| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 12 luglio 2001 |  
| Consultazione   pubblica   concernente   una   indagine   conoscitiva sull'introduzione  di  meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale. (Deliberazione n. 14/01/CIR). |  
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           L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 luglio 2001;  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE "Sull'interconnessione   nel   settore   delle   telecomunicazioni  e finalizzata  a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso  l'applicazione  dei  principi  di  fornitura  di una rete aperta (ONP)";  Vista la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli "Assessment  Criteria  for  National  Schemes for the Costing and the Financing  of  Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes";  Vista  la  comunicazione della Commissione COM(1999) 539, "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati";  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante  "Finanziamento  del  servizio  universale  nel settore delle telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110;  Vista  la  propria  delibera  n.  278/99, recante "Procedura per lo svolgimento  di  consultazioni  pubbliche  nell'ambito  di ricerche e indagini conoscitive";  Vista  la propria delibera n. 8/00/CIR, recante "Applicabilita' del meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale per  l'anno  1999", in particolare l'art. 5, recante "Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale";  Considerato  che, nell'ambito del procedimento istruttorio 49/DR/01 per  la  definizione  delle procedure per l'assegnazione del servizio universale a soggetti diversi da Telecom Italia, l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi di valutazione sulle modalita' di attivazione e di implementazione  di  meccanismi  concorrenziali  per la fornitura del servizio  universale da parte degli operatori licenziatari e da parte di tutti i soggetti portatori d'interessi pubblici e privati, nonche' di  interessi  diffusi,  costituiti  in  associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;  Visto  il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio analisi economiche e di mercato;  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai  sensi  dell'art.  32  del  regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';                              Delibera:                           Articolo unico  1. E'  indetta  la  consultazione  pubblica concernente un'indagine conoscitiva  sull'introduzione  di  meccanismi  concorrenziali per la fornitura  del  servizio  universale  e la definizione delle relative modalita' di applicazione.  2. Il  documento  per la consultazione e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.  3.  Ai  sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di  risposta  alla  consultazione  pubblica  dovranno pervenire entro sessanta   giorni   dalla   data   di   pubblicazione   del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.    Roma, 12 luglio 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
|   |                                                             Allegato A                                         (alla delibera n. 14/01/CIR) Consultazione   pubblica  concernente  l'introduzione  di  meccanismi       concorrenziali per la fornitura del servizio universale
                     DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
             L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
      Ai   sensi   della   propria   delibera   n.   8/00/CIR,  recante "Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del servizio  universale  per  l'anno  1999",  in particolare all'art. 5, recante  "Introduzione  di meccanismi concorrenziali per la fornitura del  servizio  universale", indice una consultazione pubblica al fine di  acquisire  elementi  di  valutazione  in merito alle modalita' di implementazione  di  meccanismi  concorrenziali  per la fornitura dei servizi inclusi all'interno del servizio universale, nel contempo;    Invita:      i soggetti licenziatari;      i  soggetti  che  hanno  espresso  interesse a candidarsi quali licenziatari    per   la   prestazione   di   reti   e   servizi   di telecomunicazioni;      le associazioni portatrici di interessi pubblici;      altri soggetti potenzialmente interessati;      a  far  pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria  posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.    