Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario)
POLITECNICO DI TORINO
DECRETO RETTORALE 5 luglio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto del Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 216 del 14 marzo 2000, ed in particolare l'art. 9.2;
Vista la delibera del senato accademico del 9 marzo 2001, con la quale sono state approvate alcune modifiche allo statuto di cui sopra;
Vista la nota n. 038.020501 del 2 maggio 2001, con la quale le suddette modifiche allo statuto sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota n. 1594 del 30 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
E' emanato, ai sensi della legge n. 168/1989, lo statuto del Politecnico di Torino, allegato al presente decreto di cui ne costituisce parte integrante.
Lo statuto entrera' in vigore dal 9 luglio 2001.
Torino, 5 luglio 2001
Il rettore: Zich
 
Allegato
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Titolo 1 - Principi generali
Art. 1.1- Politecnico di Torino;
Art. 1.2 - Finalita' istituzionali;
Art. 1.3 - Principi per la realizzazione delle finalita' istituzionali;
Art. 1. 4 - Modalita' per la realizzazione delle finalita' istituzionali;
Art. 1.5 - Diritto allo studio;
Art. 1.6 - Organizzazione;
Art. 1.7 - Gestione delle risorse umane;
Art. 1.8 - Fonti di finanziamento.
Titolo 2 - organi di governo del Politecnico
Art. 2.1 organi di governo;
Art. 2.2 - Rettore;
Art. 2.3 - Senato accademico;
Art. 2.4 - consiglio di amministrazione;
Art. 2.5 - Cariche elettive nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;
Art. 2.6 Cariche non elettive.
Titolo 3 - Comitato paritetico per la didattica
Art. 3.1 - Comitato paritetico.
Titolo 4 - Strutture didattiche e scientifiche
Art. 4.1 - Principi generali;
Art. 4.2 - Facolta';
Art. 4.3 - Dipartimenti;
Art. 4.4 - Collegio dei direttori di dipartimento.
Titolo 5 - Amministrazione
Art. 5.1 - Attivita' amministrativa;
Art. 5.2 - Strutture amministrative e tecniche;
Art. 5.3 - Direttore amministrativo;
Art. 5.4 - Dirigenti;
Art. 5.5 - Accesso alle qualifiche dirigenziali;
Art. 5.6 - Assunzioni di dirigenti con contratto a termine di diritto privato;
Art. 5.7 - Esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei docenti e ricercatori.
Titolo 6 - Autonomia finanziaria e contabile
Art. 6.1 - La gestione economico finanziaria delle risorse ed il bilancio;
Art. 6.2 - Centri autonomi di gestione.
Titolo 7 - Autonomia organizzativa
Art. 7.1 - Regolamenti;
Art. 7.2 - Validita' delle deliberazioni;
Art. 7.3 - Pubblicita' dei verbali.
Titolo 8 - Valutazione delle attivita'
Art. 8.1 - Valutazione delle attivita'.
Titolo 9 - Modifiche di statuto
Art. 9.1 - Riforme statutarie organiche;
Art. 9.2 - Altre modifiche di statuto.
Titolo 10 - Norme comuni
Art. 10.1 - Norme per le designazioni elettive;
Art. 10.2 - Elezione delle rappresentanze studentesche;
Art. 10.3 - Anno accademico;
Art. 10.4 Personale a tempo determinato.
Titolo 11 - Norme transitorie e finali
Art. 11.1;
Art. 11.2.
TITOLO 1 Principi generali
Art. 1.1.
Politecnico di Torino
Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato Politecnico, e' un'istituzione universitaria pubblica, indipendente da ogni orientamento religioso, ideologico e politico.
Il Politecnico, che ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Torino e puo' stabilire sedi decentrate, in Italia e all'estero.
Il Politecnico ha autonomia didattica e scientifica ed ha altresi' autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Art. 1.2.
Finalita' istituzionali
Il Politecnico fonda le proprie attivita' sulla produzione, attrazione e diffusione della conoscenza; ha come finalita' l'istruzione superiore, la formazione di alto livello e la ricerca scientifica e tecnologica. In particolare:
a) definisce le caratteristiche, le modalita' e i contenuti dei corsi di istruzione universitaria nel rispetto delle norme vigenti;
b) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, con la finalita' di fornire la cultura necessaria per il lavoro scientifico, tecnico e professionale;
c) promuove il consolidamento del sistema della formazione superiore in cui attori diversi, pur nella loro specificita' sono chiamati ad interagire in misura sempre piu' stretta;
d) definisce e svolge programmi e progetti di formazione continua, formazione professionale, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento;
e) provvede all'orientamento professionale degli studenti, ai servizi finalizzati a favorire il loro inserimento qualificato nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei loro specifici percorsi professionali;
f) valorizza il patrimonio culturale rappresentato dai propri laureati e dalle loro esperienze professionali e ne promuove lo sviluppo; realizza idonee iniziative per conservare un legame culturale e personale con i propri laureati anche attraverso la creazione e la tenuta di apposite banche dati;
g) promuove la creazione di nuova occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialita' in settori ad alto contenuto tecnologico;
h) promuove la ricerca fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di eccellenza a livello nazionale ed internazionale; favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche piu' avanzate; valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari; provvede ai servizi finalizzati al trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
i) considera come proprio patrimonio le competenze professionali del suo personale e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione;
j) instaura rapporti con enti pubblici e privati fornendo loro supporti di elevata qualificazione scientifica e tecnologica;
k) provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
l) realizza servizi e produzioni sperimentali di beni ad elevato contenuto tecnologico;
m) compie attivita' strumentali alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
n) svolge un ruolo primario di sostegno al processo di internazionalizzazione, attraverso azioni congiunte con atenei, istituzioni e Imprese straniere; sostiene iniziative di attrazione e scambio di studenti, docenti e ricercatori; sviluppa la promozione di alleanze con altri soggetti finalizzata alla partecipazione a progetti internazionali di formazione e di ricerca;
o) contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, ad un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali. Il Politecnico promuove annualmente una conferenza aperta alle forze sociali e culturali interessate al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive.
