Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2001
Sospensione degli effetti del decreto ministeriale 14 marzo 2001, recante criteri per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di adottare con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'art. 24 della medesima legge n. 488 del 1999;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, in particolare, l'art. 57 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, nonche' l'art. 65 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di avvio delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 2001, che detta i principi, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensi del citato art. 24 della legge n. 488 del 1999, devono attenersi per pervenire ad una graduale riduzione, su tutto il territorio nazionale, sia dei costi sia dell'ammontare complessivo dei metri quadrati di superficie degli immobili utilizzati per l'espletamento delle proprie finalita' governative;
Considerato che, onde pervenire alla predetta graduale riduzione, e' prevista, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto, una tempestiva attivita' di ricognizione degli immobili condotti in fitto passivo, da parte delle amministrazioni interessate o, in via sostitutiva, da parte dell'Agenzia del demanio a titolo oneroso, all'esito della quale devono essere elaborati piani di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi utilizzati definiti d'intesa con la predetta Agenzia mediante convenzioni a titolo oneroso;
Considerato che, allo stato, non risultano ancora istituiti i capitoli di bilancio cui imputare l'onere economico di convenzionamento con l'Agenzia e che pertanto potrebbero determinarsi disfunzioni nella regolamentazione delle posizioni economiche delle strutture preposte all'espletamento della prevista attivita' di razionalizzazione;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di sospendere gli effetti del decreto ministeriale 14 marzo 2001 nelle more della individuazione delle capienze di bilancio atte a far fronte alle remunerazioni introdotte con il medesimo provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli effetti del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 2001 sono sospesi.
Roma, 18 luglio 2001
Il Ministro: Tremonti
 
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