Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DELIBERAZIONE 20 luglio 2001 |
Integrazione della delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, concernente le modalita', i criteri ed i termini per la presentazione da parte dei soggetti aventi diritto delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 16/2001). |
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IL PRESIDENTE del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto"; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato n. 451 del 1998, convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con enti gestori delle stesse; Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 229; Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001; Vista la delibera del Comitato centrale n. 15/2001 del 20 luglio 2001, nella quale vengono individuati le modalita', i criteri ed i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alle riduzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 2000; Considerata la necessita' di integrare le disposizioni di cui ai punti 9, lettera b), e 10, lettera b), della predetta delibera n. 15/2001, onde evidenziare l'obbligo per tutti i raggruppamenti, italiani o aventi sedi in altro Paese U.E., costituiti sia da imprese che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi, sia da imprese che esercitano altre attivita', di procedere alla compilazione dell'apposito quadro D con l'indicazione dei dati relativi ai soci autotrasportatori; Considerata l'estrema urgenza di emanare e pubblicare le disposizioni integrative in argomento, stante la pendenza del termine ultimo del 30 settembre 2001 - gia' fissato dalla precedente deliberazione 15/01 - per la presentazione delle domande e dei relativi allegati, ai fini della riduzione dei pedaggi, autostradali inerenti all'anno 2000; Ritenuto, pertanto, indifferibile provvedere al riguardo con apposita deliberazione, da sottoporre successivamente a ratifica del plenum del Comitato centrale alla prima seduta utili; Delibera: Art. 1. Le disposizioni di cui al punto 9, lettera b), della deliberazione n. 15/2001 del 20 luglio 2001, concernente modalita', criteri e termini per la prestazione da parte dei soggetti aventi diritto delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, sono integrate come segue: "Resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui quest'ultimi risultano titolari". |
| Art. 2. Le disposizioni di cui al punto 10, lettera b), della deliberazione n. 15/01 del 20 luglio, concernente modalita', criteri e tremini per la presentazione da parte dei soggetti aventi diritto delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, sono integrate come segue: "Resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui queste risultano titolari, ovvero per le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto albo". |
| Art. 3. I raggruppamenti, italiani o aventi sede in altro Paese U.E., che alla data di pubblicazione della presente deliberazione, avessero gia' provveduto a presentare domanda, per la riduzione dei pedaggi autostradali inerenti all'anno 2000, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 15/01, del 20 luglio 2001, debbono provvedere, ove necessario, ad integrare tale domanda ed i relativi quadri allegati sulla base delle presenti disposizioni, entro il termine ultimo del 30 settembre 2001, e con le medesime modalita' indicate al punto 3 della precedente deliberazione n. 15/01. |
| Art. 4. Il programma aggiornato per la compilazione della domanda e degli annessi quadri allegati, risulta scaricabile presso l'indirizzo internet www.trasportinavigazione.it |
| Art. 5. La presente delibera verra' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2001 Il presidente: De Lipsis |
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