Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 4 luglio 2001 |
Autorizzazione alla societa' OCE S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE ai sensi delle direttive 87/405/CEE, 86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE e 88/181/CEE. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita'
Viste le direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE, n. 88/180/CEE, n. 81/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba; Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137; Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalita' per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni; Vista la richiesta presentata dalla societa' OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21; Rilevato che la documentazione pervenuta e' conforme a quanto indicato nei decreti ministeriali; Considerato che la societa' OCE S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo; Visto l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dall'apposita Commissione di coordinamento formata dai Ministeri delle attivita' produttive, del lavoro e previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, convocata ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati e svoltasi il 21 maggio 2001; Decreta: Articolo unico 1. La societa' OCE S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21, e' autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa: escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici; tosaerba. 2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi e' inviata con periodicita' trimestrale dell'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive. 3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dell'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive. 4. Tutti gli atti relativi di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. 5. Nel caso di accertata indeguatezza sia tecnica che procedurale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2001 Il direttore generale: Visconti |
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