Le  comunicazioni,  recanti  la  dicitura "Consultazione pubblica sull'introduzione  di  meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio  universale",  nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente documento nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:      Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  -  Servizio analisi  economiche  e  di  mercato  -  Centro direzionale Isola B5 - "Torre Francesco" - 80143 Napoli.    Una  copia  dovra'  essere  contestualmente  inviata  in  formato elettronico all'indirizzo e-mail saem@agcom.it, recando in oggetto la denominazione   del   soggetto   mittente   seguita   dalla  dicitura sopra-indicata.    Le   comunicazioni   devono  essere  strutturate  in  maniera  da contenere  le  osservazioni  del  mittente,  in  maniera  puntuale  e sintetica,  sugli  argomenti  di  interesse  contenuti  nel  presente documento.  Le  comunicazioni  pervenute  non  precostituiscono alcun titolo,  condizione  o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorita' stessa,  hanno  carattere  meramente  informativo per i summenzionati fini  conoscitivi  e  verranno  integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorita',  salvo  espressa e motivata richiesta di riservatezza delle parti. 1. Richiamo   alla  disciplina  vigente  in  Italia  in  merito  alla fornitura ed al finanziamento del servizio universale.    La  normativa comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, qualifica il "servizio universale" come "un  insieme  minimo  definito  di  servizi  di  determinata qualita' disponibile  a  tutti  gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica  e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un  prezzo  abbordabile" (direttiva 97/33/CE, 30 giugno 1997, art. 2, comma 1, punto g).    Il  servizio universale di telecomunicazioni comprende i seguenti servizi (decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, art. 3, comma 1):      a) il  servizio di telefonia fissa che consenta di effettuare e ricevere  chiamate  (anche  tramite  operatore),  comunicare via fax, trasmettere  dati  (e.g.,  Internet)  ed  accedere  gratuitamente  ai servizi d'emergenza;      b) la  fornitura  dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;      c) i servizi di informazione abbonati;      d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;      e) la  fornitura  di  un  servizio  a  condizioni speciali e la fornitura   di  opzioni  speciali  per  gli  utenti  disabili  o  con particolari esigenze sociali;      f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici, come la pubblica sicurezza, il soccorso pubblico, la difesa nazionale  ecc. (i relativi oneri sono a carico del richiedente salvo eccezioni di legge).    La  societa'  Telecom  Italia e' attualmente l'unico organismo di telecomunicazioni   incaricato  di  fornire  il  servizio  universale sull'intero   territorio   nazionale,   anche   se   e'  prevista  la possibilita'  di attribuire tale incarico anche ad altri organismi di telecomunicazioni   (decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n. 318/1997,   art.   3,   comma  4  e  5).  Il  relativo  costo  netto, opportunamente valutato e solo quando rappresenta un onere iniquo per il  fornitore,  viene ripartito tra gli organismi che gestiscono reti pubbliche   di   telecomunicazioni   (decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 318/1997, art. 3, comma 6).    Il  sistema attuale per la fornitura del servizio universale, che mantiene  l'obbligo  del  servizio universale in capo all'operatore a cui  esso  e'  stato  demandato  originariamente,  e  che prevede una verifica  periodica  del  suo costo, ha degli indubbi pregi. In primo luogo,  esso  permette di sfruttare le economie di scale e scopo, che un unico produttore puo' realizzare quando serve tutto il mercato. In secondo   luogo,  un'efficace  verifica  periodica  del  costo  netto permette   di   evidenziare  il  costo  per  la  collettivita'  -  ed adeguatamente compensare il fornitore.    Tuttavia,  e'  stato  osservato  che  a  fronte  di  tali  pregi, l'attuale  sistema  di  fornitura  del  servizio  universale presenta potenzialmente  alcuni  limiti.  