Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI CAPOLIVERI |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Capoliveri (Livorno) ha adottato il 21 marzo 2001 e il 27 aprile 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis). 1) Di stabilire, con decorrenza primo gennaio 2001, in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2) Di escludere, con decorrenza primo gennaio 2001, l'applicazione della detrazione per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale con residenza dei soggetti sotto riportati, concesse in uso gratuito: a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al 3o grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato; c) agli affini entro il secondo grado (suocere, generi e nuore, cognati); 3) Di dare atto che alle unita' immobiliari indicate al punto 2) viene, in ogni caso, applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale; 4) Di dare, altresi', atto che per l'anno 2001 rimangono invariate le aliquote di imposta fissate nel 4,5 per mille per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; (Omissis). di modificare il dispositivo della propria deliberazione n. 40 del 21 marzo 2001 avente per oggetto "Determinazione tariffe relative ai tributi e servizi locali" nel seguente modo: a) di approvare i punti 1) e 2) nel testo seguente: 1) di stabilire, con decorrenza primo gennaio 2001, in lire 200.000 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l'applicazione della imposta comunale sugli immobili; Di dare atto che i soggetti che hanno diritto al beneficio della detrazione risultano essere i soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione pari a lire 200.000 si applica anche ai soggetti passivi titolari di diritti reali su unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' su alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 2) di escludere, con decorrenza primo gennaio 2001, l'applicazione della detrazione per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione, nelle fattispecie previste dall'articolo 59, comma primo lettera e), del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997. b) di inserire il punto 2-bis) nel testo seguente: 2-bis) di dare atto che quanto enunciato ai punti 1) e 2) non comporta alcuna variazione al regolamento per l'applicazione della imposta comunali sugli immobili, approvato con propria deliberazione n. 2 del 15 gennaio 1999, trattandosi di modifiche che configurano l'esercizio di una facolta' prevista proprio dal medesimo regolamento agli articoli 23 e 17; c) di confermare i punti 3) e seguenti nel testo originario: 3) di dare atto che alle unita' immobiliari indicate al punto 2) viene, in ogni caso, applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale; 4) di dare, altresi', atto che per l'anno 2001 rimangono invariate le aliquote di imposta fissate nel 4,5 per mille per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; (Omissis). |
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