Art. 1.3.
Principi per la realizzazione delle finalita' istituzionali
Il Politecnico di Torino opera per il raggiungimento delle proprie finalita', con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Nella realizzazione delle finalita' istituzionali, il Politecnico:
a) riconosce che l'attivita' didattica e' indissociabile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento segua l'evolversi della societa' e delle conoscenze scientifiche;
b) organizza lo svolgimento dell'attivita' didattica e le relative strutture nel rispetto del principio di liberta' della scienza e del relativo insegnamento, secondo gli obiettivi definiti dall'Ateneo nel proprio programma di missione istituzionale e nei limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici;
c) garantisce autonomia di ricerca alle strutture scientifiche e, nel rispetto del piano annuale delle ricerche da queste predisposto, liberta' di ricerca ai docenti e ricercatori;
d) garantisce al personale e agli studenti la partecipazione agli organi di governo secondo le norme del presente statuto;
e) impronta la propria attivita' ai principi di trasparenza e responsabilita' dell'azione amministrativa;
f) favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo l'informazione all'interno dell'Ateneo ed assicurando una adeguata comunicazione all'esterno; a tale scopo e' convocata, almeno una volta l'anno, una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale;
g) promuove la qualita' nelle attivita' di ricerca, di didattica, di servizio e amministrazione mediante gli opportuni strumenti di gestione e di verifica ed anche attraverso specifiche forme di incentivazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 1.4.
Modalita' per la realizzazione delle finalita' istituzionali
Per la realizzazione delle finalita' istituzionali il Politecnico interagisce, anche attraverso convenzioni, contratti e consulenze, con il contesto socio-economico ed in particolare con quei soggetti pubblici e privati titolari di preminenti interessi nell'ambito della formazione e della ricerca, con l'obiettivo di:
raccordare i propri percorsi formativi con l'evoluzione della societa' e del mondo del lavoro;
arricchire l'interscambio di conoscenza;
integrare, nel processo di crescita della conoscenza, le culture che si sviluppano all'esterno;
comprendere, interpretare, anticipare i fabbisogni di formazione e di ricerca.
In particolare il Politecnico interagisce:
con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica:
per la gestione del complesso di attivita' ovvero di iniziative ed attivita' specifiche, mediante accordi di programma finalizzati alla acquisizione di risorse finanziarie per il funzionamento;
per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche;
per il finanziamento dei piani di sviluppo;
con altre universita' e con enti pubblici e privati per la promozione, la organizzazione e la fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
con altre universita' ed enti per attivare collaborazioni e istituire strutture per attivita' di comune interesse;
con enti ed istituzioni competenti in materia di diritto allo studio per il coordinamento dei rispettivi interventi;
con enti ed istituzioni competenti alla fornitura di servizi per l'orientamento degli studenti e per l'orientamento professionale.
Per la realizzazione degli scopi istituzionali il Politecnico puo' partecipare o promuovere la costituzione di societa', consorzi e fondazioni.
Il Politecnico puo' attivare contratti, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, di diritto privato a tempo determinato per la nomina di docenti e ricercatori di Ateneo e consiglieri scientifici in possesso di competenze di alta qualificazione scientifica riconosciuta internazionalmente.
Art. 1.5.
Diritto allo studio
Il Politecnico, nell'ambito delle proprie competenze, ha l'obiettivo della tutela del diritto allo studio universitario, al fine di garantire l'equita' ed il miglioramento dell'efficacia del sistema universitario.
Il Politecnico realizza servizi e interventi per il diritto allo studio, compresa la gestione di residenze universitarie, anche sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti.
Servizi e interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi, e sono finalizzati anche allo sviluppo della mobilita' internazionale degli studenti.
Il Politecnico provvede, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, ai servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di sostegno e di orientamento per gli studenti.
Il Politecnico favorisce, anche con adeguato sostegno finanziario, attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
Il Politecnico puo' istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere:
giovani che abbiano acquisito un titolo presso l'Ateneo;
tirocini pratici anche all'estero;
periodi di studio e tesi svolte fuori sede.
La disciplina di questi interventi e' dettata da apposito regolamento.
Il Politecnico attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti nelle attivita' connesse con i servizi di supporto alla didattica e al diritto allo studio.
Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto della condizione economica e del merito degli studenti.