Questi  limiti  potrebbero essere in parte  superati introducendo meccanismi alternativi che facciano leva sulla  partecipazione  di  nuovi  operatori alla fornitura di parte o tutto il servizio universale.    In  particolare,  gli  aspetti  critici  che  vengono  richiamati riguardano:      i limitati incentivi per il fornitore del servizio universale a ridurne  il  costo  complessivo del servizio (dal momento che i costi verranno almeno in parte sostenuti da altri);      la mancanza di incentivi per il fornitore ad adeguare l'offerta alle  preferenze  degli  utenti  quando  questi  non  hanno fornitori alternativi a cui rivolgersi;      gli  elevati  costi  amministrativi  connessi alla verifica del costo netto;      le  difficolta'  nella  stima  del  costo  netto per asimmetrie informative tra regolatore ed imprese;      le  conseguenti  contestazioni dei risultati che determinano la ripartizione del costo netto tra le parti chiamate a contribuire.    L'obiettivo  della  presente  consultazione pubblica e' quello di raccogliere  le  opinioni delle parti circa i sistemi alternativi per la  fornitura  del  servizio  universale che possano rappresentare un miglioramento  della  disciplina  vigente  dal  punto  di  vista  del benessere  sociale.  Tali  meccanismi  di  natura concorrenziale sono descritti  sinteticamente  nella sezione successiva, al termine della quale  vengono  riportate  le domande sottoposte ai partecipanti alla consultazione. 2. Meccanismi alternativi per la fornitura del servizio universale.    L'ingresso di nuovi operatori nel mercato delle telecomunicazioni italiano  a  fianco  di  Telecom  Italia, cui e' attualmente affidato l'incarico  della  fornitura  del  servizio  universale,  apre  nuove opzioni  per  il  regolatore  al  fine  di  realizzare  i  livelli di accessibilita' desiderati.    Qualora  infatti  esista  piu' di un'impresa che possa candidarsi per  la  fornitura del servizio universale, lo Stato puo' ricorrere a meccanismi  concorrenziali per la selezione delle imprese produttrici (una  o  piu) e la determinazione della loro remunerazione (cioe', il livello del sussidio a carico della collettivita).    La  discussione  che  segue  presuppone  dunque  che  siano state risolte   le   questioni  attinenti  alla  definizione  del  servizio universale (compresi i livelli minimi di qualita) e la determinazione di prezzi massimi a carico degli utenti finali (quest'ultimo problema attiene alla determinazione delle politiche economica e sociale dello Stato) - non sufficienti pero' a coprire i relativi costi.    Avendo  dato  risposta alle questioni di cui sopra, lo Stato deve risolvere  il  problema  di  selezionare  chi  fornisca il servizio e remunerarlo. Lo scopo che ci si prefigge attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale e' quello  di  assicurare  l'efficienza  produttiva  (cioe', il servizio viene  fornito  dalle imprese con i minori costi di produzione) ed il minimo esborso per i soggetti chiamati a sostenerne il costo.    Gli   approcci   fondamentali   all'introduzione   di  meccanismi concorrenziali  per  la  fornitura  del  servizio universale appaiono restringersi ai seguenti due:      1)  meccanismi  basati  sulla scelta del consumatore ("consumer choice");      2) meccanismi d'asta.    Le   loro   caratteristiche   salienti   sono  descritte  in  via semplificata  nel  seguito,  con  riferimento  a casi concreti in cui siano stati proposti e/o applicati in pratica.    Meccanismi  di  "consumer  choice". Questo approccio comporta che l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni definisca ex ante, attraverso l'uso di un modello di costo concordato con gli operatori, il   sussidio  per  unita'  di  servizio  fornita,  uguale  per  ogni operatore.  Ad  esempio,  se  il  servizio universale in questione e' l'accesso alla rete pubblica in zone geograficamente disagiate, viene fissato l'ammontare che ogni impresa ricevera' ogniqualvolta fornisca una   linea   d'accesso  ad  un  utente  nella  zona  geograficamente disagiata.    Una  volta  fissato  il sussidio, spetta alle imprese decidere se offrire  agli utenti il servizio universale in una determinata area - maturando  cosi'  un credito nei confronti del fondo di finanziamento del  servizio  universale  -  oppure  no.  In  questo  secondo  caso, l'impresa si trovera' ad avere esclusivamente un debito nei confronti del  fondo,  pari alla quota a suo carico stabilita dal meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale.    