| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| CIRCOLARE 2 agosto 2001, n. 167 |  
| Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari. |  
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  Con  le  circolari  n.  165 del 31 marzo 2000 e n. 166 del 12 marzo 2001   sono   state   fornite  utili  informazioni  per  la  corretta applicazione  delle norme in materia di etichettatura e presentazione dei  prodotti  alimentari  allo  scopo  di  assicurare di trasparenza commerciale e tutela dei diritti dei consumatori.  Con  la  presente  vengono  affrontati  altri problemi, rilevati da questo  Ministero,  che in quanto suscettibili di trarre in errore il consumatore  o  di  non  consentirgli  di  fare  scelte oculate negli acquisti, necessitano di chiarimenti.  L'etichettatura  deve  essere  realizzata  in modo chiaro, mettendo eventualmente  in rilievo anche attraverso la raffigurazione grafica, ingredienti o materie prime, allo scopo di aiutare l'acquirente nella scelta dei prodotti.  E'  stato rilevato, pero' che, in taluni settori merceologici e nei comparti  di  esposizione  nei  locali di vendita, non sempre vengono seguite prassi corrette.  Si  ritiene, pertanto, utile fornire le necessarie informazioni sui comportamenti  da  adottare  invitando contestualmente, gli organi di vigilanza  a intervenire perche' venga assicurata lealta' commerciale e garantita la tutela degli interessi dei consumatori. A) Derivati pomodoro    1) Passata di pomodoro e succo di pomodoro.  Sono  presenti  sul  mercato  due  tipi  di  prodotto, uno ottenuto direttamente  dal  pomodoro  fresco  e  l'altro ottenuto a partire da concentrato di pomodoro.  Detti  prodotti  sono posti in vendita senza alcuna distinzione fra loro, pur avendo caratteristiche diverse.  Pertanto, alla stregua di quanto prescritto per i succhi di frutta, che,  qualora  ottenuti  da concentrato, devono riportare la dicitura "ottenuto  da succo concentrato", anche per i suddetti prodotti vanno applicate le stesse regole.  Le denominazioni di vendita da utilizzare per la passata e il succo di  pomodoro, che non sono ottenuti direttamente dal pomodoro fresco, sono le seguenti:    a) "Passata di pomodoro, ottenuta da concentrato";    b) "Succo di pomodoro, ottenuto da concentrato".  Nulla  osta  a che i prodotti ottenuti da pomodoro fresco riportino tale caratteristica nell'etichettatura.    2)  Nome  del  produttore,  sede  dello  stabilimento,  lotto  di produzione per i derivati del pomodoro.  Per  quanto  riguarda  le modalita' di indicazione del nome e della sede  del  produttore  nonche'  della sede dello stabilimento e della dicitura  del  lotto  di  produzione  le  conserve  di  pomodoro sono sottoposte  ad  un regime particolare, di cui occorre tener conto per l'attivita' di controllo e di vigilanza e ai fini dell'etichettatura.  Come  e'  noto, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n.  109/1992,  nome  e  sede del produttore e sede dello stabilimento devono  essere  impressi  o  litografati  sui contenitori, per esteso oppure in sigla e numero autorizzati; lo stesso vale per dicitura del lotto che viene annualmente identificata ai sensi dell'art. 13, comma 8.  Cio'  almeno  fino  a  quando  sara'  vigente  il  regime  di aiuti comunitari.  Quanto  sopra  premesso, si fa presente che le suddette indicazioni obbligatorie  vanno apposte direttamente sui contenitori all'atto del loro riempimento.  L'apposizione  delle etichette, invece, nel caso di contenitori non litografati,   puo'   avvenire   anche   nelle  fasi  successive,  in conformita'  a  quanto prescritto dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto.  Il  mancato rispetto di quanto sopra e' una palese violazione delle norme  in  materia  sia  comunitarie che nazionali e, di conseguenza, saranno   applicabili   le   sanzioni   al  riguardo  previste  dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti.    3)  Rapporti tra regolamentazione comunitaria in materia di aiuti nel settore del pomodoro e normativa nazionale.  II  settore  e'  regolamentato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 n. 428 e dal regolamento (CEE) n. 1764/86.  Il  regolamento  comunitario  con  il  quale  e' stato istituito un regime  di  aiuti  nel  settore  della trasformazione del pomodoro ha anche  determinato  le  caratteristiche minime che devono possedere i prodotti finiti.  Talune  di  tali  caratteristiche,  per  quanto riguarda i pomodori pelati  ed i concentrati di pomodoro, sono diverse da quelle previste dal decreto n. 428/1975.  Si  ritiene  in  tal  caso che le disposizioni comunitarie anche se finalizzate  al  regime  di aiuti prevalgono su quelle nazionali. Non possono  essere  considerati  difformi  pertanto  i prodotti che sono conformi  alle  norme  comunitarie  e che per tale motivo ricevono un premio.  