Il Politecnico adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti portatori di handicap a partecipare alle attivita' didattiche, di ricerca e culturali, ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.
Art. 1.6.
Organizzazione
L'organizzazione del Politecnico e' improntata ai seguenti principi:
a) distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, riservando:
agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti;
al direttore amministrativo, ai dirigenti e agli altri soggetti preposti a unita' organizzative la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
b) conseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita';
c) responsabilizzazione del personale;
d) collegamento delle attivita' degli uffici, delle strutture e dei servizi mediante idonee reti informatiche, in un'ottica di efficace comunicazione interna ed esterna.
Art. 1.7.
Gestione delle risorse umane
1. Nella gestione delle risorse umane, il Politecnico:
a) garantisce parita' e pari opportunita';
b) provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale al fine della valorizzazione delle professionalita';
c) favorisce l'istituzione ed il funzionamento di associazioni per la promozione di servizi culturali e ricreativi per il personale.
2. Il Politecnico recluta i professori e i ricercatori, secondo le modalita' definite dai regolamenti di ateneo, sulla base dei seguenti principi:
a) soddisfacimento delle prioritarie esigenze della didattica e della ricerca;
b) adeguata pubblicita' delle valutazioni comparative;
c) adozione di criteri di comparazione oggettivi e trasparenti;
d) rapidita' dello svolgimento dei procedimenti di valutazione comparativa.
3. Il Politecnico recluta il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti, secondo modalita' definite dai regolamenti di ateneo, sulla base dei seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione;
b) imparzialita', economicita' e rapidita' di svolgimento delle procedure di selezione;
c) adozione di metodi di selezione oggettivi e trasparenti;
d) composizione delle commissioni selezionatrici con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.
4. Il Politecnico, con modalita' da definire nel regolamento generale di Ateneo, puo' attivare rapporti di lavoro autonomo di durata non superiore a cinque anni, per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire ad esigenze organizzative a carattere transitorio.
Art. 1.8.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento del Politecnico di Torino sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri enti pubblici e privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, dai proventi derivanti da prestazioni e dalla vendita di beni e servizi, nonche' da redditi patrimoniali, lasciti e donazioni.
2. Per le spese in conto capitale il Politecnico puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti, leasing ed altre forme di indebitamento garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario su scala pluriennale, attraverso la predisposizione di piani di investimento. Il regolamento di contabilita' definisce i limiti all'indebitamento, in relazione alle risorse dell'ateneo complessivamente disponibili.
TITOLO 2 Organi di governo del Politecnico
Art. 2.1.
Organi di governo
Sono organi di governo del Politecnico: rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione.
Art. 2.2.
Rettore
Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge ed e' garante della liberta' di ricerca e di insegnamento, della liberta' di studio e dei diritti di tutti i dipendenti e studenti del Politecnico di Torino.
1. Spetta al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, e provvedere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Politecnico;
c) esercitare l'autorita' disciplinare sul personale docente e ricercatore nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
d) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;
e) stipulare contratti e convenzioni;
f) emanare lo Statuto ed i regolamenti dell'ateneo;
g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge e da quelle inerenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti di ateneo;
h) in caso di necessita' ed indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico sottoponendoli, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
2. Il rettore dura in carica quattro anni e viene eletto fra i professori di prima fascia in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore e' nominato dal Ministro.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori confermati;
b) dai ricercatori non confermati;
c) dal personale tecnico ed amministrativo;
d) dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
e) dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi ed alle strutture del Politecnico.
Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) sara' pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati, secondo criteri fissati dal regolamento generale di ateneo.
In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo e i ricercatori confermati.
Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procedera' ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.
Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione e' valida se vi e' una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano in ruolo.
Al terzo turno la votazione e' comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili.
In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalita' previste dal regolamento generale d'ateneo.
3. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore e' nominato dal Ministro. Il prorettore sostituisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Nel quadro di un programma coordinato di attivita', il rettore puo' delegare proprie funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quelle attinenti ai punti a), c), ed f), ad altri professori di prima fascia. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.
Art. 2.3.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento del Politecnico per l'esercizio della autonomia universitaria. In tal senso:
elabora le indicazioni programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione,
fornisce indicazioni programmatiche alle strutture del Politecnico per la predisposizione dei rispettivi piani di attivita'.
Spetta in particolare al senato accademico:
a) approvare ogni due anni il programma di missione dell'Ateneo;
b) coordinare le attivita' fra strutture didattiche e di ricerca, fornendo linee di indirizzo che tengano conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica; deliberare l'attivazione o la soppressione di strutture didattiche e di ricerca;
c) individuare le linee per la definizione dell'organico di ateneo, sentite le strutture didattiche, i dipartimenti e il direttore amministrativo;
d) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
e) determinare criteri e modalita' di valutazione dell'attivita' didattica e scientifica, individuandone linee e sedi di applicazione;
f) modificare lo Statuto secondo le procedure previste nel presente Statuto;
g) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di ateneo;
h) approvare il regolamento generale di ateneo;
i) deliberare la costituzione di commissioni con funzioni consultive, di durata temporanea o permanente, tra le quali il comitato di coordinamento Interfacolta' formato dai presidi delle facolta' dell'ateneo;
j) approvare, su proposta dei dipartimenti, l'attivazione di contratti di diritto privato di cui al comma 3 del precedente art. 1.4;
k) individuare tematiche di ricerca di particolare interesse per l'ateneo e mettere in atto azioni di sostegno e di indirizzavano della ricerca;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal regolamento generale di ateneo.
2. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno quattro volte l'anno ed all'occorrenza in via straordinaria. Il senato accademico e' comunque convocato dal rettore quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
3. Il senato accademico e' composto da:
a) rettore;
b) prorettore;
c) presidi delle facolta' attivate nel Politecnico;
d) direttore della scuola di dottorato di cui al successivo art. 4.1;
e) tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e due ricercatori, eletti ciascuno dalla propria categoria;
f) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
g) un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca o ai corsi di specializzazione (terzo livello);
h) da tre a cinque rappresentanti degli studenti.
I membri di cui ai punti e), f) e g) sono eletti dalle rispettive categorie.
Le componenti di cui al punto e) saranno incrementate in maniera tale da risultare comunque superiori del 20% arrotondato all'intero superiore della somma dei componenti di cui alle lettere c) e d). Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalita' di attribuzione alle diverse categorie dei componenti di cui alla lettera e) eccedenti il numero di otto.
I membri di cui al punto h) sono eletti secondo le modalita' previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
i) il direttore amministrativo, che e' anche il segretario del senato accademico;
i-bis) sino a due membri onorari;
j) due membri nominati dal Ministro, su terne proposte dal CNEL, uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;
k) un membro nominato dal Ministro, su una terna proposta dal CNR;
l) un membro designato dalla regione Piemonte;
m) un membro designato dalla provincia di Torino;
n) un membro designato dal comune di Torino;
o) un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Torino.
4. Il senato accademico dura in carica quattro anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore.
5. I membri onorari possono essere individuati, nel numero massimo di due, tra personalita' di chiara fama a livello internazionale nella cultura politecnica. Il rettore, sentito il senato accademico, nomina i membri onorari. Ogni rettore puo' nominare al piu' un membro onorario. I membri onorari non decadono con la conclusione del mandato del rettore.
Art. 2.4.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
Per le deliberazioni che implicano valutazioni incidenti sulla attivita' didattica e di ricerca, il consiglio di amministrazione si attiene alle indicazioni programmatiche del senato accademico.
Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio di previsione, predisposto secondo le linee programmatiche del senato accademico, e il conto consuntivo;
b) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile;
c) definire l'organico di ateneo entro le linee individuate dal senato accademico;
d) individuare gli uffici di livello dirigenziale e le relative funzioni;
e) assegnare le risorse alle unita' organizzative;
f) assegnare alle facolta' e alle scuole, sentito il senato accademico, le risorse finanziarie destinate ai budget di competenza;
g) approvare i contratti e le convenzioni;
h) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 6.1;
i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo;
j) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo;
k) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali, su proposta del direttore amministrativo;
l) esercitare ogni altra funzione di indirizzo in relazione alla gestione amministrativa e finanziaria;
m) determinare criteri e modalita' di valutazione dell'attivita' tecnico-amministrativa;
n) individuare la struttura competente per i procedimenti disciplinari.
Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore;
c) il direttore amministrativo;
d) due rappresentanti dei direttori di dipartimento;
e) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
f) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
g) due rappresentanti dei ricercatori;
h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
i) da tre a quattro rappresentanti degli studenti;
l) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento del Politecnico con un contributo annuo non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione.
I membri di cui al punto d) sono eletti nel corso di un'apposita riunione del collegio dei direttori di dipartimento.
I membri di cui ai punti e), f), g) ed h) sono eletti dalle rispettive categorie.
I membri di cui al punto i) sono eletti secondo le modalita' previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
I membri di cui al punto l) non possono superare le quattro unita'. L'ammissione di queste rappresentanze e' comunque soggetta ad una motivata delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.
Il numero dei membri di cui al punto e) sono aumentati di una unita' nel caso in cui i membri di cui al punto l) siano almeno tre.
Il numero dei membri di cui al punto f) sono aumentati di una unita' nel caso in cui i membri di cui al punto l) siano in numero di quattro.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e viene rinnovato alla meta' del mandato del senato accademico.
Art. 2.5. Cariche elettive nel senato accademico e nel consiglio di
amministrazione
1. Possono essere eletti nel senato accademico o nel consiglio di amministrazione i professori di ruolo ed i ricercatori che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Esiste incompatibilita' tra le cariche di membro del senato accademico e membro del consiglio di amministrazione.
3. I membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
Art. 2.6.
Cariche non elettive
I rappresentanti designati da enti esterni nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione ed i membri onorari del senato accademico non devono avere rapporti di lavoro, ne' contratti in corso ne' contenziosi in atto con il Politecnico.
TITOLO 3 Comitato paritetico per la didattica
Art. 3.1.
Comitato paritetico
1. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio e' costituito il comitato paritetico per la didattica. Esso opera entro i limiti e con le modalita' di seguito specificate.
