| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  
| DELIBERAZIONE 17 luglio 2001 |  
| Elevazione  per  le  azioni  ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. (gia'  Compart  S.p.a.)  della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58.  (Deliberazione  n. 13196). |  
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         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
    Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una societa'   quotata   superiore  al  novanta  per  cento  di  promuove un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;  Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che  attribuisce  alla  CONSOB  il  potere  di  elevare  per  singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;  Vista  la  comunicazione  del  2 luglio  2001  effettuata, ai sensi dall'art.  102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  da  Italenergia  S.p.a.  in  relazione  all'offerta  pubblica di acquisto  sulla totalita' delle azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. (gia' Compart S.p.a.);  Considerato  che,  a  seguito  della  citata operazione, potrebbero risultare per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a delle soglie di  possesso  superiori  al  limite  del  novanta per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;  Sentita  la  Borsa  italiana S.p.a. la quale, con nota del 5 luglio 2001,  ha  proposto  di  adottare per Montedison S.p.a, ai fini della promozione  di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie  emesse  dalla  predetta  societa',  una soglia di possesso superiore  al  90  per  cento  e  pari  al  92 per cento del relativo capitale ordinario;  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. pari al 8 per cento, corrispondente ad una  capitalizzazione,  calcolata  sulla  base  dei  prezzi ufficiali rilevati tra il mese di gennaio 2001 e il mese di giugno 2001, pari a circa  760  miliardi  di  lire,  e'  idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;                              Delibera:  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  per  le  azioni  ordinarie  emesse  dalla  Montedison  S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 92 per cento.  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.    Roma, 17 luglio 2001                                             p. Il presidente: Cardia  |  
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