Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 luglio 2001 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Riesi" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Riesi", composto dalla confagricoltura di Caltanissetta, dalla C.I.A. di Caltanissetta, dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Caltanissetta e dal presidente pro-tempore della cantina sociale di Riesi; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Riesi" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Riesi" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai reguisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Riesi" sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Sicilia le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 4. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riesi", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. |
| Art. 5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Riesi" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "RIESI"
Art. 1. Denominazione dei vini La denominazione d'origine controllata Riesi e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Riesi" rosso (anche nella tipologia "novello"); "Riesi" rosato; "Riesi" bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"); "Riesi" superiore (anche nella tipologia "superiore riserva"). Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Riesi" rosso (anche nella tipologia "novello": Calabrese (o Nero d'Avola) e Cabernet Sauvignon, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta; "Riesi" rosato: Calabrese (o Nero d'Avola): min 50% max 75% Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon: min 25% max 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta; "Riesi" bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"): Ansonica (o Insolia) e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta; "Riesi" superiore (anche nella tipologia "riserva superiore" Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizati per la provincia di Caltanissetta. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Riesi" ricade nella provincia di Caltanissetta e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "D.O.C. Riesi" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle seguenti tipologie: suoli bruni, suoli bruni calcarei, regosuoli. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 4.2. Densita' d'impianto. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3200 per i vitigni ad uva bianca ed a 4000 per i vitigni ad uva rossa. Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento dovranno essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata. 4.3. Forme di allevamento e sesti. I sesti di impianto dovranno essere adeguati alle forme di allevamento. 4.4. Irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. 4.5. Resa ad ettaro e titolo alcolometrico. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti limiti:
===================================================================== Tipologia | Prod. tonn:/ettaro |Alcol min. naturale ===================================================================== "Riesi" rosso | 11 | 11,00% vol "Riesi" rosato | 12 | 10,50% vol "Riesi" bianco | 13 | 10,50% vol "Riesi" superiore | 9 | 12,50% vol "Riesi" superiore riserva | 9 | 13,00% vol "Riesi" vendemmia tard. | 7 | 13,50% vol
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e l'arricchimento devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Butera, Mazzarino e Riesi. E' consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio dei tre comuni di cui sopra, purche' all'interno della regione Sicilia, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Sicilia e comunicata all'Ispettorato repressioni frodi ed alle competenti camere di commercio. Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito della regione Sicilia. 5.2. Arricchimento. E' consentito l'arricchimento dei mosti a dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5.3. Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 40 per cento delle uve. Per la tipologia vendemmia tardiva le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolimetrico naturale minimo non inferiore al 13,5 per cento ed essere raccolte non prima del 1o ottobre. 5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino finito, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, escluse, nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:
===================================================================== Tipologia | Resa uva/vino | Prod. max vino (hl) ===================================================================== "Riesi" rosso | 70% | 77 "Riesi" rosato | 70% | 84 "Riesi" bianco | 70% | 91 "Riesi" superiore | 70% | 63 "Riesi" superiore riserva | 70% | 63 "Riesi" vendemmia tard. | 60% | 42
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra per non piu' del 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.5. Invecchiamento. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: "Riesi" rosso: 4 mesi a decorrere dal 1o novembre dell'anno della vendemmia; "Riesi" superiore: 2 anni; di cui 6 mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 1o novembre dell'anno della vendemmia; "Riesi" superiore riserva: 3 anni, di cui 1 anno in recipienti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1o novembre dell'anno della vendemmia. 5.6. Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata: "Riesi" rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia; "Riesi" bianco: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia; "Riesi" rosato: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia; "Riesi" superiore: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia; "Riesi" superiore riserva: dal mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia; "Riesi" vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Riesi" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi granati; odore: gradevole, fine, vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20.0 g/l. "Riesi" rosso novello: colore: rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi viola; odore: intenso, fruttato, gradevole; sapore: fresco, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Riesi" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: gradevole, fine, fruttato, fragrante; sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. "Riesi" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore: gradevole, fine, elegante; sapore: armonico, delicato, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. "Riesi" superiore e "Riesi" superiore riserva: colore: rubino intenso tendente al granato; odore: caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore: asciutto, pieno, armonico, caldo, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 26,0 g/l. "Riesi" spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: sapido caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. "Riesi" vendemmia tardiva: colore: giallo intenso, tendente all'ambrato; odore: intenso, persistente, caratteristico; sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol (di cui 8,00% vol svolto); zuccheri residui minimi naturali: 120 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno. Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.3. Annata. Nell'etichettatura dei vini recante la menzione "riserva" o la specificazione "superiore" o il riferimento ad una indicazione geografica o toponomastica e per le tipologie dei vini per i quali e' previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Art. 8. I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacita' inferiore a 3 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacita' inferiore o eguale a 0,375 litri per i quali e' consentita la chiusura a vite. Per tutti i vini di cui sopra e' esclusa la chiusura con tappo a corona. |
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