Pertanto il controllo relativo alle caratteristiche di qualita' dei pomodori  pelati  e dei concentrati di pomodoro va effettuato tenendo conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1764/86.  Restano  applicabili  le  altre  disposizioni del citato decreto n. 428/1975.    4)   Autorizzazione  all'uso  di  sigla  di  identificazione  del produttore di conserve di pomodoro.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente circolare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  le  aziende  che  operano nel settore  della  lavorazione del pomodoro e che sono state autorizzate dal  Ministero  dell'industria  del  commercio e dell'artigianato, ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 n. 428,  all'uso  di una sigla e di un numero in sostituzione del nome e della   sede   del  fabbricante  e  della  sede  dello  stabilimento, comunicano  al Ministero delle attivita' produttive - D.G.S.P.C. Uff. B2 - via Molise, 2 - 00187 Roma, gli estremi di detta autorizzazione.  La  mancata comunicazione comporta la decadenza dell'autorizzazione suddetta. B) Utilizzazione di prodotti a denominazione definita.  I  prodotti che hanno una denominazione definita da norme nazionali o  comunitarie  devono  essere  designati  con  il  loro  nome  anche nell'elenco   degli  ingredienti  dei  prodotti  composti  nella  cui preparazione sono utilizzati.  Viene  rilevato sempre piu' spesso che detti nomi sono accompagnati da  aggettivazioni  suscettibili  di  confondere  l'acquirente  sulla natura  del prodotto e sulla qualita' delle materie prime utilizzate. Il   fenomeno   risulta   rilevante  soprattutto  nel  settore  della lavorazione del pomodoro San Marzano.  Si ritiene, pertanto, necessario segnalare che, nella presentazione dei  prodotti  finiti,  i nomi definiti, in particolare se ad essi e' attribuita  la  DOP o la IGP, siano riportati senza aggettivazioni ed in modo completo.  Il  termine "aceto", infine, da solo non puo' essere utilizzato, ma va sempre completato dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale aceto di vino, aceto di alcool. C) Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.  L'obbligo di detta indicazione e' previsto solo in Italia in quanto non  contemplato  dalla  direttiva n. 79/112/CEE (ora 2000/13/CE). Si tratta  di una deroga nazionale mantenuta in considerazione della sua utilita'  ai  fini della individuazione del luogo e dell'impianto ove sono state effettuate le operazioni di confezionamento.  L'art.  14 della citata direttiva non consente agli Stati membri di stabilire  specifiche  modalita'  di  indicazione delle diciture rese obbligatorie,   salvo   quelle  espressamente  previste  dalle  norme comunitarie.  In  taluni  settori (carni, latte e derivati, ovoprodotti, prodotti della  pesca) e' stato prescritto l'obbligo della bollatura sanitaria che identifica lo stabilimento di produzione e/o di confezionamento.  Ne  consegue  che  con  la  rappresentazione  del  bollo sanitario, previsto  dalle  disposizioni  applicabili  ai  prodotti suddetti, e' soddisfatto  anche  l'obbligo  di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto n. 109/1992. D) Bevande aromatizzate a base di vino e simili  Le  bevande  aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di  prodotti  vitivinicoli di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 1601  del  10 giugno  1991 presentano un titolo alcolometrico da 7% a 14,5% in volume le prime e inferiore al 7% i secondi.  E'  stato  chiesto  da  piu'  parti  di conoscere se detti prodotti devono  riportare  l'indicazione del termine minimo di conservazione. Si  ritiene  pertanto utile precisare che l'esenzione da tale obbligo e'  prevista  solo  per  le  bevande  che  hanno titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 10%.  Di  conseguenza  tutti  i  cocktail  di  cui  sopra  e  le  bevande aromatizzate  che hanno titolo alcolometrico volumico inferiore a 10% devono riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione. E) Acquaviti di frutta  Il  regolamento  (CEE)  n.  1576/89  disciplina,  tra  l'altro,  le acquaviti di frutta e prevede anche il divieto di aggiunta di alcool, pena  la  perdita del diritto all'uso della denominazione riservata e l'obbligo di uso della denominazione "bevanda spiritosa".  E'  stato  rilevato  che  vengono  poste  in  vendita  sul  mercato nazionale  bevande  designate  "obstschnaps"  che  sono costituite da alcool di origine agricola e da almeno 33% di distillato di frutta.  Questi  prodotti,  ben  conosciuti nei Paesi di origine, presentano problemi   se   commercializzati  nello  stesso  modo  in  territorio italiano.  