Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 27 giugno 2001
Individuazione degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, richiamato dalla circolare 11 gennaio 2000, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si dispone che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile provvede ad emanare un provvedimento di individuazione dei comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale che svolge funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' in data 30 novembre 2000, con il quale e' stato riorganizzato ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001, con i quali, tra gli altri, l'on.le Stefania Prestigiacomo e' stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunita';
Vista la circolare 11 gennaio 2000, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica, recante indicazioni per l'applicazione del sopracitato art. 41 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari generali e personale - del 12 marzo 2001, recante direttive per l'applicazione del sopracitato art. 41, comma 1, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessita' di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento per le pari opportunita';
Dispone:
Sono indispensabili per il perseguimento delle attivita' istituzionali affidate al Dipartimento per le pari opportunita', i seguenti organi collegiali:
a) Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna istituita con la legge 22 giugno 1990, n. 164, ricostituita, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2000;
b) Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico sopracitato, costituita con decreto ministeriale 11 novembre 1999;
c) nucleo di valutazione per la programmazione, la valutazione ed il monitoraggio degli investimenti pubblici previsto dal decreto ministeriale 30 novembre 2000, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita' citato nelle premesse, in attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti".
Con successivi decreti si provvedera', per quanto di competenza, alla ricostituzione o conferma degli organismi indicati sub b e c.
Roma, 27 giugno 2001
Il Ministro: Prestigiacomo
 
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