Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 25 giugno 2001 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Montechiaro", in Conversano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione
Vista la domanda in data 23 novembre 2000 con la quale societa' "Montechiaro S.r.l.", con sede in Rutigliano (Bari), via Turi n. 44, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Montechiaro" che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca "Montechiaro" sito nel comune di Conversano (Bari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 16 maggio 2001; Vista la nota del 31 maggio 2001, con la quale la societa' "Montechiaro S.r.l.", ha trasmesso analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate sull'acqua minerale "Montechiaro" prelevata in data 10 maggio 2001; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Montechiaro" che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca "Montechiaro" sito nel comune di Conversano (Bari). |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 25 giugno 2001 p. Il direttore generale: Scriva |
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