2. I compiti del comitato sono:
a) organizzare un osservatorio permanente sulla funzionalita' delle attivita' didattiche e sovraintendere al suo funzionamento;
b) svolgere un monitoraggio sul processo di insegnamento-apprendimento, osservarne i metodi e gli effetti, proporre azioni specifiche per il miglioramento;
c) svolgere un monitoraggio sulle azioni finalizzate al miglioramento della qualita' della didattica e dei servizi agli studenti, e a supporto del diritto allo studio;
d) fornire eventuali proposte e pareri in ordine al coordinamento tra strutture didattiche;
e) redigere una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti;
f) svolgere funzioni di garanzia nei confronti delle segnalazioni che pervengano dagli studenti in ordine a eventuali situazioni e comportamenti ritenuti lesivi dei loro diritti.
3. Al fine di contribuire al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti, il comitato paritetico per la didattica puo' formulare pareri e proposte agli organi competenti del Politecnico sulle materie che riguardano gli studenti. Gli organi ai quali tali pareri e proposte sono indirizzate sono tenuti a dare risposte entro i termini, con le modalita' e le verifiche previste nel regolamento generale di ateneo.
4. Il comitato paritetico per la didattica e' composto da un numero uguale di docenti (professori e ricercatori) e di studenti. I membri sono designati su base elettiva.
Il comitato nomina nel suo seno un presidente, scelto tra i professori, ed un vicepresidente scelto tra gli studenti.
5. Il regolamento generale di ateneo stabilisce la composizione, le norme per la elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato paritetico per la didattica.
6. Il comitato nomina un referente per le funzioni di garanzia denominato garante degli studenti, scelto tra i professori di I fascia dell'ateneo esterni al comitato paritetico per la didattica.
7. Il garante degli studenti, sulla base del monitoraggio e delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti, propone al comitato le opportune iniziative.
Per le questioni di riservatezza personale il garante degli studenti riferisce direttamente al rettore circa gli opportuni provvedimenti da adottare.
TITOLO 4 Strutture didattiche e scientifiche
Art. 4.1.
Principi generali
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche il Politecnico e' articolato in facolta', in scuole e nelle altre strutture didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo, tra le quali la scuola di dottorato che ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attivita' formative relative ai dottorati di ricerca.
Il regolamento didattico di Ateneo disciplina la costituzione ed il funzionamento delle scuole e delle altre strutture didattiche; tale disciplina potra' essere integrata da regolamenti specifici.
2. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' di ricerca il Politecnico e' articolato in dipartimenti. Questi possono essere a carattere interateneo.
3. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico puo' deliberare, su proposta dei dipartimenti interessati, la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
Il personale, le risorse finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attivita' devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro. Le modalita' per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
4. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione del Politecnico, il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di Centri di servizio. Le modalita' per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 4.2.
Facolta'
1. La facolta' ha come compiti principali:
a) la redazione della proposta annuale sull'evoluzione della offerta formativa;
b) la gestione del budget di facolta' attraverso la programmazione delle attivita' didattiche nel quadro delle risorse assegnate con l'obiettivo di ottimizzare il servizio fornito in relazione alle risorse disponibili;
c) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica sulle attivita' didattiche, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dal comitato paritetico per la didattica;
d) l'attivazione delle procedure concorsuali e la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, sentiti i dipartimenti interessati, laddove tale prerogativa non sia esercitata dal dipartimento o da una federazione di dipartimenti secondo modalita' definite dal regolamento generale di ateneo con attenzione alle singole strutture didattiche;
e) le proposte concernenti le parti di propria competenza del regolamento didattico di Ateneo;
f) il conferimento di titoli di studio di primo e secondo livello ad honorem e alla memoria.
2. Sono organi della facolta':
a) preside;
b) consiglio di facolta';
c) consiglio di presidenza;
d) consigli di corso di studio eventualmente accorpati in consigli di Settore, ove istituiti;
3. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'.
Il preside dura in carica quattro anni. Il mandato del preside viene rinnovato a meta' del mandato del senato accademico.
Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario e' nominato dal rettore.
Il preside puo' delegare parte delle sue funzioni ad altri professori di ruolo, con le modalita' previste dal regolamento di facolta'.
Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia ed e' nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo;
b) dai ricercatori confermati;
c) dai ricercatori non confermati;
d) dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di facolta'.
Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti c) e d) sara' pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati, secondo criteri fissati dal regolamento generale di ateneo.
In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti c) e d) non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo e ricercatori confermati aventi diritto.
Il preside e' eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procedera' ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.
Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione e' valida se vi e' una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano in ruolo.
Al terzo turno la votazione e' comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili.
In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
4. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che hanno afferenza primaria alla facolta'. Ne fa anche parte una rappresentanza degli studenti. Il regolamento di facolta' disciplina modalita' di funzionamento della facolta' e la consistenza delle rappresentanze che ne fanno parte.
5. I consigli deliberano nel rispetto del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella cui e' riferita la deliberazione.
Art. 4.3.
Dipartimenti
1. Ogni dipartimento ha come scopo l'organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche se afferenti a facolta' diverse.
