Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI FOSSACESIA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Fossacesia (Chieti) ha adottato il 17 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote gia' stabilite con delibera di Consiglio comunale n. 16 dell'8 marzo 2000 e all'adeguamento delle detrazioni riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, nella maniera seguente: abitazione. principale dei residenti 6,5 per mille; tutte le altre unita' immobiliari 7 per mille; immobili destinati ad attivita' produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attivita' sportive e ricreative) 6 per mille; unita' immobiliari possedute da enti senza scopi di lucro 4 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione 4,75 per mille. Fermo restando le detrazioni per la prima abitazione nella misura di L. 200.000 e le altre riduzioni e detrazioni dovute per legge, viene determinata una detrazione di L. 300.000 esclusivamente in alternativa alla riduzione ordinaria di L. 200.000 per le seguenti fattispecie: contribuente nel cui nucleo familiare e' presente un portatore di handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata dalla competente commissione ASL ai sensi dell'art. 4 della medesima legge; contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell'anno precedente, e' determinato oltreche' dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell'abitazione principale; contribuenti che contraggono matrimonio nell'anno 2001, anche residenti in immobile di proprieta' di affini e parenti entro il terzo gado, concesso in comodato gratuito regolarmente registrato; la maggiore detrazione spetta anche per l'anno successivo a quello in cui si e' contratto il matrimonio; assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari. I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l'abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al comune prima dell'effettuazione dei versamenti dell'imposta (giugno - dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l'ufficio tributi; in mancanza della domanda l'ufficio provvedera', in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di L. 200.000. (Omissis). |
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