L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella riunione di consiglio dell'11 luglio 2001;  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;  Visto  altresi',  l'art. 1, commi 9, 17, 18, 19 e 20 della predetta legge  istitutiva,  concernenti il ruolo organico dell'Autorita' ed i diversi strumenti di reclutamento del personale;  Vista  la  propria  delibera  n.  17/98  del 16 giugno 1998 recante "Approvazione  dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed il funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il trattamento  giuridico  ed economico del personale dell'Autorita' per le  garanzie nelle comunicazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;  Visti  gli  articoli 4,  28,  29,  30, 31 e 32 del sopra menzionato regolamento  relativi alle modalita' e criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale;  Visto,  inoltre,  l'art.  34  recante  "Concorsi per il personale a contratto e per quello distaccato";  Visto  l'art.  61,  comma  1,  del  regolamento  per il trattamento giuridico  ed  economico  che  dispone, in sede di prima attuazione e comunque  non  oltre l'espletamento delle procedure di selezione e di concorso  del personale, l'applicabilita' delle disposizioni adottate in  materia  di  stato  giuridico  ed  economico  dello  stesso prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo;  Vista   la   propria   delibera  n.  1/98  recante  "Norme  per  il funzionamento  degli  organi",  pubblicata  nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;  Vista  la  propria delibera n. 4/98 istitutiva del gruppo di lavoro per  l'avviamento,  in  particolare l'art. 2 recante "Funzionamento e organizzazione  del gruppo di lavoro per l'avviamento" pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;  Vista  la  propria  delibera  n.  5/98  recante  "Contratti a tempo determinato"   pubblicata  nel  bollettino  ufficiale,  numero  unico dell'anno 1998;  Vista  la  propria  delibera  n.  12/98  concernente  l'utilizzo di competenze esterne ed, in particolare, gli articoli numeri 1, recante "Collaborazioni  esterne"  e  4  recante  "Consulenze" pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;  Vista  la  propria delibera n. 15/98 ed, in particolare, il comma 8 che, al fine di garantire il continuo funzionamento degli uffici e di non  disperdere  le  esperienze  acquisite  nella  fase di avviamento riconosce  al  personale chiamato a collaborare con l'Autorita' nelle forme  previste  dalle sopra menzionate delibere numeri 1/98 e 4/98 e successive  modifiche  ed integrazioni, i requisiti per accedere alla procedura  di  selezione  attivabili  dall'Autorita'  nei dodici mesi successivi  all'entrata  in vigore dei regolamenti di cui all'art. 1, comma  9,  della  legge  n.  249/1997 nel rispetto delle disposizioni emanate   con   i   regolamenti  stessi,  pubblicata  nel  bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;  Vista  la  propria  decisione del 31 luglio 1998, con la quale sono state  avviate  le  selezioni  ai  sensi  dell'art.  1, comma 20, del personale  dipendente  dall'ufficio  del  Garante per l'editoria e la radiodiffusione  e  del  personale  dipendente  dal  Ministero  delle comunicazioni;  Vista  la  propria  delibera  n.  158/99 del 20 luglio 1999 recante "Misure   urgenti   in   attuazione   dell'art.  61  del  regolamento concernente  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale dell'Autorita'"  ed,  in  particolare,  i  commi  4 e 7 che prevedono l'attivazione delle procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico  dell'Autorita'  di  cui  al  comma 8 della sopra richiamata delibera n. 15/98 per il personale chiamato a collaborare nelle forme previste  dalle  delibere  numeri 1/98  e  4/98  entro  i dodici mesi successivi  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  concernente il trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/99;  Viste  le  proprie  delibere  numeri 311/99  e  341/99  concernenti l'inquadramento  nel  ruolo  organico  dell'Autorita'  del personale, appartenente rispettivamente all'ufficio del Garante per l'editoria e la  radiodiffusione  e  al  Ministero  delle comunicazioni risultato, selezionato ai sensi dell'art. 1, comma 20;  Vista  la  propria  delibera n. 408/99 recante "Modalita' attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale   dell'Autorita':   trattamento   accessorio  al  personale trasferito"  ed,  in particolare, l'art. 5 recante "Previsioni per il personale  del Gruppo di lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n.  4/98  e  successive  modifiche  ed  integrazioni"  pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/2000;  