Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo. |
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LA COMMISSIONE
su proposta della Prof. Ballestrero, ha adottato all'unanimita' la seguente delibera. (Omissis). Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo.
Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente regolamentazione riguarda i lavoratori, le pubbliche amministrazioni e le imprese che a qualsiasi titolo, ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali, concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attivita' di aviazione civile e di navigazione aerea. 2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate in questa regolamentazione provvisoria i seguenti servizi: Servizio di trasporto passeggeri: piloti, assistenti di volo, tecnici di volo, personale di terra, personale tecnico addetto alle manutenzioni dipendenti dai vettori aerei. Per quanto riguarda il trasporto di merci, animali vivi, medicinali, e' mantenuto in vigore il punto A, n. 4 dell'accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti del 22 luglio 1994, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 16 febbraio 1995 ("e' assicurato sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonche' generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorita' come di prima necessita' e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuita' delle attivita' produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili"). Servizio di assistenza al volo: servizi strumentali alla navigazione aerea: (conduzione dei sistemi di assistenza al volo; meteorologia aeroportuale; servizio informazioni aeronautiche); servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea. Servizi aeroportuali: a) Servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli. Per l'elencazione dei servizi di cui alla lettera a) si rinvia agli allegati A e B del decreto legislativo n. 18/1999. Tra tali servizi devono essere ricompresi (in quanto non espressamente elencati nei citati allegati): le direzioni aeroportuali, i servizi doganali; il servizio di controllo radiogeno dei bagagli in stiva, ove previsto; il servizio di lost and found. b) Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco). c) Servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti). 3. Tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della Parte I - Disciplina comune. Il campo di applicazione della Parte II - Intervalli minimi tra azioni di sciopero - ad eccezione degli articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della Parte III - Prestazioni indispensabili, e' definito in tali parti. La Parte IV - Procedura di raffreddamento e conciliazione - non si applica ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea. |
| Art. 2. Vincoli inderogabili 1. Vanno rispettati inderogabilmente tutti gli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in materia di servizi di aviazione civile, di navigazione aerea, di trasporti aerei. In particolare quelli derivanti: a) dalla Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561, nonche' dalle norme di cui agli allegati tecnici alla predetta Convenzione, recepiti nell'ordinamento italiano con le procedure di cui all'art. 687 del C.N. e del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, ed in specifico modo per quanto previsto in relazione al diritto di sorvolo del territorio e di attraversamento dello spazio aereo italiano da parte del traffico aereo civile internazionale (salvo quanto previsto all'art. 21, comma 2); b) dalle specifiche previsioni di altre convenzioni, accordi e trattati internazionali, vigenti in materia di aviazione civile, navigazione aerea e trasporto aereo, nonche' di accordi bi-multilaterali in materia di trasporti aerei; c) dalla normativa comunitaria. 2. Vanno altresi' salvaguardate, in qualsiasi ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa: a) la continuita' delle azioni di governo e di difesa nazionale; in particolare l'esigenza di mantenere in attivita' i sensori radar, i sistemi di elaborazione automatica dei dati ed i servizi fissi e mobili delle telecomunicazioni aeronautiche utilizzati per le attivita' del SCC/AM (servizio coordinamento e controllo Aeronautica militare), dell'A.M.I. e dei centri della Difesa aerea, nonche' la necessita' di assicurare i coordinamenti tra il SCC/AM e i Centri regionali per l'assistenza al volo (CRAV) per il regolare svolgimento del traffico aereo operativo (OAT); b) l'integrita' dei sistemi, dei mezzi, degli apparati, delle installazioni e delle infrastrutture aeronautiche. 3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge n. 242 del 23 maggio 1980, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. |
| Art. 3. Astensioni dal lavoro nei servizi di navigazione aerea 1. Le amministrazioni e le imprese, nonche' i relativi dipendenti individualmente e collettivamente, devono garantire, anche in caso di sciopero, le capacita' sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di volo, indispensabili per le necessita' vitali del Paese, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e per la mobilita' di navigazione aerea; in particolare: a) le misure di assistenza per gli aeromobili in pericolo nel territorio nazionale e l'approntamento di idonei scali tecnici di emergenza; b) i voli di Stato nazionali come definiti dall'art. 744 del C.N. e dalla legge 17 ottobre 1986, n. 732, ivi compresi i voli militari ed assimilabili - Polizia civile, Forestale ed antincendi, Radio misure, e gli altri voli per servizi di Stato, i voli militari condotti in regime GAT, i voli di Stato ed i voli militari di Paesi esteri; c) i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con esigenze di emergenza, soccorso, sanitarie ed umanitarie, interne od estere. 2. I soggetti di cui al primo comma sono, altresi', tenuti a garantire le capacita' sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento dei voli operati da vettori italiani e stranieri, nei limiti di cui alla presente regolamentazione provvisoria, con il rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale e comunitaria. |
| Art. 4. Preavviso minimo di sciopero 1. Il preavviso ha la durata minima di dieci giorni. Nel computo del termine di preavviso e' escluso il solo giorno iniziale. |
| Art. 5. Preavviso massimo di sciopero 1. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi (articoli 16, 17, 18, 19) rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attivita' sindacale, e di evitare altresi' il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. 2. I periodi di franchigia di cui all'art. 8 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso. |
