| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il  comune  di  Carpaneto Piacentino (Piacenza) ha adottato il 1o febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:    (Omissis).    1)   Di   determinare   per  l'anno  2001  le  seguenti  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:      a) 4,75 per mille per l'abitazione principale;      b) 4  per  mille  per  gli  insediamenti  produttivi (categoria catastale  D)  di  nuova costruzione per i quali nell'anno 2001 venga rilasciata  la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori; l'aliquota  agevolata  del  4 per mille vige per due anni d'imposta a partire  dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla  data  in  cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella quale  il  contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita,  codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto indicando        1) estremi della concessione edilizia;        2) data di inizio dei lavori;        3)  data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.    La   richiesta-autocertificazione  dovra'  essere  presentata  al comune  -  ufficio  tributi  -  oppure  spedita  per  posta  a  mezzo raccomandata  ar.  (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della  raccomandata)  entro  il  30 novembre dell'anno di ultimazione lavori ed avra' valore per il periodo d'imposta I.C.I. di competenza. I      contribuenti      che      hanno      presentato      regolare richiesta-autocertificazione  potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener conto dell'agevolazione richiesta.    L'amministrazione  si  riserva di sospendere la richiesta in caso di    autocertificazione   incompleta,   si   riserva   di   chiedere documentazione   integrativa   comprovante  quanto  dichiarato  e  di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.      c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.    2)  Di  elevare  ai  sensi  dell'art.  55  comma 3,  del  decreto legislativo  n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni la detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  dal  soggetto  passivo d'imposta ad abitazione principale:      A)   da   L.  200.00  a  L.300.000  alle  seguenti  condizioni: possessori  di  un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello   Stato   accatastata   nelle  categorie  da  A/2  ad  A/6  che appartengono alla seguente fascia di reddito:
              Redditi massimi per appartenere alla fascia;      Reddito annuo/1 componente 9.605.700;      Reddito annuo/2 componenti 18.251.000;      Reddito annuo/3 componenti 25.935.000;      Reddito annuo/4 componenti 32.659.000;      Reddito annuo/5 componenti 39.383.000.    Per   la  determinazione  del  reddito  si  fa  riferimento  alla dichiarazione  dei redditi anno 2001 per i redditi dell'anno 2000. Il reddito e' quello di tutto il nucleo familiare.    2)  Presentazione  di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente  deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice   fiscale,   indirizzo,  possesso  dei  requisiti  di  cui  al precedente  punto  1.  La  richiesta-autocertificazione dovra' essere presentata  al  comune  - ufficio tributi - oppure essere spedita per posta  a  mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro  postale  della raccomandata) entro il 31 maggio 2001 ed avra' valore  per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2001. I contribuenti che hanno  presentato  regolare  richiesta-autocertificazione potranno al momento  del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tener conto della detrazione  richiesta.  L'amministrazione si riserva di sospendere la richiesta  in  caso  di  autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere  documentazione  integrativa comprovante quanto dichiarato e di  effettuare  accertamenti  d'ufficio.  Nel  caso  di dichiarazione infedele   verranno   applicate  le  sanzioni  previste  dal  decreto legislativo n. 504/1992;    B) da L.200.000 a L.400.000 alle seguenti condizioni:      1)  Giovani  coppie  -  di nuova costituzione di eta' fino a 32 anni  che  non  siano  proprietarie  di  altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;      2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente  deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice  fiscale,  indirizzo  e  possesso di requisiti di cui al punto precedente  indicando  i dati identificativi del coniuge o convivente ed  allegando dichiarazione dell'istituto di credito o ente erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.    La   richiesta-autocertificazione  dovra'  essere  presentata  al comune  -  ufficio  tributi  -  oppure  spedita  per  posta  a  mezzo raccomandata  a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della  raccomandata) entro il 30 novembre 2001 ed avra' valore per il periodi di imposta I.C.I. anno 2001 e 2002.    I      contribuenti     che     hanno     presentato     regolare richiesta-autocertificazione  potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener conto della detrazione richiesta.    L'amministrazione  comunale si riserva di sospendere la richiesta in  caso  di  autocertificazione  incompleta,  si riserva di chiedere documentazione   integrativa   comprovante  quanto  dichiarato  e  di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.    (Omissis).  |  
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