I dipartimenti:
a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi ai programmi di ricerca comuni;
b) organizzano le attivita' di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni;
c) propongono al senato accademico l'attivazione di contratti con consiglieri scientifici;
d) con il fine di ottenere una equilibrata distribuzione del carico didattico, concorrono alla attribuzione degli incarichi didattici, sulla base delle richieste e delle indicazioni delle strutture didattiche;
e) provvedono di norma alla chiamata dei professori di prima o seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari afferenti o affini;
f) propongono, singolarmente o in federazione, l'attivazione delle procedure concorsuali e la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, eseguita sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, secondo modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo, prestando attenzione alle singole strutture didattiche;
g) hanno competenza per la selezione, ai fini della assunzione, del personale tecnico.
Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo dei settori di ricerca e delle attivita' connesse al dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra i dipartimenti secondo modalita' previste nel regolamento generale di Ateneo.
2. Sono organi del dipartimento: direttore, consiglio e giunta.
3. Il direttore e' eletto dai membri del consiglio tra i professori di prima fascia. In casi eccezionali di mancanza o di impedimento il direttore puo' essere eletto tra i professori di ruolo di seconda fascia. Il direttore del dipartimento e' nominato con decreto del rettore.
Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procedera' ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.
Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione e' valida se vi e' una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano in ruolo.
Al terzo turno la votazione e' comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto.
In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; e' responsabile delle attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi di governo, esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il direttore dura in carica quattro anni. Il mandato dei direttori coincide con quello del consiglio di amministrazione.
Salvo che ai fini della rappresentanza di cui all'art. 2.4, comma 2, lettera d), la carica di direttore e' incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.
Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo che ha compiti di coordinamento e verifica delle attivita' del personale amministrativo e di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalita' della struttura. Il segretario amministrativo e' responsabile dei procedimenti amministrativi. L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito dal direttore amministrativo, su proposta del direttore, sentito il consiglio di dipartimento, ad un funzionario in possesso dei requisiti richiesti.
4. Il consiglio e' l'organo che indirizza e programma le attivita' del dipartimento, e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo.
Ne fanno inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento. Possono anche farne parte i consiglieri scientifici ed una rappresentanza di studenti.
Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento.
Il consiglio puo' delegare specifiche competenze alla giunta.
5. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.
Composizione della giunta, durata del mandato, modalita' di elezione e di funzionamento sono normate dal regolamento del dipartimento.
Art. 4.4.
Collegio dei direttori di dipartimento
1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' composto dai direttori di dipartimento e dai presidenti dei centri di gestione autonoma.
2. Il collegio svolge il ruolo di coordinamento tra i dipartimenti e tra questi e gli altri centri di gestione autonoma, per le materie di comune competenza. Il collegio svolge inoltre un ruolo di collegamento tra l'amministrazione e i singoli dipartimenti e centri per le materie di interesse generale.
3. Il collegio svolge funzione di consulenza nei confronti del senato accademico, per materie relative alla ricerca, e del consiglio di amministrazione e da' pareri al consiglio di amministrazione sulle materie specificate nel regolamento generale di ateneo. In particolare, il collegio partecipa alla procedura di valutazione per l'istituzione di nuovi dipartimenti e centri, dando pareri al consiglio di amministrazione.
4. Il collegio dei direttori di dipartimento elegge i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione.
5. Il collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
TITOLO 5 Amministrazione
Art. 5.1.
Attivita' amministrativa
1. L'attivita' amministrativa del Politecnico e' diretta ad assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali ed e' svolta dalla amministrazione centrale e dai centri di gestione autonoma tramite strutture amministrative e tecniche.
2. L'attivita' amministrativa del Politecnico si ispira ai principi della:
pubblicita' e trasparenza degli atti;
semplicita' e snellezza delle procedure;
responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni commisurata al livello operativo.
Art. 5.2.
Strutture amministrative e tecniche
1. Le strutture amministrative e tecniche del Politecnico sono organizzate in servizi e uffici, collocati entro l'amministrazione centrale o entro i centri di gestione autonoma.
2. I responsabili dei servizi e degli uffici riferiscono e rispondono al rettore e al direttore amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.
3. Per questioni gestionali di particolare complessita' e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo, puo' deliberare la costituzione di centri di servizio e gestione, da porre alle dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo, definendone le funzioni, le modalita' operative e la durata.
Art. 5.3.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo e' preposto alle strutture amministrative e tecniche finalizzate all'attivita' amministrativa e alla organizzazione e gestione dei servizi generali.
2. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'ateneo o di altra Sede universitaria, ovvero di altra amministrazione Pubblica, o a soggetto estraneo alla Pubblica amministrazione, con motivata delibera che dovra' evidenziare le competenze professionali maturate dal candidato. L'incarico e' attribuito a tempo determinato; di norma e' sincronizzato con il mandato del rettore e puo' essere rinnovato.
3. Il direttore amministrativo:
a) formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;
b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal consiglio di amministrazione; attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definisce con i dirigenti gli obiettivi da conseguire e le risorse connesse con la loro realizzazione;
c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
d) adotta gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti e salvo quanto previsto all'art. 5.7;
e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure correlate alla responsabilita' dirigenziale;
f) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
g) assicura una adeguata comunicazione delle iniziative programmate; a tal fine e' prevista almeno una volta l'anno una riunione aperta a tutto il personale tecnico e amministrativo.