| Art. 6. Revoca tempestiva dello sciopero proclamato La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo fra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia ovvero dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge. |
| Art. 7. Durata massima dello sciopero La durata massima della prima azione di sciopero e' di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24). |
| Art. 8. Franchigie I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti: dal 18 dicembre al 7 gennaio; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 27 luglio al 5 settembre; dal 30 ottobre al 5 novembre; dal giovedi' precedente al giovedi' successivo alla Pasqua; dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali; dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate. |
| Art. 9. Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro Ad eccezione dei servizi aeroportuali sub B (Servizi di sicurezza aeroportuale), C (Servizi aeroportuali accessori) di cui all'art. 1, comma 2, e dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, in tutti gli altri servizi compresi nel campo di applicazione della presente proposta (trasporto aereo di passeggeri, assistenza al volo e servizi strumentali; servizi aeroportuali) e' garantita piena e regolare funzionalita' in due fasce orarie (antimeridiana e pomeridiana) di tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui e' garantita la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la regolarita' di tutti i voli in partenza e in arrivo nelle fasce orarie: 7-10 e 18-21. |
| Art. 10. Modalita' degli scioperi Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria, qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa dell'unita' produttiva (cosiddetti "scioperi a scacchiera"). Per vertenze che interessano piu' categorie, livelli, qualifiche o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per piu' unita' produttive. |
| Art. 11. Comportamento in occasione di sciopero 1. In caso di proclamazione di sciopero, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 1, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in ordine alle modalita' di comunicazione della proclamazione dello sciopero, l'organizzazione sindacale deve dare immediata comunicazione della proclamazione all'Osservatorio sui conflitti nel settore dei trasporti, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. In ogni caso di agitazione che comporti modifiche alla normale programmazione dei voli, le pubbliche amministrazioni e le imprese che assicurano il servizio informano l'utenza conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonche' dell'art. 13 della presente regolamentazione provvisoria. 3. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. |
| Art. 12. Divieto di scioperi concomitanti In qualunque settore ed a qualsiasi livello, va esclusa la proclamazione e l'effettuazione di scioperi concomitanti, anche solo parzialmente, con astensioni dal lavoro gia' programmate agli stessi livelli per gli stessi giorni ed orari da altre categorie nell'area dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di navigazione di linea). |
| Art. 13. Informazione agli utenti Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle modalita' di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario, e avvertendo delle difficolta' che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dall'estero in transito negli scali nazionali. |
| Art. 14. Definizione dei bacini di utenza Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come segue. Bacino di utenza A (nazionale) (a) Servizio di trasporto passeggeri: Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali, insulari. (b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea): Crav Roma, Crav Milano, Crav Padova; Cav Roma Fiumicino, Cav Milano Malpensa; Cav Milano Linate. (c) Servizi aeroportuali: Aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa); Aeroporto di Milano Linate. Bacino di utenza B (interregionale) (a) Servizio di trasporto passeggeri: Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari, con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3% del totale annuo. (b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea): CRAV di Brindisi; CAV di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia. (c) Servizi aeroportuali: Aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a tre milioni (Venezia, Bologna, Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari Elmas e Olbia. Bacino di utenza C (regionale) (a) Servizio di trasporto passeggeri: Vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in particolare un'isola, ad uno scalo internazionale o a piu' scali nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo. (b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea) CAV di Bari, Bergamo Orio al Serio, Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi dei Legionari; (c) Servizi aeroportuali: Aeroporti delle isole maggiori e, in genere, aeroporti con movimento passeggeri superiore al milione annuo e inferiore a tre milioni. Bacino di utenza D (locale) (a) Servizio di trasporto passeggeri: Vettori che effettuano voli su un numero limitato di rotte specifiche, con volume di passeggeri inferiore ai livelli indicati sub C. (b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea): I CAV e NAV e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale. (c) Servizi aeroportuali: Aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello minimo indicato sub C. 2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di utenza definiti per il servizio di assistenza al volo. |
| Art. 15. Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni plurime (c.d. intervallo soggettivo) 1. Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non puo' proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo proclamato. 2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero. |
