Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 31 maggio 2001, n. 321
Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che il Ministro della sanita' con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe" e, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto che prevede la ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica entro il 31 dicembre 2001;
Ritenuto di dover prorogare il suddetto termine provvedendo, comunque, a semplificare le modalita' di erogazione di alcuni dispositivi protesici;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;
Raggiunta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100.1/2142-G/2848 del 24 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Proroga della disciplina dell'assistenza protesica

1. Nell'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, le parole "erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2001".



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al preambolo:
- Il testo degli articoli 26 e 57 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e' il seguente:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le
prestazioni sanitarie dirette aI recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri
servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante
convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno
schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito
il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei
limiti e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un
nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la
sua revisione periodica.".
"Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni
sanitarie). - Con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal
piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, sono
gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal
piano stesso, le prestazioni sanitarie gia' erogate dai
disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli
enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti
previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e della sanita', ed anche in
conformita' a quanto previsto dalla lettera f), quarto
comma dell'art. 53, ai provvede a disciplinare
l'adeguamento della partecipazione contributiva degli
assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale
partecipazione in funzione della soppressione delle
strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente
articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie
specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate,
ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore
degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei
ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria
curative e riabilitativa, che devono essere garantite, a
prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma
dell'art. 19 della presente legge, agli invalidi del
lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque
concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni
sanitarie. Con legge regionale e' disciplinato il
coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che
gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
pongono in essere, in favore degli infortunati e
tecnopatici, per realizzare le finalita' medico-legali di
cui all'art. 75 della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge
5 febbraio 1992, n. 104:
"Art. 34 (Protesi e ausili tecnici). - 1. Con decreto
del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e
ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di
cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature
elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficolta' delle persone con handicap fisico
o sensoriale.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229:
"7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di
remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma
indiretta.".
- L'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
332, concernente "Regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e
tariffe" e' riportato in note all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
articolazione del nomenclatore). - 1. Il presente
regolamento individua le prestazioni di assistenza
protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi
riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui
all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce
le modalita' di erogazione. Entro la suddetta data il
Ministro della sanita' provvede a ridefinire la disciplina
dell'assistenza protesica e le tariffe massime da
corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui
all'elenco 1 del nomenclatore.".



 
Art. 2. Modifica dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
332

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, e' sostituita dalle seguenti:
"d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonche' gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24" e "Raccoglitore per urina ISO 09.27", "Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessita' di verificare l'adattabilita' del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalita' di consegna frazionata;
d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del decreto
ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Aventi diritto alle prestazioni di assistenza
protesica). - 1. Hanno diritto all'erogazione dei
dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di
seguito indicati, in connessione a loro menomazioni a
disabilita' invalidanti:
a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i
privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente
dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
nonche' i minori di anni 18 che necessitano di un
intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di
un'invalidita' permanente;
b) gli istanti in attesa di accertamento che si
trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18;
c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in
seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla
commissione medica dell'azienda USL, sia stata riscontrata
una menomazione che comporta una riduzione della capacita'
lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di
cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
d) gli istanti in attesa di accertamento
entero-urostomizzati, laringectornizzati, tracheotomizzati
o amputati di arto, le donne che abbiano subito un
intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito
un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione
di certificazione medica;
e) i ricoverati in una struttura sanitaria
accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico
responsabile dell'unita' operativa certifichi la
contestuale necessita' e urgenza dell'applicazione di una
protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della
dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione
del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione
grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della
protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per
il riconoscimento dell'invalidita'.".



 
Art. 3. Modifica all'articolo 4 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.
332

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "e' subordinata," sono inserite le seguenti parole "fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 331



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"1. L'erogazione a carico del SSN delle prestazioni di
assistenza protesica individuate nel presente regolamento
e' subordinata, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate
dall'art. 2, comma 1, lettere d) e d-bis), salvo i casi
eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare
svolgimento delle seguenti attivita': prescrizione,
autorizzazione, fornitura e collaudo".



 
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