4. Il direttore amministrativo riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' svolta in tutti i casi in cui il consiglio lo richieda.
Art. 5.4.
Dirigenti
I dirigenti si distinguono in amministrativi e tecnici.
I dirigenti:
a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore amministrativo;
c) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore amministrativo;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidati ai propri uffici.
Art. 5.5.
Accesso alle qualifiche dirigenziali
1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso indetto dal Politecnico, ovvero per concorso indetto da piu' Atenei tra loro consorziati, sulla base di appositi accordi
2. I procedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti principi:
a) alta qualificazione documentabile in termini di studi compiuti, formazione ricorrente, documenti prodotti;
b) specifica esperienza professionale maturata nell'amministrazione o nell'ente di appartenenza;
Art. 5.6.
Assunzioni di dirigenti con contratto a termine di diritto privato
1. L'assunzione di dirigenti con contratto a termine di diritto privato avviene secondo modalita' definite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo, sulla base dei seguenti principi:
a) le assunzioni a termine non possono superare il contingente definito dal consiglio di amministrazione;
b) il dirigente da assumere deve essere in possesso di particolare qualificazione professionale, comprovata dall'esercizio di funzioni dirigenziali in organismi od enti pubblici o privati per almeno cinque anni, ovvero dalla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;
c) la selezione del dirigente da assumere avverra' mediante apposita procedura selettiva eventualmente affidata ad organismo specializzato esterno e, altresi', mediante individuazione e comparazione di candidati la cui competenza sia gia' nota all'amministrazione;
d) individuazione di candidati gia' conosciuti dall'amministrazione ovvero mediante l'assunzione del candidato individuato e' deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo;
e) il livello del trattamento economico e' riferito al CCNL dei dirigenti delle universita' con la possibilita' di incrementarlo in relazione alla specifica qualificazione professionale e alle condizioni di mercato, tenendo conto della temporaneita' del rapporto.
Art. 5.7. Esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei docenti e
ricercatori
Gli atti relativi allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori del Politecnico sono di competenza del rettore.
TITOLO 6 Autonomia finanziaria e contabile
Art. 6.1.
La gestione economico finanziaria delle risorse ed il bilancio
1. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri e le modalita' della gestione finanziaria e contabile del Politecnico. Esso e' deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia.
2. Il Politecnico di Torino adotta lo strumento del controllo di gestione al fine del raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalita' d'impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ateneo. L'attivita' di controllo di gestione e' gestita da uno specifico ufficio dell'amministrazione centrale, sotto la responsabilita' del direttore amministrativo, che sottopone periodicamente agli organi di ateneo gli esiti di tale attivita'.
3. Il Politecnico utilizza criteri di ripartizione delle risorse tra amministrazione centrale e centri autonomi di gestione, coerenti con le linee di sviluppo dell'Ateneo, che premino i risultati nello svolgimento dei compiti istituzionali e la capacita' di autofinanziamento e che salvaguardino l'esigenza di promuovere opportunita' equamente distribuite nei diversi settori.
4. L'impiego delle risorse e la relativa distribuzione all'interno dell'ateneo sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del loro impiego.
5. Il bilancio di esercizio ha lo scopo di fornire periodicamente il risultato economico conseguito e la connessa composizione del patrimonio, in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
6. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e contabilita' definira' i tempi e le procedure di passaggio dalla contabilita' finanziaria alla contabilita' economica, nonche' le modalita' per la redazione e l'approvazione dei documenti di budget e del bilancio di esercizio.
Art. 6.2.
Centri autonomi di gestione
1. Ai dipartimenti, ai centri Interdipartimentali di ricerca ed ai centri di servizi e gestione e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione puo' individuare anche centri di gestione ai quali non e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
2. Le norme che regolano il funzionamento di tutti i centri di gestione sono contenute nel regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'art. 6 gennaio
3. Le strutture amministrative e tecniche collocate entro i centri autonomi di gestione e il relativo personale, sono posti alle dipendenze del responsabile di ciascun centro. I segretari amministrativi assicurano un efficace collegamento tra l'attivita' dei centri medesimi e le linee generali dell'attivita' di gestione dell'amministrazione centrale. Essi dipendono dal responsabile del rispettivo centro e rispondono al direttore amministrativo della corretta applicazione delle procedure, dei regolamenti e degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'ateneo.
TITOLO 7 Autonomia organizzativa
Art. 7.1.
Regolamenti
1. Il regolamento generale di Ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale del Politecnico ed alle modalita' di elezione degli organi di governo di cui al titolo 2.
Il regolamento generale di Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta', il consiglio della scuola di dottorato ed i consigli di dipartimento.
2. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali il Politecnico rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative.
Il regolamento didattico di Ateneo e' approvato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.
3. I regolamenti delle facolta' e delle scuole sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di facolta' e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo com-ma 5.
4. I regolamenti dei dipartimenti sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di dipartimento e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 5.
5. I regolamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 prima della emanazione, sono trasmessi al senato accademico per il controllo di legittimita' e di merito da esercitarsi entro il termine perentorio di novanta giorni, nella forma della richiesta motivata di riesame. Il senato accademico puo', per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta le norme contestate non possono essere emanate.
