Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 luglio 2001
Dichiarazione di giacenza del vino e dei prodotti vitivinicoli detenuti dai produttori e dai commercianti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) della commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
Visto il regolamento (CE) della commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)";
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992, recante modificazioni del modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli nonche' dell'allegato A recante "avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini D.O.C. e D.O.C.G.";
Ritenuta la necessita', in applicazione delle disposizioni comunitarie, di stabilire la data di presentazione della dichiarazione di giacenza anche al fine di consentire la comunicazione alla commissione UE, entro la data prevista, delle informazioni relative alla ricapitolazione delle dichiarazioni di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;
Ritenuto, altresi', di procedere alla riformulazione delle disposizioni vigenti concernenti la dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli provvedendo all'abrogazione del decreto ministeriale del 10 luglio 1985 dianzi citato;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.
2. Per la riduzione a vino il mosto muto e' moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza l'applicazione di alcun coefficiente.
3. Per rivenditori al minuto, in conformita' al paragrafo 2 del citato art. 6 s'intendono:
i rivenditori che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;
i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
 
Art. 2.
1. La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente articolo 1, e' presentata sul modello conforme a quello allegato al decreto ministeriale del 17 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 1992.
2. La dichiarazione e' presentata, redatta in cinque copie, al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre la data del 10 agosto di ciascun anno.
3. Tuttavia, per la campagna 2000/2001 la dichiarazione e' presentata entro e non oltre il 30 agosto 2001.
4. Il comune che riceve la dichiarazione ne trattiene una copia, ne restituisce una all'interessato debitamente vistata per ricevuta e trasmette entro e non oltre il 25 agosto:
l'originale all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) via Palestro, 81- 00185 Roma;
una copia all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
una copia all'ufficio decentrato dell'assessorato all'agricoltura competente per territorio.
Tuttavia per la campagna 2000/2001 il comune effettua le trasmissioni entro il 4 settembre 2001.
 
Art. 3.
L'AGEA comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati riepilogativi definitivi delle dichiarazioni presentate in conformita' alle disposizioni comunitarie.
 
Art. 4.
E' abrogato il decreto ministeriale 10 luglio 1985 citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 16 luglio 2001
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 156
 
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