Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 luglio 2001
Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Quiquempoix Jean, nato il 5 aprile 1944 a Rouvroy, Pas-de-Calais (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che e' in possesso dei seguenti titoli accademici 1) ingenieur diplome' de l'Ecole de l'air conseguito presso "l'Ecole de l'Air" nel 1966, 2) ingenieur civil de l'aeronautique conseguito nel 1969, presso "l'Ecole Nationale Superieure de l'Aeronautique";
Considerato che il richiedente e' un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che la formazione professionale dell'ingegnere in Italia comprende attivita' intellettuali che non sono corrispondenti a quelle possedute dal richiedente;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Quiquempoix Jean, nato il 5 aprile 1944 a Rouvroy, Pas-de-Calais (Francia), cittadino francese, e' riconosciuto il titolo professionale ingenieur civil de l'aeronautique, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) scienza delle costruzioni, b) geotecnica.
Roma 19 luglio 2001
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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