Art. 7.2.
Validita' delle deliberazioni
Le adunanze degli organi sono valide, di norma, quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo; il regolamento generale di ateneo puo' prevedere deroghe a questa norma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.
Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.
Art. 7.3.
Pubblicita' dei verbali
I verbali delle adunanze degli organi del Politecnico sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni e' assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
TITOLO 8 Valutazione delle attivita'
Art. 8.1.
Valutazione delle attivita'
1. Il Politecnico promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttivita' della ricerca scientifica e della didattica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.
2. Il consiglio di amministrazione definisce a tal fine una struttura di valutazione interna ai sensi delle norme vigenti denominata "Nucleo di valutazione di Ateneo".
3. Il nucleo di valutazione di Ateneo, composto da nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, si articola in sezioni, ciascuna delle quali puo' avvalersi di esperti.
4. La struttura di valutazione interna opera in posizione di autonomia, rispondendo agli organi di governo ed ha l'obbligo di fornire le informazioni e i dati richiesti, alle scadenze previste, al MURST ed al comitato per la valutazione del sistema universitario.
5. Il nucleo di valutazione di Ateneo, avvalendosi del comitato paritetico per la didattica, acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche.
6. Il nucleo di valutazione di ateneo verifica l'attivita' didattica dei docenti ai fini dell'erogazione delle incentivazioni secondo le disposizioni di legge.
7. Il consiglio di amministrazione attribuisce alla struttura di valutazione interna le risorse di personale necessarie per il suo funzionamento.
8. La struttura di valutazione interna acquisisce i dati e le informazioni di riferimento delle attivita' di valutazione definiti a livello nazionale, con le eventuali integrazioni definite dal senato accademico secondo le modalita' di cui all'art. 2.3, comma 1, lettera e).
9. La struttura di valutazione interna ha accesso ai documenti e dati necessari alla propria attivita' e riferisce periodicamente agli organi di governo.
TITOLO 9 Modifiche di statuto
Art. 9.1.
Riforme statutarie organiche
Le riforma statutarie organiche e le modifiche statutarie relative alla composizione e ai compiti degli organi di governo di cui al titolo secondo dello statuto sono deliberate dal senato accademico nel rispetto della normativa vigente, previa consultazione dell'ateneo mediante un referendum, al quale partecipano:
i professori di ruolo e i ricercatori confermati;
i ricercatori non confermati;
il personale tecnico-amministrativo.
Per le ultime due componenti il voto espresso e' pesato con le stesse modalita' utilizzate per le elezioni del rettore.
Il referendum e' preceduto da una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale, volta ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso.
Il referendum e' valido se si raggiunge una percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili.
Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte con una maggioranza qualificata superiore al 40% dei voti equivalenti esprimibili.
Dopo due votazioni non valide, le modifiche statutarie di cui al presente articolo tornano ad essere di competenza del senato accademico con la procedura definita all'art. 9.2.
Art. 9.2.
Altre modifiche di Statuto
Le altre modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli di facolta', delle scuole e dei dipartimenti.
Il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta' e di dipartimento possono sottoporre al senato accademico, a maggioranza dei rispettivi componenti, proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le norme vigenti.
TITOLO 10 Norme comuni
Art. 10.1.
Norme per le designazioni elettive
1. Le designazioni elettive di categoria previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.
2. Quattro mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente del Politecnico, della facolta' e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
3. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, non puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata o di avvio posticipato del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. I professori che assumono la funzione di rettore, di Prorettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno od avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
5. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori.
6. Col termine "personale tecnico ed amministrativo" si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.
Art. 10.2.
Elezione delle rappresentanze studentesche
Gli studenti eletti negli organi dell'ateneo hanno un mandato di durata biennale.
L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello, ai dottorati di ricerca ed alle scuole.
Per la designazione del rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca o ai corsi di specializzazione (terzo livello) di cui all'art. 2.3, comma 3, lettera g), la votazione comporta la elezione quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al venti per cento.
Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche di cui agli articoli 2.3, comma 3, lettera h) e 2.4, comma 2, lettera i), la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore e' proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti ferma restando la presenza di almeno tre rappresentanti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.
La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la liberta' e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti negli organi di governo del Politecnico.
Art. 10.3.
Anno accademico
Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.
Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.
Art. 10.4.
Personale a tempo determinato
Il personale a tempo determinato partecipa, con modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo, in forma diretta o per rappresentanza alle attivita' delle strutture di cui fa parte.
Partecipa inoltre, con modalita' definite nel regolamento generale di ateneo, alle elezioni degli organi di governo (rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione) e dei responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che prevedono cariche elettive (presidi, direttori di dipartimento e scuole, presidenti di centro di servizi, presidenti di consiglio di corso di studio) qualora titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno quadriennale.
TITOLO 11 Norme transitorie e finali
Art. 11.1.
Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale.
Tutti gli organi di governo e i responsabili di strutture restano in carica fino al termine del loro mandato.
Per le elezioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione il regolamento elettorale e' deliberato dal senato accademico.
Art. 11.2.
Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le disposizioni legislative, regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.
 
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