| Art. 16. Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza 1. Fermo restando che ciascun soggetto sindacale e' tenuto a rispettare un intervallo minimo di tre giorni liberi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo (art. 15), le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza (art. 14), devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di dieci giorni liberi. 2. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 (servizio di assistenza al volo), all'art. 18 (servizio di conduzione di apparecchiature per l'assistenza al volo), all'art. 19 (servizi di pulizie aeromobili e catering aereo, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea). 3. Al fine di garantire il rispetto dell'intervallo tra azioni di sciopero di cui al comma 1 del presente articolo, le organizzazioni sindacali proclamanti consultano l'Osservatorio sui conflitti nel settore dei trasporti istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 17. Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo Le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di venti giorni liberi. |
| Art. 18. Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi strumentali della navigazione aerea. 1. Nell'ambito di ciascun servizio (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche), tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di dieci giorni liberi, anche se lo sciopero e' stato proclamato da diversi soggetti sindacali. 2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17. |
| Art. 19. Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi di catering aereo e di pulizie aeromobili, dei servizi di sicurezza aeroportuale, dei servizi aeroportuali accessori, dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea 1. Nell'ambito di ciascun servizio (catering aereo, pulizie aeromobili, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea) tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di dieci giorni liberi, anche se lo sciopero e' stato proclamato da diversi soggetti sindacali. 2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17. |
| Art. 20. Prestazioni indispensabili nel servizio trasporto passeggeri 1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonche' dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce. 2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di cui all'art. 3 della presente regolamentazione provvisoria (se programmati), l'effettuazione di: un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA ), ove schedulato dal vettore; un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da e per le isole; i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero (ove schedulati dal vettore). 3. Al fine di assicurare la regolarita' dei voli garantiti, il vettore e' tenuto ad effettuare i necessari voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal fine il personale non scioperante o di riserva. 4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, tenuto conto del grave e talora irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti prodotto dalla cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono tenuti a dare un preavviso minimo di quindici giorni. Al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei interessati sono tenuti ad informare immediatamente i tour operators sulle modalita' dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili. |
| Art. 21. Prestazioni indispensabili nel servizio di assistenza al volo 1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, l'impresa che eroga il servizio garantiscono l'assistenza a: tutti i voli la cui partenza e' schedulata negli orari pubblicati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonche' dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce; voli di posizionamento; i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilita' italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi internazionali plurilaterali o bilaterali); i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari; tutti i voli intercontinentali in arrivo; i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei voli schedulati negli orari pubblicati da ciascun vettore; un collegamento monogiornaliero A/R per le isole per vettore. 2. In via eccezionale, e non piu' di una volta l'anno, nel caso di sciopero che, mediante preventiva consultazione referendaria, abbia ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla meta' piu' uno dei lavoratori addetti all'assistenza al volo, puo' essere sospesa l'assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli connessi a voli garantiti). |
| Art. 22. Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali alla navigazione aerea 1. Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi ore ventiquattro, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilita'. 2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti diretti ad individuare modalita' e procedure per la costituzione dei predetti presidi, nonche' per la definizione dei tempi eventualmente corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate. |
| Art. 23. Prestazioni indispensabili nei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea Nei servizi professionali di supporto tecnico, legale e amministrativo alla navigazione aerea in caso di sciopero sara' mantenuta una funzionalita' dei servizi nella misura del 50% di quella normalmente assicurata. |
| Art. 24. Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali: servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli 1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarita' dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalita' dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata. 2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalita' determinate dalla direzione centrale dell'ENAC. |
| Art. 25. Prestazioni indispensabili nei servizi di sicurezza (antincendi aeroportuali; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco) 1. Nei servizi antincendi aeroportuali e nei servizi medici e veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (ore 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate), a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, reperibili. 2. Al fine di garantire un piu' adeguato contemperamento tra diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e diritto di sciopero degli addetti al servizio antincendi aeroportuale, tenuti in ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente, la Commissione si riserva di valutare un accordo tra le parti che, senza arrecare sensibile pregiudizio al diritto alla mobilita' degli utenti, assicuri una opportuna visibilita' all'azione sindacale in occasione dei rinnovi contrattuali della categoria. 3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono in caso di sciopero, una funzionalita' del servizio nella misura del 50% di quella normalmente assicurata. Nel caso in cui l'aeroporto disponga di un solo varco, la funzionalita' di esso deve essere in ogni caso garantita. |