Vista  la  propria  delibera  n.  84/00/CONS  recante "Disposizioni transitorie  per  il  funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma"  che,  al comma 4, ha previsto per il personale temporaneamente utilizzato  presso  l'Ufficio  di  rappresentanza  di Roma, ancorche' appartenente  al  ruolo  organico,  il riconoscimento del trattamento previsto  al  sopra menzionato art. 2 della delibera n. 4/98 in luogo del trattamento di missione di cui all'art. 17 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale;  Vista  la  propria  delibera  n.  546/00/CONS recante "Disposizioni concernenti  il  trattamento  di  missione  del  personale  di  ruolo dell'Autorita';  Vista  la  propria delibera di indirizzo adottata il 17 maggio 2000 recante  "Parametri  e  criteri  per  la  definizione del trattamento economico  del Personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento" cosi' come integrata nella riunione del 26 luglio 2000;  Viste   le   proprie   delibere   numeri 287/00/CONS,  520/00/CONS, 707/00/CONS,  di inquadramento nei ruoli dell'Autorita' del Personale del  Gruppo  di  lavoro  per l'avviamento risultato selezionato nelle rispettive  sessioni bandite ai sensi della sopra richiamata delibera n.  158/99  con  le delibere numeri 244/99, pubblicata nel bollettino ufficiale  n.  1/99; 172/00/CONS, pubblicata nel bollettino ufficiale n.  2/2000;  399/00/CONS,  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  n. 3/2000, nonche' la delibera n. 883/00/CONS in corso di pubblicazione;  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma  1  della sopra menzionata delibera  n.  158/99, il 31 dicembre 1999 e' terminata l'operativita' del Gruppo di lavoro per l'avviamento e che ha avuto, altresi', luogo l'espletamento delle procedure di selezione;  Ritenuto  pertanto,  che  ai  sensi  dell'art.  61,  comma  1,  del regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del personale   dell'Autorita',   essendo   cessata   la  fase  di  prima attuazione,  sono  applicabili  in  via  generale  le  previsioni del regolamento medesimo;  Vista  la  proposta del segretario generale formulata unitamente al direttore Dipartimento risorse umane e finanziarie;  Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;                              Delibera:                               Art. 1.  1.  Le  disposizioni  transitorie  di cui all'art. 61, comma 1, del regolamento  per  il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'  non  sono  applicabili  a  fare  data dall'entrata in vigore  della  presente  delibera,  anche  con  riferimento  a quanto previsto  dal comma 8 della delibera n. 15/98 attuato con delibera n. 158/99  pubblicate  nel Bollettino ufficiale, rispettivamente, numero unico  dell'anno  1998  e  n.  1/99. Sono in ogni caso fatte salve le procedure di selezione gia' bandite.  2. L'assunzione di personale avviene di norma per pubblico concorso secondo  quanto  previsto  dall'art.  4 e secondo le modalita' di cui agli  articoli 28,  29, 30, 31, 32 anche attraverso eventuali riserve di   posti   di  cui  all'art.  34  del  regolamento  concernente  il trattamento  giuridico  ed  economico  del personale. E' in ogni caso garantito  un  congruo  numero  di  posti da coprire con reclutamento dall'esterno.  3.  Le  procedure,  previste  dall'art.  1, comma 9, della legge n. 249/1997  per  l'immissione  nel  ruolo  organico  dell'Autorita' del personale  reclutato  ai  sensi  dell'art.  1, comma 18, della stessa legge  che  abbia  maturato  almeno  dodici mesi di servizio, avviene mediante  riserva  di  posti  nei  concorsi  ordinari  banditi per le rispettive qualifiche.  4.  Al  fine della graduale applicazione della nuova disciplina, in via  transitoria  e'  svolta  una  sola  procedura  selettiva  per il personale  a contratto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 249/1997,  che  abbia  maturato almeno dodici mesi di servizio presso l'Autorita'   alla   data   della  presente  delibera,  nel  rispetto dell'articolo  34  del  regolamento  per  il trattamento giuridico ed economico del personale.  5.  Al personale dell'Autorita' per gli spostamenti di servizio tra la  sede  di  Napoli  e  Roma  e  viceversa compete esclusivamente il rimborso  delle spese secondo le tabelle approvate dal consiglio, con esclusione  della  diaria.  Restano  salve  le  eventuali  condizioni definite  per  i  rapporti  e  gli  incarichi vigenti alla data della presente  delibera,  fino  al  termine  per gli stessi specificamente previsto.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.    Roma, 11 luglio 2001                                                 Il presidente: Cheli  |