| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 23 luglio 2001 |  
| Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del  Ministro  dell'interno 12 aprile  1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi. |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;  Vista  la  legge  6 dicembre  1971,  n.  1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 90/396/CEE del  29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;  Visto il proprio decreto 12 aprile 1996, concernente l'approvazione della  regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  termici  alimentati  da combustibili gassosi;  Rilevata  la  necessita'  di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto   decreto   ministeriale   12 aprile   1996,  per  la  parte riguardante  gli  apparecchi termici ad irraggiamento - nastri e tubi radianti - alimentati da combustibili gassosi;  Sentito  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura n. 83/189;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Il  testo  dell'art.  1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto ministeriale 12 aprile 1996, e' sostituito dal seguente:  "Non  sono  oggetto  del  presente  decreto gli impianti realizzati specificatamente   per   essere  inseriti  in  cicli  di  lavorazione industriale,  gli  apparecchi di tipo "A , le stufe catalitiche e gli inceneritori".  2. Sono inoltre approvate le modifiche ed integrazioni all'allegato al  decreto  ministeriale  12 aprile  1996, indicate nell'allegato al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  I  prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da  uno  dei  Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla  base  di  norme  armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate  in  tali  Stati  che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito    dalla   presente   regolamentazione,   possono   essere commercializzati  per  essere  impiegati  nel  campo  di applicazione disciplinato dal presente decreto.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 luglio 2001                                                 Il Ministro: Scajola  |  
|   |                                                               Allegato
                 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO               AL DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1996
                                TITOLO I                             Generalita' 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.    Al  punto  1.1,  dopo  la  lettera  u),  e'  aggiunta la seguente definizione:    "v) nastro  radiante:  apparecchio  destinato al riscaldamento di ambienti  mediante  emanazione di calore per irraggiamento costituito da  una  unita'  termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso.    L'unita'   termica   e'   composta   da   un  bruciatore,  da  un ventilatore-aspiratore,  da  una camera di combustione, da una camera di  ricircolo,  dal  condotto  di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale.    Le  condotte  radianti,  la  cui temperatura superficiale massima deve  essere minore di 300o C, devono essere realizzate con materiale resistente  alle  alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore   e   laterale,   devono   essere   a  tenuta  ed  esercite costantemente in depressione.    Tali     condotte     aerotermiche    sono    parte    integrante dell'apparecchio.".                              TITOLO IV      Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso    o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito 4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.    4.6.1. Caratteristiche dei locali.    Il punto 4.6.1 e' cosi' modificato:    "Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i   bruciatori   dei   moduli   a  tubi  radianti,  devono  possedere caratteristiche  di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.    Qualora  non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilita' o di resistenza al fuoco delle strutture, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:      0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;      1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.    Se  tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura   di   caratteristiche  non  inferiori  a  REI  120  avente dimensioni  lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione  retta  del  bruciatore  lateralmente,  e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.    Inoltre   le  strutture  attraversate,  in  corrispondenza  della condotta  di  scarico  dei  prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.".    4.6.2. Disposizione dei moduli all'interno dei locali.    In calce al punto 4.6.2 e' aggiunto il seguente periodo:    "Il   circuito   radiante  deve  essere  installato  in  modo  da garantire,  sulla  base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore,   che   la   temperatura  delle  strutture  verticali  e orizzontali alle quali e' addossato il circuito medesimo non superi i 50o   C,  prevedendo,  ove  necessario,  l'interposizione  di  idonee schermature di protezione.".    Dopo il punto 4.7 sono aggiunti i seguenti punti: "4.8. Locali di installazione di nastri radianti.    I  nastri  radianti  devono  essere  installati  rispettando  una distanza  minima  di  4  metri  tra  il  piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.    Fatto  salvo  quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione  incendi,  e'  in  ogni  caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:      all'interno   di   locali  di  intrattenimento  e  di  pubblico spettacolo;      in  locali  soggetti a densita' di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;      in locali interrati;      in  locali  in  cui  le  lavorazioni  o  le  concentrazioni dei materiali  in  deposito  negli  ambienti  da riscaldare comportino la formazione  di  gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.    E'  ammessa  l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unita' termica sia posizionata all'aperto,:      in impianti sportivi;      in  locali soggetti ad affollamento con densita maggiore di 0,1 persone/m2." "4.8.1. Caratteristiche dei locali.    4.8.1.1. Unita' termica posizionata all'aperto.    L'installazione  deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.".    "4.8.1.2. Unita' termica posizionata all'interno dei locali.    Le  strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unita' termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.    Qualora  non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilita' o di resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:      0,60 m tra l'involucro dell'unita' termica e le pareti;      1,00 m tra l'involucro dell'unita' termica ed il soffitto.    Se  tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura   di   caratteristiche  non  inferiori  a  REI  120  avente dimensioni  lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unita' termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unita' termica superiormente.    Inoltre   le  strutture  attraversate,  in  corrispondenza  della condotta  di  scarico  dei  prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette."    "4.8.2.  Disposizione  delle  condotte  radianti  all'interno dei locali.    La  distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali  materiali  combustibili  in  deposito  deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei  materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.    Le   condotte  radianti  devono  essere  installate  in  modo  da garantire,  sulla  base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore,   che   la   temperatura  delle  strutture  verticali  e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i  50o  C,  prevedendo,  ove  necessario,  l'interposizione di idonee schermature di protezione."    "4.8.3. Aperture di aerazione.    Qualora  l'unita'  termica sia installata all'interno dei locali, deve  essere  realizzata  una  superficie  permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.    La  medesima  superficie  permanente  di  aerazione  deve  essere prevista  nel  caso  di  installazione dell'unita termica all'aperto, qualora  il  rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte  radianti  ed  il  volume  interno  del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.".  |  
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