IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE per la Lombardia
    Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n.  5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1o gennaio 2001 e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel  dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;  Vista la nota protocollo n. 58392 del 19 giugno 2001, del direttore dell'ufficio  del  territorio  di  Lecco,  con  la  quale  sono stati comunicati  la  causa  ed  il  periodo  di  mancato funzionamento del servizio  di  pubblicita'  immobiliare  dell'ufficio  medesimo  nella giornata del 18 giugno 2001;  Accertato  che il mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare,   essendo   stato   causato  dal  mancato  funzionamento dell'hardware  provocato  dalla rottura del gruppo di continuita', e' dipeso   da   evento  eccezionale  non  riconducibile  a  disfunzioni organizzative dell'ufficio;  Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 9 luglio   2001,   protocollo  n.  161,  ha  confermato  la  suddetta circostanza;                              Decreta:  E'  accertato  il mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare  dell'ufficio del territorio di Lecco il giorno 18 giugno 2001.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Milano, 19 luglio 2001                               p. Il direttore compartimentale: Ocera  |