Ad  esempio,  supponiamo  che  vi  siano  trenta  utenti  per  un determinato  servizio incluso nel servizio universale, ed il sussidio per utente sia fissato a L. 2. Il sussidio totale e' dunque L. 60. Si assuma  che questo vada suddiviso tra quattro operatori - A, B, C e D -  in  base  alle  loro  quote  sui  mercati  degli  altri servizi di telecomunicazioni.  Assumendo  che  queste siano 40%, 30%, 20% e 10%, l'ammontare  a  carico  di  A,  B,  C e D e', rispettivamente, L. 24, L. 18, L. 12 e L. 6.    Supponiamo   ora  che  il  mercato  del  servizio  universale  si ripartisca  come  segue:  A  e  B hanno ognuna undici utenti, C ne ha otto,  e  D  nessuno. A e B hanno dunque diritto a ricevere dal fondo L. 22  ognuna;  cio'  significa che, al netto, A deve versare L. 2 al fondo, B deve ricevere L. 4 (cioe', la fornitura del servizio produce un  credito  netto  per  B). Per quanto riguarda C e D, la prima deve ricevere L. 4, la seconda versare L. 6.    Il  meccanismo  descritto  sopra  e'  stato adottato, ad esempio, dalla  Australian  Communication  Authority  (ACA) in due aree pilota (prevalentemente  rurali)  per  il  biennio 2001-2003. Le imprese cui l'ACA  rilascia un'apposita autorizzazione (al fine di verificarne le capacita' tecniche, commerciali e finanziarie) possono concorrere con Telstra   (l'ex-monopolista,   che   rimane   l'unica   impresa   col diritto/dovere  alla  fornitura del servizio universale nel resto del Paese)  per assicurarsi i sussidi che spettano all'impresa fornitrice del  servizio  universale.  Telstra  mantiene  comunque  l'obbligo di fornitore  di  ultima  istanza,  e  l'ACA  ha  previsto  un pagamento addizionale a favore di Telstra da ripartirsi tra gli altri operatori per compensare Telstra per tale dovere.    La  letteratura  anglosassone fa riferimento al meccanismo appena descritto  come  un  dispositivo  di tipo "pay-or-play": l'impresa e' libera di scegliere se astenersi dal fornire il servizio universale e dunque  partecipare  semplicemente  al finanziamento del fondo (pay), ovvero  fornire il servizio universale (play) e cosi' facendo ridurre il suo debito netto (fino a poter maturare un credito) verso il fondo (in proporzione alla quantita' di servizio universale fornito).    Ovviamente,  la  denominazione  di  pay-or-play  non sarebbe piu' adeguata  qualora  il  fondo di finanziamento del servizio universale non  fosse  piu' a carico delle imprese potenziali fornitrici di tali servizi - ad esempio, se il fondo fosse finanziato dal bilancio dello Stato.   La  discussione  dei  meccanismi  concorrenziali  in  questo documento assume che il fondo di finanziamento rimanga a carico delle imprese di telecomunicazioni, come avviene attualmente in Italia.    Meccanismi   d'asta.   Anche  questi  meccanismi  possono  essere denominati   "pay-or-play",   sebbene   la   componente   "play"  del dispositivo  sia  diversa.  A  differenza del meccanismo di "consumer choice"  descritto  sopra  dove, una volta autorizzata alla fornitura del  servizio  universale, un'impresa e' libera di servire gli utenti sul mercato, nel meccanismo d'asta occorre non solo che l'impresa sia autorizzata  dal  regolatore,  ma  che  vinca  la gara organizzata da quest'ultimo.    All'interno di questa categoria e' utile distinguere tra due tipi di aste:      con struttura di mercato esogena, ovvero "winner-takes-all";      con struttura di mercato endogena.    Appartengono  al  primo  tipo  le aste come intese nell'accezione comune  -  quelle  utilizzate,  ad esempio, per la vendita di oggetti d'arte  o  buoni  del  tesoro:  il  migliore  offerente  si aggiudica l'oggetto, e gli altri partecipanti rimangono esclusi.    Applicare   questo   approccio  all'aggiudicazione  del  servizio universale implicherebbe, ad esempio, dichiarare vincitrice dell'asta l'impresa  che richiede il minor sussidio per la fornitura di un dato servizio, da suddividersi tra gli operatori chiamati al finanziamento del fondo di ripartizione.    Dunque,  mentre  la struttura del mercato e' determinata a priori (un'unica  impresa),  la  gara tra le imprese per aggiudicarsi l'asta (concorrenza  per  il  mercato)  assicura  l'efficienza  produttiva e limita i margini realizzati su tali servizi.    