| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI MONTASOLA |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il  comune  di  Montasola (Rieti) ha adottato il 23 marzo 2001 la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:    (Omissis).    1.  di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche  per  l'anno  2000  nella  misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili;    2.  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662;    3.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a concorrenza  del  suo  ammontare  lire  200.000 rapportate al periodo dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla  quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:      a) l'importo  di  lire  200.000 di cui sopra sia elevato a lire 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;    4.  si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I  e  di  quanto  oggetto del capo IV, nonche' della definizione della  riduzione  o  detrazione  di  cui  al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;    5.  di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;    (Omissis).  |  
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