IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Ufficio VII
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Papagianni Foteini, nata a Salonicco il 22 aprile 1972, cittadina greca diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa; Considerato che la richiedente ha conseguito la laurea di dottore in psicologia il 19 novembre 1996 presso l'"Universita' degli studi" di Salonicco; Considerato che la sig.ra Papagianni Foteini risulta essere stata abilitata alla professione di psicologo con delibera della prefettura di Salonicco, rilasciata il 28 maggio 1997 e che risulta iscritta al Collegio degli psicologi greci di Atene dall'anno 2000; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 marzo 2001; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Alla sig.ra Papagianni Foteini nata a Salonicco il 22 aprile 1972, cittadina greca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa, quali titoli abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 5 luglio 2001 Il direttore generale: Hinna Danesi |