D'intesa con le autorita' interessate si e' pertanto convenuto che:    la  denominazione  di vendita in italiano e' "bevanda spiritosa", come  previsto  dal  regolamento (CEE) del Consiglio n. 1576/89. Essa deve  essere  riportata  con caratteri maggiori di quelli del termine "schnaps", se questo figura in etichetta;    va  applicata  la  regola  del  QUID, per cui occorre indicare la percentuale di distillato di frutta in volume;    il prodotto deve essere conforme al citato regolamento n. 1576/89 e  non  deve  riportare  termini  che  possano creare nel consumatore l'aspettativa che si tratti di "acquavite di frutta". F) Prodotti preincartati  I  prodotti  alimentari  ai quali e' stata riconosciuta la DOP o la IGP,   qualora   vengano  venduti,  previo  affettamento  in  assenza dell'acquirente,  come  prodotti  preincartati  (sempre  che non vige l'obbligo  del  preconfezionamento  all'origine),  possono  pregiarsi della  denominazione  legale solo se rispondono alle norme vigenti ad essi  applicabili e alle specifiche tecniche definite dagli organi di vigilanza riconosciuti dall'amministrazione pubblica. G) Presentazione dei prodotti sui banchi di vendita  L'art.  1,  comma 2, lettera c), del decreto n. 109/1992, definisce la presentazione dei prodotti alimentari.  Per essa si intende:    il materiale utilizzato;    il modo di esposizione sul banco di vendita;    l'ambiente nel quale il prodotto e' esposto.  E'  stato  notato  che  taluni  produttori di succhi di frutta e di nettari  di  frutta (succo e polpa), di bevande analcoliche a base di succo di frutta, presentano l'etichetta principale in modo simile per i  tre  prodotti  attraverso  l'indicazione  la  raffigurazione della frutta  e indicando la denominazione di vendita con la menzione della percentuale di frutta (ove richiesta) sulla retroetichetta.  Se  dal  punto  di  vista dell'etichettatura non vi sono rilievi da formulare su quanto sopra, sussistono problemi per quanto riguarda la presentazione.  Detti  prodotti  possono  essere  disposti  sugli  stessi banchi di vendita ma vanno separati per categoria.  Cio'  si  rende necessario perche' diversamente il consumatore puo' essere  indotto  in  errore nella scelta dei prodotti. Essendo simili per   il   materiale  utilizzato  per  il  confezionamento,  la  loro disposizione nello stesso reparto e' fonte di confusione.  Si  invita,  in  particolare, la grande distribuzione organizzata a tener conto di quanto sopra. H) Latte  1) Latte pastorizzato ad elevata temperatura  Si  tratta  di un tipo di latte che non rientra nella tipologia dei latti disciplinati dalla legge n. 169/1989 ma e' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.  Al  riguardo si ritiene utile precisare che, trattandosi di un tipo di   latte,  diverso  per  caratteristiche  e  trattamento  dai  tipi disciplinati  dalla  legge  n.  169/1989,  la sua produzione e la sua commercializzazione  rimangono  assoggettate  alle  disposizioni  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 54/1997 e del decreto legislativo n. 109/1992 (etichettatura).  Pertanto:    la  produzione di tale tipo di latte puo' essere effettuata anche in  Italia e per esso non si applicano le disposizioni della legge n. 169/1989;    la  denominazione  di  vendita  legale  e' "latte pastorizzato ad elevata temperatura";    la   durabilita'   (data   di  scadenza)  viene  determinata,  in conformita'  al  decreto  n.  109/1992, direttamente dal produttore e sotto la sua diretta responsabilita'.  2) Data di scadenza e termine minimo di conservazione  La  legge  3 maggio  1989,  n. 169, prescrive per i diversi tipi di latte  il  relativo  periodo  di  validita'. Tale previsione non puo' ovviamente  applicarsi  anche  ai  latti  confezionati in altri Stati membri  ed  avviati  verso il mercato italiano. II principio del muto riconoscimento  si  applica in ogni caso, salvo nel caso dei problemi di ordine igienico-sanitano.  Il  latte,  proveniente  da altri Stati membri, che non prescrivono una   precisa   durabilita'   dello  stesso  o  che  prescrivono  una durabilita'  piu' elevata di quella prevista dalla legge n. 169/1989, puo'  avere  una  durabilita'  maggiore. Cio' e' conforme ai principi della  direttiva  2000/13/CE, la quale lascia la determinazione della validita'    dei   prodotti   alimentari   ai   fabbricanti   ed   ai confezionatori,  che  la  stabiliscono  in  relazione ad una serie di parametri  quali  la  qualita' delle materie prime, i trattamenti, le caratteristiche dei materiali di confezionamento.  Quanto  sopra premesso, la data di scadenza ed il termine minimo di conservazione  per  i diversi tipi di latte confezionati, provenienti da  altri  Stati  membri, possono essere determinati direttamente dai confezionatori  in  conformita'  alle  disposizioni vigenti nei paesi d'origine.    Roma, 2 agosto 2001
                                     Il direttore generale                         dello sviluppo produttivo e competitività                                          Visconti  |  
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