| Art. 26. Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti) I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano i servizi garantiscono prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalita' dei servizi nella misura del 30% di quella normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile a ottobre (punte stagionali di attivita' aeroportuale). |
| Art. 27. Procedure per l'identificazione del programma dei voli autorizzati 1. I voli la cui effettuazione e' garantita in caso di sciopero vanno effettuati mediante i normali standard di compagnia e, salvo casi di necessita' o di forza maggiore, con gli aeromobili previsti dall'orario pubblicato. Essi sono individuati in via preventiva e generale e indicati negli orari. In ogni caso di sciopero, anche se di breve durata, vanno garantiti i voli che, in base alla determinazione di cui sopra, sono compresi dall'orario nell'arco di tempo interessato dallo sciopero. 2. Con riferimento ai voli internazionali ed intercontinentali assicurati da vettori nazionali, negli orari nazionali vanno, altresi', indicati i voli che dovranno essere assicurati, qualora, per scioperi del personale dei vettori stranieri o per altre cause, le compagnie estere non siano in grado di garantire tutti i collegamenti identificati come indispensabili. 3. La materiale identificazione dei voli garantiti, viene effettuata dai competenti organi, centrali e periferici, dell'ENAC sulla base della presentazione dell'attivita' prevista a programma. 4. Ai fini dell'identificazione dei voli predetti e delle relative destinazioni, l'ENAC e' tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali il volume di traffico e la frequenza dei voli, nel rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale ed europea. 5. Ai fini della presa in considerazione per l'eventuale inserimento nel contingente dei collegamenti indispensabili del traffico che non usufruisce delle procedure ripetitive o stored di presentazione dell'attivita' prevista a programma, si deve inoltrare la relativa richiesta e la prescritta documentazione alla competente DCA entro e non oltre i sei giorni che precedono la data di inizio dello sciopero. 6. La procedura di autorizzazione alla partenza, di cui all'art. 802 e segg. del Codice della Navigazione, in presenza di scioperi, costituisce anche indice di appartenenza a collegamento protetto che dovra' essere assistito ed effettuato. |
| Art. 28. Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili 1. I contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarita' e sentite le organizzazioni sindacali, in via generale, o comunque, in casi eccezionali, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione. 2. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini (o da utilizzare come riserve) vanno identificati dalle amministrazioni ed imprese, sentite le organizzazioni sindacali interessate. 3. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla presente Regolamentazione e deve comunque esser tale da garantire i normali standard di servizio. |
| Art. 29. Ambito di applicazione della procedura 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della seguente procedura: i servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; i servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); i servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo dell'accesso al varco); i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea. Nell'ambito di questi servizi trovano applicazione le procedure contrattuali previste nell'ambito di ciascuna categoria, valutate idonee dalla Commissione, o in alternativa, la procedura amministrativa di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000. 2. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale e dei contratti integrativi sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti ove applicabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. |
| Art. 30 Prima fase della procedura 1. Durante la prima fase della seguente procedura entrambe le parti si astengono da iniziative unilaterali. 2. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda, che entro cinque giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione. Il confronto deve comunque esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta. 3. Decorsi cinque giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. 4. Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi dieci giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. |
| Art. 31. Seconda fase della procedura 1. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, la procedura prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi: a) in sede negoziale di livello superiore. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Le parti, di comune accordo, possono esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui al successivo punto b; b) in mancanza di accordo, nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all'autorita' amministrativa ogni informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. |
| Art. 32. Ripetizione della procedura Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi quarantacinque giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero e' tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli articoli 30 e 31. |
| Art. 33. Forme alternative di azione sindacale Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o decentrati, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si applicheranno le sole disposizioni della presente regolamentazione provvisoria di cui agli art. 4 (preavviso minimo); 6 (revoca tempestiva); 7 (durata massima). Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della sanita', al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attivita' produttive, all'Ente nazionale aviazione civile, all'Ente nazionale di assistenza al volo, all'Assaereo, all'Assaeroporti, all'AirOne, all'Air Sicilia, alla Federico II Airways, all'Alpi Eagles, alla Gandalf Airlines, alla Vitrociset, alle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, Unione piloti, ANPAC, ANPAV, CGIL Funzione pubblica, CISL statali, UIL statali, ANPCAT, CILA AV, Licta, Sacta, Assivolo Quadri, Cisal AV, ATV, USSPI, CGIL Vigili del Fuoco, CISL Vigili del Fuoco, UIL Vigili del Fuoco, USPPI, UGL-Trasporti, Sulta-CUB, FIM-CISL, FIOMCGIL, UILM-UIL, Federreti, AVIA, IBAR, Flerica-CISL, FilceaCGIL, UILCEM-UIL. Dispone inoltre la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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