimento del primo anno di eta' del bambino e sino al compimento del terzo anno i predetti soggetti hanno diritto a trenta giorni di permessi straordinari retribuiti per ciascun anno di vita del bambino. I predetti soggetti hanno diritto a cinque giorni di permessi straordinari retribuiti per malattia del bambino di eta' compresa tra tre e otto anni.".
5. L'art. 23 del regolamento e' cosi' modificato:
a) al comma 2, le parole: "puo' avere la durata sino ad un anno ed" sono soppresse;
b) al comma 3, dopo le parole: "in relazione" sono inserite le seguenti: "alla durata e".
6. Al comma 1 dell'art. 57 le parole da: ", in base ai criteri" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "che recepisce gli accordi negoziali con le organizzazioni sindacali in materia.".
7. Al comma 5 dell'art. 64, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A decorrere dal completamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 65, al personale diverso da quello risultato vincitore delle medesime procedure e che non abbia demeritato, tali scatti sono attribuiti, mediante assorbimento di quelli gia' corrisposti, nella misura di uno scatto per ciascun biennio, o frazione di esso pari o superiore ad un anno, con un minimo di tre scatti ed un massimo di nove, di servizio di ruolo prestato nelle qualifiche della carriera corrispondente a quella considerata per l'inquadramento e in quelle della carriera immediatamente inferiore.".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone