| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini   relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata "Rosso Piceno". |  
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Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
      Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  giunta regionale delle Marche  in  data  31 maggio  2001  intesa  ad  ottenere modifiche del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  "Rosso  Piceno", riconosciuta con decreto del Presidente della  Repubblica  11 agosto  1968,  successivamente  modificata  con decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997;    Vista  la  nota  dell'assessorato  agroalimentare,  forestazione, caccia  e  pesca,  trasporti  e  viabilita',  della  regione  Marche, pervenuta  in  data  13 giugno  2001, con la quale viene richiesto al Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  di  esprimere  con  urgenza  un parere sulla introduzione della tipologia   ""Rosso   Piceno   Sangiovese",   in  attesa  che  l'iter procedurale  sul  complesso  delle  modifiche richieste e relative al disciplinare di produzione "Rosso Piceno" segua il suo naturale corso istruttorio;    Considerati  i motivi tecnici, le difficolta' dei viticoltori, la realta' della viticoltura della regione, nonche' il parere favorevole della  regione  stessa  sulla predetta istanza di modifica e relativa alla tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese";    Considerato che per il vino "Rosso Piceno" l'utilizzo del vitigno Sangiovese e' tradizionale della zona;    Ritenuto   che  tale  riconoscimento  sia  rispettoso  sia  degli interessi   del   consumatore,   essendo  obbligatorio  in  etichetta l'indicazione  del nome del vitigno Sangiovese, sia gli interessi dei produttori;
                              Ha espresso:
  nella   riunione   del  18 luglio  2001,  parere  favorevole  al  suo accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo decreto  dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  del  disciplinare  di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati, vista l'imminenza della campagna vitivinicola 2001/2002, al   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via Sallustiana  n.  10  -  00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  |  
|   |  PROPOSTA  DEL  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI            ORIGINE CONTROLLATA "ROSSO PICENO" SANGIOVESE
                                 Art. 1.    La  denominazione  di  origine  controllata  "Rosso  Piceno", con riferimento  al vitigno Sangiovese, e' riservata al vino che risponde alle  condizioni  ed  ai requisiti prescritti nei successivi articoli del presente disciplinare di produzione.                               Art. 2.    Il  vino  a  denominazione  di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:      Sangiovese: minimo 85%, possono  concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di coltivazione.                               Art. 3.    La  zona  di  produzione  e'  quella definita dal disciplinare di produzione  della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato  con  decreto  ministeriale  22 settembre 1997 e successive modifiche.                               Art. 4.    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione  di  origine  controllata  "Rosso Piceno" Sangiovese un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol.                               Art. 5.    Le   norme   per  la  vinificazione  sono  quelle  stabilite  dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche.                               Art. 6.    Il  vino  a  denominazione  di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:      colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;      odore: caratteristico, delicato;      sapore: armonico, gradevolmente asciutto;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;      acidita' totale minima: 4,5 g/l;      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.                               Art. 7.    Le norme per l'etichettatura, la designazione e presentazione del vino,  sono  quelle  dettate  dal  disciplinare  di  produzione della denominazione  di  origine  controllata  "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche.    Gli  articoli 1, 2, 4 e 6 del presente disciplinare di produzione vanno   ad  integrare  i  rispettivi  articoli  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", approvato  con  decreto  ministeriale  22 settembre 1997 e successive modifiche.  |  
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