| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 19 luglio 2001 |  
| Proroga  dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di controllo denominato   "C.S.Q.A.   S.r.l."  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta "Grana Padano". |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE            del Dipartimento della qualita' dei prodotti                    agroalimentari e dei servizi
    Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli e alimentari e, in particolare l'art. 10, concernente i controlli;  Visto il regolamento della Commissione C.E n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra  le altre, della denominazione di origine protetta "Grana Padano" nel  quadro  della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;  Visto  il  decreto  7  agosto  1998  con  il  quale  l'organismo di controllo  "C.S.Q.A.  S.r.l.",  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Grana Padano";  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal  20 agosto 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alla denominazione protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituto, e in relazione  al  quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di  tutti  i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza    di   fissare   modalita'   uniformi   per   l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il citato decreto 7 agosto 1998 per la denominazione di origine protetta "Grana  Padano"  venga  adeguato  allo schema tipo di controllo sopra indicato;  Considerato  che  il Consiglio di amministrazione del Consorzio per la  tutela  del formaggio "Grana Padano", con nota del 23 maggio 2001 ha  comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della C.S.Q.A.   di   Thiene  (Vicenza)  quale  organismo  di  controllo  e certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92  ma  di  aver condizionato la designazione formale agli esiti dell'attivita'  svolta  e alla valutazione dell'adeguatezza del piano di controllo vigente concernente la denominazione di origine protetta "Grana Padano";  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta "Grana Padano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;                              Decreta:
                                 Art. 1  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo "C.S.Q.A.  S.r.l.",  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  7  agosto  1998,  ad  effettuare i controlli sulla denominazione  di  origine protetta "Grana Padano", registrata con il regolamento  della  Commissione C.E n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di novanta giorni a far data dal 20 agosto 2001.  |  
|   |                                 Art. 2  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 agosto 1998.    Roma, 19 luglio 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
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