Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 17 luglio 2001
Elevazione per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. (gia' Compart S.p.a.) della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13196).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata superiore al novanta per cento di promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;
Vista la comunicazione del 2 luglio 2001 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Italenergia S.p.a. in relazione all'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. (gia' Compart S.p.a.);
Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbero risultare per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a delle soglie di possesso superiori al limite del novanta per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
Sentita la Borsa italiana S.p.a. la quale, con nota del 5 luglio 2001, ha proposto di adottare per Montedison S.p.a, ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 92 per cento del relativo capitale ordinario;
Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. pari al 8 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati tra il mese di gennaio 2001 e il mese di giugno 2001, pari a circa 760 miliardi di lire, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 92 per cento.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.
Roma, 17 luglio 2001
p. Il presidente: Cardia
 
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