Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 luglio 2001
Modificazioni all'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1999 concernente "modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635";
Rilevato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto in data 23 settembre 1999, le cartucce anche da salve per armi comuni e da guerra sono state collocate nella categoria V, gruppo A dell'allegato A al regio decreto n. 635/1940;
Visto il capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940 contenente le condizioni da soddisfarsi nell'impianto o adattamento di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive;
Ritenuto di dover disciplinare, con riferimento ai depositi di fabbrica, ai depositi di vendita ed ai depositi di consumo permanente, l'attivita' di deposito delle cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra, limitatamente a taluni calibri predeterminati, tenuto conto dei livelli di sicurezza presi in considerazione dalle norme internazionali contenute nelle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci pericolose (libro arancione);
Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto n. 635/1940;
Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili e preso atto dei pareri espressi dalla citata commissione nelle sedute del 21 maggio e del 31 maggio 2001;
Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento ai depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente previsti dal capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e limitatamente alle attivita' di deposito esclusivo di:
cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra a canna rigata di calibro non superiore a 12,7 mm ed a canna liscia di calibro con diametro non superiore a 23,50 mm, costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione, da una carica propulsiva e, ove non siano da salve, da uno o piu' proiettili inerti (a palla o a pallini);
cartucce con innesco a percussione per usi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le cartucce devono essere imballate in conformita' alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dalla normativa internazionale di cui alle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci pericolose, conseguendo, a tale condizione, la classificazione di rischio 1.4S.
3. Resta fermo il combinato disposto di cui all'art. 28 T.U.L.P.S. ed all'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in ordine alla fabbricazione e detenzione di munizioni per armi da guerra.
 
Art. 2.
Caratteristiche dei locali di deposito
l. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono articolarsi su un solo piano ed avere strutture verticali (pareti) con caratteristiche REI 90 o rese tali.
2. I locali di cui al comma primo possono essere dotati di scaffalature metalliche o in legno ignifugato; le scaffalature metalliche devono essere collegate alla rete equipotenziale di terra ovvero ad idoneo dispersore di terra secondo le norme vigenti.
3. Le finestre dei singoli locali devono essere munite di inferriate e di reti metalliche a maglie strette tali da impedire l'introduzione di corpi o oggetti dall'esterno.
4. E' ammesso che i locali destinati al deposito abbiano conformazione ad "igloo" ai sensi del cap. I, n. 4, lettera c-ter, dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940; in tale caso le distanze di sicurezza interne ed esterne, di cui al successivo art. 4, commi primo e secondo, possono essere ridotte sino alla meta'.
5. Nei locali destinati al deposito e' fatto divieto di fumare e fare uso di fiamme libere. A tal fine deve essere collocata la prescritta segnaletica di sicurezza.
6. L'accesso ai locali destinati al deposito deve essere consentito esclusivamente al personale addetto.
 
Art. 3.
Recinzione dei depositi
l. Fermo restando il disposto del capitolo IV, n. 4, lettera c), dall'allegato B al regio decreto n. 635/1940, ove il deposito di vendita o di consumo permanente sia articolato su piu' locali, e' consentita la realizzazione di una unica recinzione che circondi il perimetro dei locali stessi, avente caratteristiche esattamente conformi a quelle indicate nel citato capitolo IV, n. 4, lettera c), dell'allegato B.
2. Ove i locali di deposito di cui al comma primo siano dotati di terrapieno o di muro tagliafuoco posto a distanza non superiore metri 2,50 dalle pareti esterne, la recinzione singola si ritiene sostituita da dette protezioni. In tali casi il varco di accesso deve essere munito di porta o di cancello avente le caratteristiche indicate nel richiamato capitolo IV, n. 4, lettera c), dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.
3. Ove le protezioni di cui al comma secondo non abbiano il requisito di continuita' lungo l'intero perimetro del locale adibito a deposito, la recinzione puo' essere realizzata in proseguimento con le stesse protezioni, purche' senza soluzione di continuita', fatti salvi i varchi di accesso.
4. Per i depositi di fabbrica, di vendita, o di consumo permanente devono in ogni caso essere rispettate le distanze dei locali deposito dalla recinzione esterna come determinate dal capitolo X, n. 3 "sicurezza contro azioni dall'esterno" dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.
 
Art. 4.
Distanze di sicurezza interne ed esterne
1. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita, o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 2.5 m da qualsiasi altro edificio del complesso (fabbrica o deposito).
2. I locali di deposito di cui al comma primo devono distare non meno di metri 100 dagli edifici esterni alla recinzione, nonche' dalle vie primarie di comunicazione quali autostrade, strade statali, regionali, provinciali, linee ferroviarie, fiumi e canali navigabili; per le altre vie di comunicazione le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, sentito il parere della commissione tecnica provinciale.
3. Le distanze di cui ai commi primo e secondo possono essere ridotte alla meta' in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco conformi alla normativa vigente o anche ulteriormente ridotte ove ricorrano le condizioni di cui al capitolo IV, n. 2, commi quarto e quinto dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.
4. Nei depositi di vendita o di consumo permanente l'edificio destinato ad abitazione del guardiano e della sua famiglia, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 metri e non superiore a 250 metri dai locali destinati al deposito ed essere in posizione tale da poter consentire l'esercizio di una continua vigilanza.
 
Art. 5.
Carico dei depositi
l. I prodotti esplodenti di cui all'art. 1 da tenere in deposito in locali conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto non sono sottoposti a quantitativi massimi di detenzione.
2. Devono in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri e le seguenti modalita' di conservazione in ragione della geometria dei locali:
le cartucce possono essere poste in cataste fino ad una altezza non superiore a metri 1,60 ovvero in "pallettes" o su scaffalature fino ad una altezza non superiore a metri 3,50;
la distanza dell'apice della catasta dall'intradosso della copertura del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;
la distanza delle cataste dalle pareti perimetrali del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;
i corridoi di ispezione e movimentazione dei colli devono avere larghezza sufficiente a permettere l'agevole circolazione del personale e degli eventuali mezzi di sollevamento e movimentazione; tale larghezza non puo' essere in ogni caso inferiore a metri 0,60.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli allegati al regio decreto n. 635/1940 non incompatibili con il presente decreto, nonche' le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
2. Per i locali destinati al deposito di prodotti esplodenti diversi da quelli contemplati all'art. 1 del presente decreto nonche' per le ipotesi in cui sia consentito il deposito promiscuo dei materiali di cui all'art. 1 con altri prodotti esplodenti, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.
Roma, 18 luglio 2001
Il Ministro: Scajola
 
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