| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 26 luglio 2001 |  
| Regolamento  in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite. (Deliberazione n. 538/01/CSP). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella  riunione  della  commissione  per i servizi e i prodotti del 25 luglio  2001 e in particolare nella sua prosecuzione del 26 luglio 2001;  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante "Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";  Vista  la direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative, regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante "Disciplina del sistema   radiotelevisivo   pubblico   e   privato",   e   successive modificazioni;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223,   sulla   disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e privato";  Vista  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della  Convenzione  europea  sulla  televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;  Visto   il   decreto-legge   19 ottobre   1992,   n.  408,  recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblicita' radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre   1993,   n.  581,  recante  "Regolamento  in  materia  di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.  323,  recante: "Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,  n.  545,  recante: "Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita' radiotelevisiva",   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 650;  Vista  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento di termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie televisive";  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   29 marzo   1999,   n.  78,  recante: "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,  n.  5,  recante: "Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita' radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";  Vista  la  legge  7 giugno 2000, n. 150, recante: "Disciplina delle attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni";  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: "Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000";  Udita   la   relazione  del  commissario  relatore  dott.  Giuseppe Sangiorgi,  ai  sensi  dell'articolo  32  del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';                              Delibera:                               Art. 1.  1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n.  5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la pubblicita' radiotelevisiva e le televendite.  2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante ed essenziale.  3.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.  La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale dell'Autorita'  ed  e'  resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it    Napoli, 26 luglio 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
|   |                                                             Allegato A                       alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001
   REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE                              Sezione I                        Disposizioni generali                               Art. 1.                             Definizioni    1. Ai fini del presente regolamento si intende:      a) per   Autorita':   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni;      b) per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana,  hanno la responsabilita' editoriale nella composizione dei palinsesti  dei  programmi  radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi;      c) per  pubblicita':  ogni  forma  di  messaggio  televisivo  o radiofonico   trasmesso  a  pagamento  o  dietro  altro  compenso  da un'impresa   pubblica   o   privata   nell'ambito   di   un'attivita' commerciale,  industriale,  artigianale  o di una libera professione, allo  scopo  di  promuovere  la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;      d) per  spot  pubblicitari:  forma  di pubblicita' di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;      e) per  televendita:  offerta  diretta  trasmessa  al  pubblico attraverso  il  mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;      f) per   telepromozione:   forma   di  pubblicita'  consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi  di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente  televisiva  o radiofonica nell'ambito di un programma al  fine  di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;      g) per pubblicita' clandestina: la presentazione orale o visiva di  beni,  di  servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un produttore  di  beni  o  di  un fornitore di servizi in un programma, qualora  tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per  perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la  sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando e' fatta dietro pagamento o altro compenso;      h) per   autopromozione:  annunci  dell'emittente  relativi  ai propri  programmi  ed  ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;      i) per  tempo  lordo:  criterio  di  calcolo  della  durata del programma   radiotelevisivo   comprensivo  del  tempo  dedicato  alle interruzioni pubblicitarie.                               Art. 2.                  Oggetto e ambito di applicazione    1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia di  pubblicita'  radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.    2.  Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente  regolamento  si  applicano sia alla concessionaria pubblica sia  ai  concessionari  privati,  nonche'  a tutte le emittenti, come definite all'art. 1, comma 1, lettera b).                             Sezione II Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro modalita' di inserimento durante i programmi                               Art. 3. Riconoscibilita'  del  messaggio  pubblicitario rispetto al resto del                              programma    1.  La  pubblicita'  e  le  televendite devono essere chiaramente riconoscibili  come  tali  e  distinguersi nettamente dal resto della programmazione  attraverso  l'uso  di  mezzi  di evidente percezione, ottici   nei   programmi   televisivi,   o   acustici  nei  programmi radiofonici,  inseriti  all'inizio  e alla fine della pubblicita' e o della televendita.    2.  Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in   modo   chiaramente   leggibile,   la   scritta  "pubblicita'"  o "televendita",  rispettivamente  nel  corso  della  trasmissione  del messaggio pubblicitario, o della televendita.    3.  L'Autorita'  assume  ogni  opportuna iniziativa affinche' nei codici  di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l'adozione di un unico  segnale  di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.    4.  I  messaggi  pubblicitari,  incluse  le  telepromozioni  e le televendite,   in  qualsiasi  forma  trasmessi,  non  possono  essere presentati  dal  conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso.  Nella pubblicita' diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.    5.  I  messaggi  sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, ne'  visivamente ne' oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualita'.    6. La pubblicita' e le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non devono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, ne' durante i suoi intervalli.    7.  E' vietata la pubblicita' clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.                               Art. 4.     Inserimento della pubblicita' nelle trasmissioni televisive    1.   Gli  spot  pubblicitari  e  di  televendita  isolati  devono costituire eccezioni.    2.  Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalita' di  inserimento  delle  interruzioni,  in  tutte  le  ipotesi  di cui all'art.  3  della  legge  30 aprile  1998,  n.  122,  e salvo quanto disposto  dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo,  come  definito  all'art. 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento.    3.  Nei  programmi  composti  di parti autonome, nelle cronache e negli  spettacoli  di  analoga  struttura comprendenti intervalli, la pubblicita'  puo'  essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.    4.  Tra  la  fine  di un'interruzione pubblicitaria e l'inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.    5.  Nella  trasmissione  di eventi sportivi, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal  regolamento  ufficiale  della  competizione sportiva in corso di trasmissione  o  nelle  sue  pause,  ove  l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva.    6.  I  programmi  per  bambini  di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicita' o dalle televendite.    7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film  prodotti  per la televisione, dall'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere   interrotti  dalla  pubblicita'  o  dalle  televendite.  Tale disposizione  non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.    8.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  3 e 5, la riconoscibilita' del messaggio  pubblicitario  deve  essere evidenziata con i mezzi di cui all'art.  3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot e' computata ai fini dei limiti di affollamento previsti.    9.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle  emittenti  televisive  locali,  ai  sensi  e  nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n. 122.                               Art. 5.                Esclusioni dai limiti di affollamento    1.  Fermi  restando  i  limiti  di affollamento previsti ai sensi dalla   normativa  vigente,  le  autopromozioni  e  le  attivita'  di informazione  e  di  comunicazione  istituzionale  di  cui alla legge 7 giugno  2000,  n. 150, compresi i messaggi di utilita' sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento.                               Art. 6.                      Disciplina sanzionatoria    1.  L'Autorita'  vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.    2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli  obblighi  e  dei  divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili  in  ogni altro caso le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20,  lettera  c),  della  legge  14 novembre  1995,  n. 481, e di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.  |  
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