Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 3 maggio 2001 |
Legge n. 144/1999, art. 1, comma 9 "Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione dei distretti economico produttivi". (Deliberazione n. 65/2001). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica"; Vista a legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali; Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che, all'art. 6, comma 8, definisce i sistemi produttivi locali e i distretti industriali e attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione dei sistemi produttivi locali; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 9, prevede che, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, il C.I.P.E. indichi i criteri ai quali le regioni e le province autonome dovranno attenersi al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro; Visto il documento "I Sistemi locali del lavoro 1991", pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel 1997; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 1o febbraio 2001; Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 24, con la quale viene approvato lo schema di deliberazione concernente i sistemi locali del lavoro, preliminarmente alla sua trasmissione al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni; Considerato che il parere non e' stato espresso nel termine del 16 aprile fissato dai Presidenti delle Camere al momento dell'assegnazione alle Commissioni; Considerate le competenze delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di programmazione delle politiche di sviluppo, espressamente richiamate dal citato comma 9 della legge n. 144/1999; Tenuto conto che i sistemi locali del lavoro rispondono all'esigenza di disporre di rilevazioni ed elaborazioni omogenee, riferite ad aree significative sul piano economico e segnatamente del mercato del lavoro; Ritenuto che i sistemi locali del lavoro rappresentano una delimitazione territoriale idonea per l'analisi e il monitoraggio delle politiche di sviluppo; Tenuto conto che l'ISTAT ha sviluppato la metodologia per l'individuazione dei sistemi locali del lavoro utilizzando i dati di censimento relativi al fenomeno del pendolarismo per ragioni lavorative, al fine di definire aree nelle quali fosse massima la correlazione fra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro, e che, sulla base di tale metodologia, ha effettuato la ripartizione in sistemi locali del lavoro dell'intero territorio nazionale, pubblicata nel documento sopra citato; Considerato che la Commissione europea, con nota n. SG (2000) D/102347 del 13 marzo 2000, ha ritenuto i sistemi locali del lavoro rispondenti agli intenti della Commissione e rispettosi dello spirito del trattato; Tenuto conto inoltre che la delimitazione di cui alla presente delibera viene effettuata in prossimita' della fine del periodo intercensuario 1991-2001, e che l'aggiornamento della delimitazione verra' effettuato sulla base dei dati del censimento del 2001; Ritenuto opportuno adottare, in prima applicazione, ferme restando le finalita' di analisi e monitoraggio delle politiche di sviluppo, la delimitazione dei sistemi locali del lavoro sviluppata dall'ISTAT nella citata pubblicazione, anche al fine di definire una suddivisione del territorio metodologicamente omogenea e per la quale siano gia' disponibili adeguate informazioni statistiche; Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. In prima applicazione, ai sensi della legge n. 144/1999, per sistemi locali del lavoro s'intendono le aree identificate sulla base dell'intensita' del pendolarismo per ragioni di lavoro e delimitate secondo la metodologia definita dall'ISTAT nella pubblicazione citata in premessa. 2. Al fine di approfondire le problematiche relative ai criteri per l'applicazione dei sistemi locali del lavoro, anche in relazione ai risultati del prossimo censimento, e alla definizione dei distretti economico produttivi di cui al successivo punto 4, e' istituito, nell'ambito della II commissione CIPE "Attivita' produttive", un gruppo di lavoro tecnico i cui membri saranno designati dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; dell'industria del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del lavoro e della previdenza sociale; delle politiche agricole e forestali; dei lavori pubblici; dalla Conferenza dei presidenti delle regioni; dall'ISTAT. 3. Ciascuna regione e provincia autonoma provvedera' alla delimitazione dei sistemi locali del lavoro compresi nel proprio territorio. Per i sistemi locali del lavoro ricadenti nel territorio di piu' regioni o province autonome, la delimitazione avra' luogo con un unico atto adottato d'intesa fra le regioni interessate. I sistemi locali del lavoro verranno aggiornati con periodicita' almeno decennale sulla base dei dati dei censimenti. L'ISTAT assicurera' che, per l'intero territorio nazionale, i dati rilevanti a fini di politica economica siano disponibili, oltre che per ripartizioni amministrative, anche per sistemi locali del lavoro. 4. I distretti economico produttivi verranno individuati dalle regioni e dalle province autonome, anche facendo riferimento ai sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell'ISTAT e tenendo conto, al fine di evitare una non opportuna proliferazione di aggregazioni territoriali, delle delimitazioni dei Sistemi produttivi locali di cui alla legge n. 140/1999. Roma, 3 maggio 2001 Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001 Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 132 |
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