IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive  modificazioni  ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma  4,  del  decreto-legge  30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1998,  n.  61,  che detta la disciplina della programmazione negoziata;  Vista  la  propria  delibera  del  21 marzo  1997  pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale   dell'8 maggio  1997,  n.  105,  relativa  alla disciplina della programmazione negoziata;  Visto  il  decreto legistativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni   recante:  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,  recante:  "Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni  e  compiti  alle regioni e agli enti locali, per la riforma della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione amministrativa";  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed   integrazioni,   recante:  "Misure  urgenti  per  lo  snellimento dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di controllo";  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante "Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  e  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente: "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili";  Visto  l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo  per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;  Visto  l'art.  3,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  che  disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce   il  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli investimenti pubblici;  Visto  l'art.  7,  commi  3  e  4, del decreto del Presidente della Repubblica  20 febbraio  1998,  n.  38,  che stabilisce che il Nucleo tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici collabori    con   funzioni   di   supporto   alla   predisposizione, all'aggiornamento  delle  Intese  istituzionali  di  programma e alla verifica della loro attuazione;  Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  recante: "Misure di finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  (legge finanziaria 1999);  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";  Vista  la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000);  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001);  Vista  la  propria  delibera  del  6 agosto 1999, n. 135, (Gazzetta Ufficiale n. 242/1999);  Vista  la  propria  delibera  del  6 agosto 1999, n. 142, (Gazzetta Ufficiale n. 266/1999);  Vista  la  propria  delibera  del  4 agosto  2000, n. 84, (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000);  Vista  la  propria delibera del 21 dicembre 2000, n. 138, (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001);  Vista  la  nota  n.  767/AC  N.P.2 del 15 febbraio 2001, con cui la regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in  ottemperanza a quanto disposto  dalla  sopracitata  delibera  n.  84/2000  al  punto 1.2.1, comunica   di   voler  destinare  l'intera  quota  compensativa  agli interventi infrastrutturali;  Considerato   che   l'Intesa   istituzionale   di   programma,  che costituisce  il  quadro  di  riferimento degli atti di programmazione negoziata  che  hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la  giunta  di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire  per  i  quali  e' indispensabile l'azione congiunta degli organismi  predetti;  che  l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti   a   porre  in  essere  ogni  misura  necessaria  per  la programmazione,   la   progettazione   e  l'attuazione  delle  azioni concertate,  secondo  le  modalita' e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;  Considerato  che  dal  contesto  degli  approfondimenti  effettuati nell'ambito  dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma emerge  la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi   di  interesse  interregionale  e,  di  conseguenza,  con significative valenze anche nazionali;  Considerato  che  con  l'intesa  vengono  indicati  gli  Accordi di programma  quadro  da  stipularsi  tra il Governo e l'esecutivo della regione autonoma;  Esaminato   lo   schema  d'Intesa  istituzionale  di  programma  da stipularsi  tra  il  Governo  e  la  giunta  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia;  Considerato  che lo schema d'Intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro:    miglioramento  dei  sistemi  di  trasporto  e  di comunicazione - sistema portuale;    valorizzazione  delle risorse naturali e ambientali - depurazione acque;    valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche;    sviluppo dei sistemi produttivi locali, industriali e terziari;    miglioramento  della  qualita'  delle  citta',  delle istituzioni locali, della vita associata, della sicurezza;  Considerato  che, ai sensi della delibera n. 1 del 1o febbraio 2001 con  la  quale  questo  Comitato  ha  formulato il proprio definitivo parere  in ordine allo schema di piano generale dei trasporti e della logistica, deve essere assicurata la massima coerenza tra gli accordi di programma quadro relativi ai trasporti ed i contenuti del suddetto piano  generale  e  dei piani di settore o documenti programmatori di pari  livello  e  che  in  sede  di  stipula  degli accordi stessi di verranno  quindi  risolti  eventuali  problemi di coordinamento con i citati documenti programmatori;  Considerato  che  i  parametri  e  le  modalita' attraverso i quali determinare  le  risorse  (ordinarie  e  straordinarie,  nazionali  e comunitarie)  saranno  indicati  negli  accordi di programma quadro o altri  strumenti  negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente Intesa;  Sentita  nella  seduta  del 19 aprile 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica;                              Delibera:  E'  approvato  lo  schema dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare   tra  il  Governo  e  la  giunta  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, allegato alla presente deliberazione.    Roma, 3 maggio 2001                                        Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 142  |