Aste  del  tipo "winner-takes-all" comportano dunque un trade-off per  la  collettivita':  mentre  da un lato selezionano l'impresa che richiede il minor ammontare di sovvenzioni, dall'altro non permettono alla societa' di realizzare pienamente (per la durata del diritto del vincitore  ad  essere  l'unico fornitore del servizio) i benefici che possono  derivare  dalla  "concorrenza  nel  mercato". Ad esempio, la presenza   di  un  fornitore  alternativo  impedirebbe  al  vincitore dell'asta  di ridurre la qualita' del servizio (e con esso i costi da esso sostenuti) senza perdere l'utente ed i corrispondenti ricavi (il sussidio piu' la quota a carico dell'utente stesso).    Aste  con  struttura  di  mercato  endogena sono quelle in cui la struttura  del  mercato  -  cioe'  il  numero delle imprese che hanno diritto  a ricevere pagamenti dal fondo per il servizio universale in proporzione  alle  quantita'  prodotte  -  dipende  dalle offerte dei partecipanti  all'asta  (in  un  asta  "winner-takes-all"  invece  la struttura  del  mercato  risultante  dall'asta e' sempre il monopolio indipendentemente dalle offerte dei partecipanti).    Le  aste  di  questo  tipo  cercano  di  realizzare un equilibrio ottimale  tra  i  vantaggi di avere piu' fornitori potenziali per gli utenti  (maggiore qualita', varieta' etc.) e gli svantaggi connessi a due  circostanze:  i)  permettere  ad  imprese  tecnologicamente meno efficienti   di  fornire  il  servizio  (il  che  assorbe  un maggior ammontare di risorse); ii) suddividere la produzione fra piu' imprese quando  esistono  economie di scala che possono essere sfruttate solo affidando l'incarico ad un'unica impresa.    Al  fine  di  chiarire  come meccanismi d'asta di entrambi i tipi possano   essere  utilizzati  in  pratica,  il  riquadro  1  riassume sinteticamente  i  casi  concreti di applicazione sia di aste di tipo tradizionale  (per  la  fornitura  di telefoni pubblici in Cile e per l'assegnazione  di sussidi per "servizi aerei essenziali" negli Stati Uniti),  sia  di  aste con struttura di mercato endogena (la proposta alla  Federal  Communications  Commission  degli  Stati  Uniti  della societa'  GTE  per l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura  del  servizio  universale  in  quegli  stati  dove  GTE e' l'impresa telefonica incumbent).
             Riquadro 1: Meccanismi d'asta per la fornitura                  di servizi sussidiati in pratica
                  Aste con Struttura di mercato esogena
      Telefoni   pubblici   in   Cile.  Periodicamente,  il  regolatore cileno-Subsecretaria  de  Telecommunicaciones (SUBTEL) - determina il numero  e  le localita' dove nuovi telefoni pubblici non remunerativi debbano   essere   installati   per  assicurare  l'universalita'  del servizio.  SUBTEL  prepara  poi  un  bando  di  concorso dove vengono stabiliti i criteri affinche' un'impresa possa partecipare alla gara. La  gara  viene  vinta dall'impresa che, adempiendo ai criteri per la partecipazione,  richiede il minor sussidio. Il sussidio viene pagato all'impresa    vincitrice    alla   presentazione   del   certificato d'approvazione dell'opera e autorizzazione al servizio, rilasciato da SUBTEL alla realizzazione del progetto.    Servizi aerei essenziali negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, il Department  of Transportation (DOT) gestisce un fondo, finanziato coi proventi  delle tasse aeroportuali e sul carburante aereo, al fine di assicurare   un   livello  minimo  di  servizio  (di  solito  3  voli andata-ritorno  giornalieri  verso  un grande aeroporto, ciascuno con almeno  19  posti)  per  comunita' lontane piu' di 70 miglia dal piu' vicino grande aeroporto.    Ogni  due  anni  il  DOT  indice  una  gara  per la fornitura del "servizio  aereo  essenziale" in ogni comunita' isolata. Le compagnie aeree  interessate  devono  presentare un conto economico prospettico dettagliato  per  il  servizio, che includa costi (e.g., carburante e ammortamento  aeromobili)  e  proventi  (ricavi per passeggero) e che giustifichi  l'ammontare  di  sussidio richiesto dall'impresa. Il DOT seleziona   il   vincitore   della   gara   tenendo  conto  non  solo dell'ammontare  del  sussidio  richiesto,  ma anche di altri fattori: possibilita'  di  offrire "thru-ticketing", accordi di "code-sharing" con altre compagnie aeree, reputazione dell'azienda, etc.
  Aste con struttura di mercato endogena           ---->  Vedere testo a pag. 76 della G.U.  <----  |  
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