L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di consiglio dell'11 luglio 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto altresi', l'art. 1, commi 9, 17, 18, 19 e 20 della predetta legge istitutiva, concernenti il ruolo organico dell'Autorita' ed i diversi strumenti di reclutamento del personale; Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169; Visti gli articoli 4, 28, 29, 30, 31 e 32 del sopra menzionato regolamento relativi alle modalita' e criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale; Visto, inoltre, l'art. 34 recante "Concorsi per il personale a contratto e per quello distaccato"; Visto l'art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico che dispone, in sede di prima attuazione e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di selezione e di concorso del personale, l'applicabilita' delle disposizioni adottate in materia di stato giuridico ed economico dello stesso prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo; Vista la propria delibera n. 1/98 recante "Norme per il funzionamento degli organi", pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998; Vista la propria delibera n. 4/98 istitutiva del gruppo di lavoro per l'avviamento, in particolare l'art. 2 recante "Funzionamento e organizzazione del gruppo di lavoro per l'avviamento" pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998; Vista la propria delibera n. 5/98 recante "Contratti a tempo determinato" pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998; Vista la propria delibera n. 12/98 concernente l'utilizzo di competenze esterne ed, in particolare, gli articoli numeri 1, recante "Collaborazioni esterne" e 4 recante "Consulenze" pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998; Vista la propria delibera n. 15/98 ed, in particolare, il comma 8 che, al fine di garantire il continuo funzionamento degli uffici e di non disperdere le esperienze acquisite nella fase di avviamento riconosce al personale chiamato a collaborare con l'Autorita' nelle forme previste dalle sopra menzionate delibere numeri 1/98 e 4/98 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per accedere alla procedura di selezione attivabili dall'Autorita' nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997 nel rispetto delle disposizioni emanate con i regolamenti stessi, pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998; Vista la propria decisione del 31 luglio 1998, con la quale sono state avviate le selezioni ai sensi dell'art. 1, comma 20, del personale dipendente dall'ufficio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione e del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni; Vista la propria delibera n. 158/99 del 20 luglio 1999 recante "Misure urgenti in attuazione dell'art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'" ed, in particolare, i commi 4 e 7 che prevedono l'attivazione delle procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorita' di cui al comma 8 della sopra richiamata delibera n. 15/98 per il personale chiamato a collaborare nelle forme previste dalle delibere numeri 1/98 e 4/98 entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/99; Viste le proprie delibere numeri 311/99 e 341/99 concernenti l'inquadramento nel ruolo organico dell'Autorita' del personale, appartenente rispettivamente all'ufficio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione e al Ministero delle comunicazioni risultato, selezionato ai sensi dell'art. 1, comma 20; Vista la propria delibera n. 408/99 recante "Modalita' attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita': trattamento accessorio al personale trasferito" ed, in particolare, l'art. 5 recante "Previsioni per il personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n. 4/98 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/2000; Vista la propria delibera n. 84/00/CONS recante "Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma" che, al comma 4, ha previsto per il personale temporaneamente utilizzato presso l'Ufficio di rappresentanza di Roma, ancorche' appartenente al ruolo organico, il riconoscimento del trattamento previsto al sopra menzionato art. 2 della delibera n. 4/98 in luogo del trattamento di missione di cui all'art. 17 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale; Vista la propria delibera n. 546/00/CONS recante "Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorita'; Vista la propria delibera di indirizzo adottata il 17 maggio 2000 recante "Parametri e criteri per la definizione del trattamento economico del Personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento" cosi' come integrata nella riunione del 26 luglio 2000; Viste le proprie delibere numeri 287/00/CONS, 520/00/CONS, 707/00/CONS, di inquadramento nei ruoli dell'Autorita' del Personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento risultato selezionato nelle rispettive sessioni bandite ai sensi della sopra richiamata delibera n. 158/99 con le delibere numeri 244/99, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/99; 172/00/CONS, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 2/2000; 399/00/CONS, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 3/2000, nonche' la delibera n. 883/00/CONS in corso di pubblicazione; Considerato che, ai sensi del comma 1 della sopra menzionata delibera n. 158/99, il 31 dicembre 1999 e' terminata l'operativita' del Gruppo di lavoro per l'avviamento e che ha avuto, altresi', luogo l'espletamento delle procedure di selezione; Ritenuto pertanto, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', essendo cessata la fase di prima attuazione, sono applicabili in via generale le previsioni del regolamento medesimo; Vista la proposta del segretario generale formulata unitamente al direttore Dipartimento risorse umane e finanziarie; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa; Delibera: Art. 1. 1. Le disposizioni transitorie di cui all'art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' non sono applicabili a fare data dall'entrata in vigore della presente delibera, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 8 della delibera n. 15/98 attuato con delibera n. 158/99 pubblicate nel Bollettino ufficiale, rispettivamente, numero unico dell'anno 1998 e n. 1/99. Sono in ogni caso fatte salve le procedure di selezione gia' bandite. 2. L'assunzione di personale avviene di norma per pubblico concorso secondo quanto previsto dall'art. 4 e secondo le modalita' di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 anche attraverso eventuali riserve di posti di cui all'art. 34 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. E' in ogni caso garantito un congruo numero di posti da coprire con reclutamento dall'esterno. 3. Le procedure, previste dall'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997 per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorita' del personale reclutato ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, avviene mediante riserva di posti nei concorsi ordinari banditi per le rispettive qualifiche. 4. Al fine della graduale applicazione della nuova disciplina, in via transitoria e' svolta una sola procedura selettiva per il personale a contratto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 249/1997, che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio presso l'Autorita' alla data della presente delibera, nel rispetto dell'articolo 34 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale. 5. Al personale dell'Autorita' per gli spostamenti di servizio tra la sede di Napoli e Roma e viceversa compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo le tabelle approvate dal consiglio, con esclusione della diaria. Restano salve le eventuali condizioni definite per i rapporti e gli incarichi vigenti alla data della presente delibera, fino al termine per gli stessi specificamente previsto. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 11 luglio 2001 Il presidente: Cheli |